Il diritto del socio non amministratore di accedere ai libri sociali e ai documenti amministrativi non trova limitazioni di tipo quantitativo

Tribunale Roma, sez. spec. in materia di imprese, Sent., 11/12/2024, n. 18934

Massima: “Il diritto di accesso ai libri sociali e ai documenti relativi all’amministrazione di cui all’art. 2476 c.2 c.c. non trova limitazioni di nessuna sorta, se non quelle connesse all’operatività del principio di buona fede, potendo essere esercitato in goni momento e non essendo soggetto ad alcuna limitazione dal punto di vista quantitativo. Tale diritto ricomprende così tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione e, quale necessario corollario, anche la facoltà del richiedente di estrarne copia a proprie spese

Riferimenti normativi: art. 2476 c. 2 c.c.

Il procedimento in questione prende le mosse dal ricorso formulato, ai sensi dell’art. 281 decies c.p.c., dalla socia di una società a responsabilità limitata, al fine di ottenere la condanna di quest’ultima all’ostensione della documentazione amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 2476 c.2 c.c.

In particolare, la socia aveva formulato, tra il 2022 e il 2023, diverse richieste di accesso, le quali, presentandosi di volta in volta come più o meno dettagliate ed avendo ad oggetto documenti diversi, miravano ad accedere all’intera documentazione amministrativa e contabile della società. Tali richieste erano tuttavia rimaste prive di riscontro, costringendo così la socia ad agire davanti alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma al fine di ottenere l’esecuzione.

In seguito alla notifica del ricorso, la società resistente si è quindi costituita in giudizio, sostenendo che il proprio ritardo nel dare seguito alle richieste dipendesse da esigenze organizzative connesse al subentro un nuovo professionista quale commercialista di fiducia della società e che, in ogni caso, dovesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l’avvenuta trasmissione alla ricorrente della documentazione richiesta.

Il Tribunale di Roma, tuttavia, ha negato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo constatato che l’avvenuta trasmissione non riguardava l’intera documentazione richiesta dalla ricorrente a partire dal 2022, ma solo i documenti richiesti con l’ultima istanza, formulata a dicembre 2023.

Sulla base di questo presupposto, il Tribunale, accertato che la qualità di socia non amministratrice in capo alla ricorrente non fosse contestata e ritenuta quindi la sua legittimazione ad accedere alla documentazione ai sensi dell’art. 2476 c. 2 c.c., ha accolto il ricorso, condannando la società all’ostensione della documentazione non ancora trasmessa.

In particolare, a sostegno della propria decisione, il Tribunale – richiamando un proprio precedente del 20 gennaio 2020 – ha affermato che l’art. 2476 c. 2 c.c. attribuisce il diritto di informazione sulla gestione e di accesso ai libri sociali e ai documenti relativi all’amministrazione della società sul solo presupposto della qualifica di socio non amministratore in capo al richiedente, mirando così a garantire l’esercizio al medesimo del più generale potere di controllo accordatogli. Pertanto, il diritto di consultazione in questione non trova limitazioni di nessuna sorta, se non quelle connesse all’operatività del principio di buona fede, potendo essere esercitato in goni momento e non essendo soggetto ad alcuna limitazione dal punto di vista quantitativo, ricomprendendo quindi tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione e, quale necessario corollario, anche la facoltà del richiedente di estrarne copia a proprie spese.

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