Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza, 13 dicembre 2025, n. 32551
Parole chiave: Società – Scissione – Regime di solidarietà parziaria – Oneri del creditore –Responsabilità per le obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali – Esperimento di altre forme di tutela – Esclusione
Massima: “In tema di scissione societaria, al fine di far valere il regime di responsabilità solidale parziale di cui all’art. 2506 quater, comma 3, c.c., il creditore non ha alcun onere di esperire preventivamente le altre forme di tutela previste dall’ordinamento, risultando perciò del tutto irrilevante che il creditore abbia o meno, in precedenza, proposto opposizione al procedimento di scissione”.
Disposizioni applicate: Art. 2506-quater c.c.
Nella vicenda in esame, un soggetto ha stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare con la società Alfa s.r.l.. Ritenendo la controparte inadempiente, ha promosso un giudizio volto ad ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del doppio della caparra. La domanda è stata respinta in primo grado, ma in sede di appello, dopo che l’attore avesse esteso l’azione anche alle società Beta s.r.l. e Gamma s.r.l., costituite a seguito di scissione parziale di Alfa s.r.l., la domanda è stata accolta, tuttavia esclusivamente nei confronti della società originaria, dichiarando invece inammissibili le pretese rivolte alle società beneficiarie.
La Corte d’appello ha infatti ritenuto che, dall’esame del progetto di scissione, risultasse che il credito azionato dall’attore fosse rimasto imputato al patrimonio di Alfa s.r.l., unica società tenuta a rispondere dell’obbligazione in quanto parte del contratto preliminare. Inoltre, l’iniziativa processuale nei confronti delle società beneficiarie è stata qualificata quale domanda nuova proposta in appello contro soggetti estranei al giudizio di primo grado, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 345 c.p.c..
La controversia verteva sull’interpretazione dell’art. 2506‑quater, comma 3, c.c., e in particolare sul fatto di sapere se, (i) in caso di scissione, le società beneficiarie possano rispondere dei debiti anteriori della scissa anche quando tali debiti siano rimasti formalmente nel patrimonio di quest’ultima e (ii) se la responsabilità solidale prevista dalla norma abbia rilievo anche sul piano processuale, consentendo l’estensione della domanda in appello.
La Corte di cassazione ha innanzitutto ribadito la regola generale secondo cui, a seguito della scissione, delle obbligazioni inerenti alle poste patrimoniali risponde il soggetto cui tali poste siano state attribuite o presso cui siano rimaste.
Tuttavia, gli ermellini hanno ricordato che l’art. 2506‑quater, comma 3, c.c. ha introdotto a tutela dei creditori un meccanismo di responsabilità solidale (parziale e sussidiaria), prevedendo che laddove l’obbligazione non viene adempiuta dal soggetto direttamente obbligato, tutte le società partecipanti alla scissione rispondono in solido nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse assegnato o rimasto.
Tale solidarietà opera (i) sia quando il bene che ha generato il debito sia stato trasferito a una società beneficiaria, (ii) sia quando il bene (e il debito) siano rimasti nel patrimonio della società scissa.
La Corte di cassazione ha evidenziato che questo sistema non pregiudica in modo irragionevole le società di nuova costituzione e realizza un equilibrio tra esigenze di riorganizzazione societaria e tutela dei creditori.
Ciò premesso, la Corte di cassazione ha censurato la decisione della Corte d’appello anche sul piano processuale, precisando che l’estensione della domanda alle società beneficiarie non costituisce domanda nuova, ma è effetto diretto degli effetti sostanziali della scissione, giacché la responsabilità solidale di cui all’art. 2506‑quater, comma 3, c.c. determina un litisconsorzio necessario in sede di impugnazione, in quanto le posizioni dei condebitori sono logicamente e giuridicamente inscindibili.
Secondo la Corte di cassazione è peraltro irrilevante che il creditore abbia o meno proposto opposizione alla scissione, posto che tale rimedio non è condizione per invocare la responsabilità solidale.
Alla luce di tutto quanto precede, la Corte di cassazione ha affermato che, in tema di scissione, delle obbligazioni gravanti sulle poste patrimoniali risponde il soggetto cui esse siano attribuite, ma che, in caso di inadempimento, tutti i soggetti coinvolti nella scissione rispondono solidalmente, a prescindere dal fatto che i beni siano rimasti alla scissa o trasferiti alle beneficiarie, le quali rispondono nei limiti del patrimonio netto assegnato, mentre la società originaria resta integralmente obbligata, cassando con rinvio la sentenza della Corte territoriale.
