La cessione di azioni per atto tra vivi può essere a titolo oneroso (per es.: vendita o riporto) o gratuito (donazione).
È ritenuto ammissibile, per l’orientamento prevalente, anche un atto unilaterale di rinuncia da parte del socio alla proprietà della partecipazione sociale in una società di capitali di cui è titolare.
Per rendere il trasferimentoefficace nei confronti della società e legittimare il nuovo titolare delle azioni all’esercizio dei diritti a esse connessi è necessario il compimento di determinate formalità, diverse a seconda che le azioni siano incorporate in un titolo (c.d. cartolarizzate) o meno.
Gli oneri formali attengono alla formazione della legittimazione all’esercizio diretto dei diritti sociali e, quindi, alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio ma non al trasferimento del diritto (cfr. sul punto Cass. 26 gennaio 2018 n. 2041; Cass. 20 gennaio 2017 n. 1588; Cass. 24 giugno 2008 n. 17088).
Trasferimento a titolo oneroso
Di norma, il trasferimento oneroso di una partecipazione economicamente rilevante è disciplinato da un contratto non soggetto a particolari forme. Per l’orientamento prevalente, il contratto di vendita per il trasferimento di azioni è valido ed efficace tra le parti e la proprietà delle azioni passa all’acquirente al momento dell’accordo (in forza dell’art. 1376, c.c.).
Tale contratto disciplina tutte le condizioni del trasferimento e, in particolare, il regime delle responsabilità nel caso in cui il valore della partecipazione risulti inferiore al prezzo corrisposto, per effetto di minusvalenze, insussistenze o passività non conosciute al momento dell’acquisto.
Il soggetto che cede le azioni, normalmente, rende specifiche dichiarazioni e garanzie (c.d. representations and warranties) e può obbligarsi a tenere indenne l’acquirente da eventuali passività, minusvalenze o insussistenze occulte che dovessero manifestarsi entro un periodo determinato decorrente dal trasferimento delle azioni.

