Tribunale di Vicenza, Ordinanza 30 giugno- 1° luglio 2025
Parole chiave: misure cautelari; buona fede e correttezza delle parti.
Massima: “La ratio acceleratoria sottesa all’art. 8 CCII non risulta sconfessata nell’ipotesi in cui il debitore sia stato solerte e abbia operato secondo buona fede ai sensi dell’art. 4 CCII, ed abbia la necessità, raggiunti gli accordi con una parte significativa dei creditori secondo le percentuali previste, già spirato il termine annuale, di ottenere la concessione delle misure di protezione del patrimonio per giungere all’omologa, potendo altrimenti alcuni creditori avviare le azioni esecutive e compromettere la buona riuscita del piano.
Il divieto di cui all’art. 8 CCII non dovrebbe operare in tutti i casi in cui l’imprenditore dimostri che il termine non è stato superato a causa sua ma per la tardività della risposta da parte dei creditori o comunque per fatti a lui non imputabili”.
Riferimenti normativi: Art. 4 CCII, art 8 CCII, art. 54 CCII, art. 57, art. 61 CCII, art. 63 co. 4 CCII.
CASO
Con ricorso per omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa con proposta di transazione su debiti tributari e contribuitivi la debitrice formulava istanze inibitorie e cautelari.
Il Tribunale accoglieva la richiesta di inibire la prosecuzione delle azioni esecutive già intraprese da alcuni creditori respingendo le ulteriori richieste cautelari.
SOLUZIONE
Il Tribunale ha ritenuto di poter concedere le misure ai sensi dell’art. 54 comma 1 CCII, rilevando che la ratio acceleratoria sottesa all’art. 8 CCII non risulta sconfessata nell’ipotesi in cui l’imprenditore abbia operato secondo le prescrizioni dell’art. 4 comma 2 lettera b) CCII e il termine sia spirato per causa non allo stesso attribuibile ma ai terzi, i quali hanno violato il dovere di leale collaborazione di cui al comma 4 dell’art. 4 CCII.
QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA
Il provvedimento in questione è rilevante in quanto legge il divieto di cui all’art. 8 CCII alla luce dei doveri imposti alle parti dall’art. 4 CCII, così giungendo ad ammettere le misure di cui all’art. 54 comma 1 CCII nonostante l’intervenuto superamento del termine annuale.
In particolare, il Tribunale Vicentino sottolinea come l’art. 4 CCII impone, da un lato, al debitore di essere solerte e di operare in buona fede; dall’altro, al comma 4 dello stesso articolo dà rilievo del dovere dei terzi di collaborare lealmente con il debitore e l’esperto.
Il termine finale previsto dall’art. 8 CCII assume quindi significato diverso a seconda che lo stesso spiri inutilmente per violazione al dovere di buona fede e correttezza del debitore, ovvero laddove ciò accada per violazione del dovere di leale collaborazione da parte dei terzi.
Sotto quindi tale aspetto il termine di cui all’art. 8 CCII rappresenta certamente il limite temporale massimo imposto dal Legislatore al fine di evitare che la procedura di composizione negoziata della crisi di impresa sia utilizzata dal debitore in modo abusivo o comunque con condotte non conformi al dovere allo stesso imposto dall’art. 4 CCII.
Il vero problema si pone allorquando il debitore sia stato solerte, leale, puntuale e diligente, subendo quindi lo spirare del termine massimo per condotte dei terzi; ciò quindi indipendentemente dalla propria volontà del debitore.
Il Tribunale Vicentino sottolinea come una lettura restrittiva della norma di cui all’art. 8 CCII, estrapolata dal complessivo contesto normativo, e in particolare slegata dall’art. 4 comma 4 CCII, avrebbe come conseguenza l’impossibilità, pressoché certa, di poter realizzare quel fine preminente, costituito dal mantenimento della continuità aziendale, che il Legislatore pone come principio guida della composizione negoziata della crisi di impresa.
Tale orientamento risulta evincibile in altra giurisprudenza di merito.
Ci si riferisce in particolare ai provvedimenti resi dal Tribunale di Milano, sezione XV, del 21 maggio 2025, nonché in quella precedente resa dal Tribunale di Milano, Sezione imprese, del 3 aprile 2025.
Dall’esame di tali provvedimenti emerge che il percorso di risanamento, riconosciuto come effettivamente perseguibile, determina una prevalenza di tale aspetto che va ad influire sulle valutazioni del giudice anche in tema di 2409 cc e di sospensione cautelare di delibere dei soci.
Tornando al caso in commento, il Tribunale di Vicenza rileva come il rapporto tra il termine di cui all’art. 8 CCII e i doveri di cui all’art. 4 CCII trova un equilibrio nella previsione di cui all’art. 54 comma 1 CCII.
Il Giudice, nel caso di specie, rileva che l’art. 54 CCII riconosce la concessione delle misure laddove detti provvedimenti siano necessari “ad assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”.
Precisa quindi che la concessione delle misure ex art. 54 CCII risulta subordinata alla presenza di tre condizioni: la non imputabilità al debitore del superamento del termine di cui all’art. 8 CCII, la ragionevole probabilità di omologa dello strumento, l’impossibilità di esecuzione del piano a causa della certa apprensione delle risorse aziendali da parte dei creditori muniti di titolo esecutivo.
Proprio dall’esame delle condizioni cui il provvedimento protettivo è subordinato emerge, a parere del Tribunale Vicentino, il diverso significato che assume il termine di cui all’art. 8 CCII laddove il terzo sia l’esclusivo responsabile del deposito della domanda solutoria della crisi all’interno del termine stesso.
Correttamente, a parere di chi scrive, il Tribunale ritiene irragionevole una applicazione del termine di cui all’art. 8 CCII non in connessione con un atteggiamento dilatorio del debitore e addirittura conseguenza unica della violazione da parte del terzo al dovere di collaborazione.
Pertanto, nel caso in esame, il Tribunale di Vicenza, rilevato come il superamento del termine di cui all’art. 8 CCII, come pure attestato dall’esperto, è dipeso dalla tardiva risposta di MCC (terzo), pur avendo il debitore proceduto in modo tempestivo e secondo buona fede nelle trattative durante la composizione negoziata – circostanza anche questa attestata dall’esperto – e rilevato come il commissario giudiziale avesse dato parere favorevole circa il piano e la proposta, valorizza il periculum in mora rilevato dal commissario giudiziale stesso, il quale dava evidenza di come nell’attesa dell’omologa le procedure esecutive intraprese dai debitori opponenti potessero vanificare lo strumento solutorio.
Sotto tale aspetto, infatti, il debitore leale ed incolpevole, scaduto il termine all’interno del quale poteva godere di protezione, privato quindi di protezione per responsabilità attribuibile al terzo in colpa, subirebbe come conseguenza ulteriore il veder vanificata la propria correttezza. Ma non solo.
In realtà, è lo stesso fine della composizione negoziata che verrebbe ad essere travolto in quanto il mantenimento della continuità risulterebbe pregiudicato e ciò a prescindere dalla condotta leale e puntuale del debitore.
Diversamente opinando, si vedrebbe realizzata la conseguenza, aberrante per chi scrive, che lo strumento solutorio determinante la continuità dell’impresa prescinderebbe integralmente dalla volontà del debitore, risultando determinante – a tal fine – una condotta contra legem del terzo.
Condotta che addirittura troverebbe una valorizzazione ed una preminenza anche rispetto alle previsioni normative in materia di cram down, ove il Legislatore nel porre la continuità di impresa come bene supremo ha ammesso una subordinazione dell’interesse pubblico a tale principio guida.
