Corte di Cassazione n. 30032 del 9 ottobre 2025[1]
CASO
Il tribunale di Salerno, con ordinanza resa a norma degli artt. 702-bis e ss. c.p.c. e depositata l’8/3/2019, in accoglimento della domanda proposta da una Società Cooperativa. in liquidazione coatta amministrativa, ha dichiarato l’inefficacia dei pagamenti che la convenuta Azienda Sanitaria Locale aveva eseguito, a far data dall’11/5/2016, a favore di diversi creditori pignoranti in ragione di Provvedimenti emessi dal Giudice dell’Esecuzione. Ciò relativamente ai pagamenti eseguiti successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di messa in liquidazione della Soc. Cooperativa, che dovevano essere considerati, a norma dell’art. 44 l.fall., inefficaci nei confronti della procedura di LCA .
La Corte d’Appello accoglieva il ricorso dell’Azienda Sanitaria indicando come:
– se da un lato “i pagamenti eseguiti dal debitor debitoris in favore del creditore assegnatario estinguono sia i suoi debiti nei confronti del debitore sottoposto ad esecuzione, che quelli di quest’ultimo verso il creditore”;
– “è, tuttavia, anche vero che” “nella prospettiva avuta di mira dall’articolo 44 della legge fallimentare e nell’ottica dell’individuazione del soggetto destinato a rispondere dell’inefficacia”, “tali pagamenti rilevano nel solo rapporto obbligatorio tra il debitore sottoposto ad esecuzione e, poi, a procedura concorsuale”; – “il creditore o i creditori che li abbiano ricevuti, … pertanto, sono, quali accipientes, gli unici legittimati in quanto beneficiari dei suddetti pagamenti”; – la Società Cooperativa ** in liquidazione coatta amministrativa avrebbe dovuto, di conseguenza, agire non nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di ***** ma “… dei creditori in favore dei quali erano stati effettuati i pagamenti, con mezzi sostanzialmente provenienti dal patrimonio del soggetto sottoposto a procedura concorsuale”.
SOLUZIONE
La Soc. Cooperativa proponeva ricorso. avverso la Pronuncia della Corte d’Appello, avanti la Corte Cassazione la quale – si premette fin d’ora – nel dichiararne l’inammissibilità, da un lato condanna la Cooperativa alle spese e, dall’altro, ritiene sussistere i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente[2], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso,
In Sede di legittimità viene preliminarmente sottolineata, in linea con quanto già “ripetutamente affermato” dalla Corte medesima, l’inefficacia, ex art. 44 l.fall., del pagamento eseguito dal debitor debitoris, assoggettato ad espropriazione presso terzi, al terzo creditore in ragione dell’assegnazione, a questi, del relativo credito ex art. 553 c.p.c. qualora eseguito successivamente alla dichiarazione di fallimento.
Rileva fin da subito come si tratti della qualificazione della fattispecie comportamentale (pagamento ed effetti sostanziali) nei confronti del debitore esecutato (Procedura). L’analisi di legittimità, richiamando come l’assegnazione sia disposta “salvo esazione” e non comporti l’immediata estinzione del debito dell’insolvente, viene a sottolineare come l’effetto satisfattivo per il creditore procedente sia rimesso alla riscossione del credito il cui pagamento, ricevuto appunto dal creditore pignorante, nella fattispecie in esame viene a subire la sanzione dell’inefficacia.
La Corte evidenzia, richiamando un proprio precedente,[3] come “il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni”, sia violato[4] “anche da qualsiasi atto estintivo (pure se indirettamente) di un debito a lui riferibile, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore (del fallito) destinatario dell’assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c.”.
Principi di Diritto[5]
Si riportano di seguito, rinviando al testo complessivo, gli elementi principali della decisione della Corte:
“Una volta che il terzo debitore abbia eseguito il pagamento, non trova applicazione l’art. 44, comma 2°, l.fall., non trattandosi, sul piano giuridico, di pagamento (di un debito verso il fallito) eseguito in favore dello stesso dopo il fallimento”;
“l’obbligo di restituzione, pertanto, non riguarda il terzo debitore assegnato che abbia eseguito il pagamento ma soltanto il creditore assegnatario il quale, avendo ricevuto il pagamento (dopo il fallimento) di un debito del fallito, è, come tale, tenuto, in ragione della sua inefficacia (art. 44, comma 1°, l.fall.), alla reintegrazione del patrimonio del fallito”;
“in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, in definitiva, l’azione con la quale il curatore fa valere l’inefficacia, ai sensi dell’art. 44, comma 1°, l.fall., del pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore assegnatario, ha per oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, e può essere, pertanto, esercitata nei confronti del solo accipiens, ossia di colui che ha effettivamente beneficiato dell’atto solutorio[6].
QUESTIONI
Un rilievo fondamentale assume la tempistica dell’eseguito pagamento, richiamato in Pronuncia essere avvenuto post pubblicazione in G.U. del Provvedimento ex art. 44 l.f.[7] – come coordinato con il successivo art. 200 -. Da qui un elemento di attenzione è il verificare, tempestivamente, il ricorrere di tale circostanza in caso di incasso di somme in ragione di un’assegnazione a definizione di una procedura esecutiva, potendosi quindi ritenere che ciò possa avere rilievo anche per crediti garantiti da pegno od ipoteca[8] – ferme le eccezioni di legge, si pensi a quanto previsto ad esempio dall’art. 41 Testo Unico Bancario in materia di crediti fondiari -.
Altro aspetto, talvolta non irrilevante, è costituito dalle spese sostenute dal creditore pignorante per l’azione svolta atteso come, non da ultimo, in casi quali quello oggetto di decisione di legittimità in esame, non saremmo di fronte ad un’azione che abbia portato vantaggio con riferimento ai compiti che avrebbe svolto il Liquidatore – incassare i crediti dovuti al impresa dai terzi obbligati – fisiologicamente e regolarmente svolti in assenza di contestazioni – quale quella in parola atteso come il debitore pignorato abbia messo a disposizione la somma dovuta senza formulare di eccezioni a vario titolo venendo a mancare, quindi, anche forme di tutela del credito stesso -. Mancherebbe infatti, quell’attività svolta nell’ambito della monetizzazione / realizzo del patrimonio dell’impresa nell’interesse precipuo, diretto come derivato, della massa creditoria che, svolto dal Liquidatore – nelle varie vesti previste dalla normativa – consente il soddisfacimento delle spese di procedura e dei crediti come ammessi nella loro varie gradazioni di legge. Atteso quanto dianzi esposto (supra) il ricorrere dell’ipotesi di bene ipotecato verrebbe ad evidenza in sede di insinuazione successiva nella procedura esecutiva – ove e nei termini previsti -.
[1] Data pubblicazione 13 novembre 2025.
[2] Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012 a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
[3] Cass n. 1227 del 2016; conf. Cass. n. 7508 del 2011.
[4] Fatta eccezione, precisa, per l’ipotesi prevista dall’art. 56 l.fall
[5] In questa occasione, per la rilevanza sostanziale, si inseriscono (infra) alcuni estratti del Provvedimento.
[6] Richiamando Cass. n. 14779 del 2016; Cass. n. 25421 del 2015.
[7] Trovando applicazione, al caso di specie, la normazione ante revisione Legislativa.
[8] Intendendo con tale accezione ogni procedura od Accordo previsto e regolato anche dall’attuale CCI cui trovi applicazione la previsione in parola (vedasi Dlgs. 2019 , n. 14, art. 369 nella parte in cui si prevedeva il collegamento delle varie disposizioni per il periodo transitorio) .
