Tribunale di Venezia, Sez. Specializzata in materia di Impresa, 29 dicembre 2024
Parole chiave: Liquidazione controllata – Azione di responsabilità dei creditori sociali – Legittimazione del liquidatore – Esclusione
Massima: “L’apertura della liquidazione controllata non rende improcedibile l’azione di responsabilità degli amministratori della società proposta dai creditori sociali, non essendo stata prevista – per il liquidatore della liquidazione controllata – la legittimazione all’esperimento delle azioni di responsabilità degli amministratori, analoga a quella attribuita al curatore della liquidazione giudiziale dall’art. 255 CCII”.
Disposizioni applicate
Codice Civile, artt. 2394 e 2394-bis; D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, artt. 255 e 274
Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Venezia affronta il tema della legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti dell’amministratore di società in liquidazione controllata.
Il Tribunale ha ritenuto che i creditori sociali siano legittimati ad agire direttamente nei confronti dell’amministratore, sul rilievo che, nella disciplina dedicata alla liquidazione controllata, manca una disposizione analoga a quella dell’art. 255 CCII, relativa alla procedura di liquidazione giudiziale, che stabilisca la legittimazione del curatore a promuovere l’azione sociale di responsabilità e l’azione dei creditori.
CASO
Il creditore di una società nei cui confronti è stata aperta la liquidazione controllata ha proposto ricorso per sequestro preventivo contro gli amministratori della società, allegando nel merito la violazione, da parte degli stessi, dell’obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
Gli amministratori, costituendosi nel procedimento cautelare, hanno eccepito il difetto di legittimazione del creditore, sostenendo legittimazione del liquidatore della società.
SOLUZIONE
Il Tribunale ha rigettato l’eccezione dei convenuti, sul rilievo che “la liquidazione controllata è una procedura dotata di una propria specifica disciplina positiva, alla quale è estesa, per effetto di norme espresse di rinvio, solo parte della disciplina della liquidazione giudiziale. Tra le norme richiamate non vi è, in particolare, l’art. 255 che in materia di liquidazione giudiziale stabilisce la legittimazione del curatore a promuovere l’azione sociale di responsabilità e l’azione dei creditori, il che induce a ritenere che, per quanto riguarda quest’ultima azione, permanga la legittimazione dei creditori ad agire anche successivamente all’apertura della liquidazione controllata”.
QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA
La pronuncia in esame è particolarmente interessante non solo perché è una delle poche pronunce edite in argomento, ma anche perché affronta un tema che si sta sviluppando all’interno degli uffici giudiziari e fra gli operatori del settore. Basti pensare che la procedura di liquidazione controllata è uno strumento che sta trovando frequente applicazione, superando spesso la liquidazione giudiziale (F. Cesare, La liquidazione controllata, in www.dirittodellacrisi.it, 26 aprile 2023).
Data la rilevanza dell’istituto, è quindi opportuno fare una riflessione sul perimetro dei poteri del liquidatore e se, fra questi, sia possibile ricomprendere anche il potere di promuovere i vari tipi di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società sottoposte a liquidazione controllata.
Nell’attuale panorama legislativo dedicato alla liquidazione controllata, norma di riferimento è l’art. 274 CCII che regola, in via generale, l’attività processuale del liquidatore: “Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti”. In questo contesto manca, tuttavia, una disposizione particolare, che attribuisca al liquidatore la legittimazione a promuovere l’azione sociale di responsabilità ovvero l’azione dei creditori, di cui agli artt. 2394 e 2476, sesto comma, c.c., per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
In assenza di un’espressa previsione normativa, occorre chiedersi se non vi sia spazio per sostenere, a livello interpretativo, una legittimazione del liquidatore a proporre l’azione dei creditori. La risposta tende a essere negativa, tenuto conto che l’azione ex art. 2394 c.c. (o ex art. 2476, sesto comma, c.c.) è autonoma, posto che i creditori farebbero valere un proprio ed autonomo diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’inadempimento degli obblighi, gravanti sugli amministratori, di garantire la conservazione e l’integrità del patrimonio sociale ex art. 2740 c.c. (Cass. Civ. 22 ottobre 1998, n. 10488; in senso analogo: Cass. Civ. 12 giugno 2007, n. 13765. In dottrina, Bonelli, Natura giuridica delle azioni di responsabilità contro gli amministratori di s.p.a., in Giur. comm., 1982, II, 778; R. Rordorf, Azione di responsabilità, concordato preventivo e amministrazione controllata, in Società, 1995, 751). In tale contesto, “la sostituzione della legittimazione del curatore a quella dei titolari dell’azione di cui all’art. 2394C.C. non è, in se stessa, ricollegabile alla struttura del processo fallimentare, e rappresenta frutto di una scelta del legislatore volta ad assicurare alla curatela un maggior livello di tutela” (Cass. Civ. 22 ottobre 1998, n. 10488). Tale lettura è stata valorizzata dal Tribunale di Venezia.
Diversa conclusione pare, invece, prospettabile in relazione all’azione sociale di responsabilità. Se, infatti, il liquidatore subentra al debitore in liquidazione controllata sia rispetto ai rapporti sostanziali sia rispetto ai rapporti processuali – come desumibile dal combinato disposto degli artt. 270, 142 e 143 CCII – pare possibile ritenere che il medesimo sia legittimato a esercitare l’azione sociale di responsabilità, pur in assenza di una specifica previsione di legge. Tale lettura è stata condivisa dalla dottrina (De Bernardin, Le azioni di responsabilità degli amministratori nella liquidazione controllata, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa (ex Fall.), 2025, 11, 1356, la quale osserva che, opinando altrimenti, si finirebbe per escludere un valido rimedio posto a tutela degli interessi della massa dei creditori, ossia le azioni finalizzate alla reintegrazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., nel cui novero è ricompresa l’azione sociale di responsabilità proposta dal liquidatore giudiziale.
