Tribunale di Milano Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 11 aprile 2025;
Massima: “La figura terza ed indipendente dell’Esperto, chiamato a verificare costantemente la funzionalità e l’utilità delle trattative rispetto al risanamento e l’assenza di atti pregiudizievoli per i creditori, conferisce alle trattative un elevato livello di sicurezza ed elimina il dubbio sull’esistenza di possibili atteggiamenti dilatori o poco trasparenti tenuti dalle parti coinvolte; l’esistenza di una procedura complessa di una composizione negoziata della crisi, con la presenza di un Esperto indipendente sotto la sorveglianza del Tribunale, nonché l’assenza di attualità del danno, comporta il rigetto del ricorso ex art. 2409 cc.”
Riferimenti normativi: Art. 2409 cc, art. 4 CCII art. 17 CCII, art. 87 CCII.
CASO
Con ricorso ex art. 2409 cc i sigg.ri Alfa e Beta chiedevano che il Tribunale di Milano disponesse l’ispezione della amministrazione della società Gamma e l’accertamento della sussistenza delle gravi irregolarità, “anche alla luce dell’accesso alla composizione negoziata della società stessa e alla richiesta di misure protettive”.
SOLUZIONE
Il Tribunale ha respinto il ricorso seguendo un ragionamento che presuppone in capo al Giudice una doverosa prudenza volta ad evitare, se possibile, “interferenze tra il procedimento ex art. 2409 cc e il procedimento di composizione negoziata della crisi”. In tal senso, il Tribunale ha ritenuto che laddove vi sia una effettiva, concreta e ragionevole possibilità del risanamento in base alle dichiarazioni dell’Esperto, una eventuale ordine di ispezione potrebbe compromettere detto percorso di risanamento, il quale, assistito da un Esperto e monitorato dal Tribunale, rappresenta uno strumento di protezione sufficiente per la società e per i soci.
QUESTIONI
Il provvedimento in questione, già oggetto di commento (Avv. Silvia Zenati, “Rapporti tra il ricorso ex art. 2409 cc e la composizione negoziata”, 28 ottobre 2025 in www.eclegal.it), merita di essere ulteriormente esaminato per l’incidenza dei principi in esso enunciati con le azioni esperibili da parte dei soci.
Si premette: il Tribunale di Milano valorizza quanto sottolineato dal Legislatore nella relazione illustrativa del DL 118/2021 laddove riferisce espressamente che “la presenza dell’Esperto […] serve a dare forza e credibilità alla posizione dell’impresa e a rassicurare i creditori e le parti interessate. La figura terza ed indipendente dell’Esperto, chiamato a verificare costantemente la funzionalità e l’utilità delle trattative rispetto al risanamento e l’assenza di atti pregiudizievoli per i creditori, conferisce alle trattative un elevato livello di sicurezza ed elimina il dubbio sull’esistenza di possibili atteggiamenti dilatori o poco trasparenti tenuti dalle parti coinvolte”.
Partendo da tale principio il Tribunale meneghino giunge ad affermare che è imposta “al Tribunale una doverosa prudenza nell’intervenire sull’organo gestorio della società tenuto conto che […] il percorso di risanamento e le continue interlocuzioni tra amministratori, Esperto e Tribunale […] non può che essere valutato nel senso di evitare se possibile interferenze tra procedimento ex art. 2409 cc ed il procedimento di composizione negoziata della crisi”.
Nel solco di questo ragionamento il Tribunale, quindi, valorizza la intima connessione tra la figura dell’Esperto e la dichiarazione da questi resa circa l’effettiva, concreta e ragionevole perseguibilità del risanamento al fine di ritenere incompatibile con l’obiettivo del risanamento medesimo l’ordine di ispezione ex art. 2409 cc: nel far ciò il Tribunale posiziona tuttavia tale rapporto – e l’attività costante di verifica di assenza di atti pregiudizievoli per i creditori da parte dell’Esperto – all’interno di un percorso monitorato dal Giudice in sede di misure protettive.
In estrema sintesi: il Tribunale di Milano ritiene potersi valutare incompatibile l’esercizio di un controllo ex art. 2409 cc se la radicata richiesta di conferma delle misure protettive ha già messo a conoscenza del Tribunale la bontà del percorso di risanamento e l’assenza di atti pregiudizievoli grazie alla presenza, all’attività e alla relazione dell’Esperto.
Nel provvedimento in esame, quindi, il Giudice non esclude l’operatività dell’art. 2409 cc ma ne sottolinea il necessario esame di compatibilità con la risultanza della relazione dell’Esperto: il Tribunale, infatti, non è vincolato alla relazione, potendo ben essere in disaccordo con quanto rappresentato dall’Esperto.
In tal senso la giurisprudenza già consolidata in materia di misure protettive ha già sostenuto che il Tribunale, nel decidere circa la conferma o meno delle stesse, “deve bilanciare gli interessi del ceto creditorio e l’interesse alla conservazione del valore e delle potenzialità reddituali dell’impresa in crisi, tenendo conto che il sistema disegnato dal nuovo codice della crisi di impresa consente non solo di valutare dinamicamente meritevolezza e funzionalità delle misure di protezione, ma anche di intervenire tempestivamente sulla loro rimozione o rimodulazione qualora, come previsto dall’art. 19 co 6, esse non soddisfino l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti” (Tribunale Roma, 21 novembre 2022).
Ne discende quindi che il riferimento compiuto dal Legislatore circa l’obbligo dell’Esperto di verificare l’esistenza o meno di atti pregiudizievoli rientra certamente nell’elaborato valutativo compiuto dallo stesso, con la conseguenza ultima che il Tribunale potrà monitorare la presenza o meno di atti pregiudizievoli compiuti ai danni dei creditori, discostandosi anche dal parere dell’Esperto.
In ultima analisi, grazie all’attività dell’Esperto il Tribunale può esercitare un controllo sulla presenza o meno di atti pregiudizievoli, valutandone l’impatto ai sensi della compatibilità della richiesta misura ex art. 2409 cc con il percorso di risanamento.
L’assioma così proposto (figura dell’Esperto-dichiarazione sul risanamento/esperibilità delle azioni di controllo) va quindi necessariamente approfondito alla luce non solo dell’art. 4 CCII ma anche alla luce dell’art. 17 CCII, utilizzando all’uopo anche altre previsioni contenute nel codice della crisi quali ad esempio quella di cui all’art. 87 co. 1 lett. h) CCII. Tale assioma va infatti anche esaminato al di fuori del solco determinato dall’intervento del Tribunale seguente alla richiesta di conferma delle misure protettive, e quindi al di fuori dell’ipotesi in cui il Tribunale risulti già coinvolto.
Atteso quindi che si è avuto modo di precisare in giurisprudenza che “il punto di equilibrio […] va ricercato nell’effettiva realizzabilità del piano di risanamento proposto, per cui solo laddove la valutazione sulla tenuta del piano sia positiva gli interessi di tutti i soggetti coinvolti potranno ritenersi soddisfatti” (Tribunale Reggio Emilia, 27 settembre 2023), si deve necessariamente ritenere che detto punto di equilibrio debba essere valorizzato anche alla luce del contenuto dell’art. 4 CCII, a mente del quale è imposto al debitore il dovere di “a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata e allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto”.
Tale dovere si intreccia in modo inscindibile con l’obbligo, ricordato dal Tribunale meneghino, che ha l’Esperto di verificare e monitorare la presenza di atti pregiudizievoli.
Ai sensi dell’art. 17 co. 5 CCII, l’Esperto infatti ha l’obbligo di convocare senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale.
Ne consegue che l’Esperto verificherà la veridicità della situazione offerta assumendo le necessarie ed opportune notizie non solo dall’organo di controllo ma anche dai soci stessi.
Tale conclusione è certamente immediata laddove si consideri il potere di controllo del socio in caso di Srl alla luce dell’art. 2476 cc. La soluzione non va tuttavia esclusa, a parere di chi scrive, anche in caso di presenza di organo di controllo, essendo riconosciuta al socio la possibilità di esperire azioni, quale quella di cui all’art. 2409 cc.
Al riguardo, infatti, non va sottaciuta la previsione dettata dal Legislatore in materia di concordato, laddove si richiede espressamente che il proponente – e quindi l’organo gestorio – dichiari la sussistenza/esperibilità di azioni risarcitorie, tra le quali vanno debitamente ricomprese le azioni sociali di responsabilità: tale previsione comporta il dovere dell’Esperto, al di fuori della copertura tribunalizia, di indagare l’esperibilità di dette azioni anche ai fini della redazione della relazione finale, non potendosi ritenere tale valutazione estranea ai fini del risultato della liquidazione secondo quanto previsto in materia di redazione della relazione finale dal Decreto dirigenziale di cui all’art. 13 co. 2.
In conclusione, il provvedimento del Tribunale di Milano consente di poter affermare che vi sia una sorta di “depotenziamento” delle azioni di controllo del socio laddove vi sia la copertura del Giudice già attivata tramite la richiesta di conferma delle misure protettive: in tale sede infatti l’attività svolta dall’Esperto, quale figura terza ed imparziale, e la relazione dallo stesso offerta al Giudice, costituiscono criteri per verificare la compatibilità dell’azione richiesta con la realizzazione del piano di risanamento. Al contrario, laddove il Tribunale non sia stato attivato, i poteri di controllo del socio permangono invariati.
In ogni caso, il provvedimento consente di dare evidenza che l’Esperto ben potrà essere sollecitato a verificare la veridicità delle informazioni di cui all’art. 4 CCII o comunque circa l’assenza di atti pregiudizievoli non solo dai soci ma anche da qualunque interessato, i quali ben potranno fornire all’Esperto notizie o informazioni utili in tal senso; attività legittima ed opportuna atteso che nell’individuare il succitato punto di equilibrio risulta essenziale anche il sacrificio di tali parti.
