Destinatario della merce che accetta la consegna è tenuto a pagare il vettore

Cass. civ., sez. III, 16 settembre 2025, n. 25270 – Pres. Travaglino – Rel. Simone

Parole chiave: Contratto di trasporto – Consegna o richiesta di consegna della merce a destinazione – Acquisto da parte del destinatario dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto – Pagamento del corrispettivo al vettore

Massima: “Indipendentemente dalla clausola di porto assegnato, che può anche mancare, il destinatario, a fare tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra ipso iureal mittente non soltanto nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore, ma altresì, ex art. 1689, comma 2, c.c., nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto e, quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto: pagamento che, come la stessa norma precisa, è condicio iurisdell’esercizio di quei diritti”.

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1689, 1692

CASO

A una società che aveva concluso un contratto di logistica con un’impresa di distribuzione, impegnandosi a mettere a disposizione il proprio deposito per la ricezione e lo stoccaggio delle merci per poi consegnarle presso i suoi magazzini, veniva ingiunto, su ricorso di un autotrasportatore, il pagamento del corrispettivo del trasporto effettuato.

La società ingiunta proponeva opposizione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che il trasporto era stato ordinato dall’impresa di distribuzione.

Il Giudice di Pace di Milano accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo; l’appello contro la sentenza di primo grado era dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.

Avverso la pronuncia del Giudice di Pace di Milano era, quindi, proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha condannato la società resistente al pagamento del corrispettivo richiesto dall’autotrasportatore, rilevando che, con la consegna della merce a destinazione o con la richiesta di consegna, il destinatario acquista i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto concluso dal mittente, dovendo, quindi, corrispondere quanto dovuto al vettore.

QUESTIONI

L’art. 1678 c.c. individua il contratto di trasporto in funzione dell’obbligazione assunta dal vettore, stabilendo che esso determina l’obbligo di trasferire, verso corrispettivo, persone o cose da un luogo a un altro, risultando indifferenti le modalità con le quali tale obbligo viene adempiuto e l’oggetto della prestazione (che assumono casomai rilievo al fine di individuare la disciplina applicabile al contratto).

L’onerosità, peraltro, è elemento naturale del contratto di trasporto, ma non essenziale, essendo possibile anche il trasporto gratuito (come si evince dal comma 3 dell’art. 1681 c.c.).

Oltre alla prestazione principale, rappresentata dal trasporto, sul vettore incombono anche obbligazioni di carattere accessorio, costituite dal dovere di custodia delle cose trasportate e dal dovere di vigilanza sull’incolumità del passeggero.

A seconda dei casi, creditore della prestazione può essere il passeggero, il mittente o il destinatario, quale soggetto destinato a ricevere la cosa trasportata.

Proprio per questo, l’art. 1689 c.c. disciplina i diritti del destinatario, quale terzo beneficiario del contratto, individuando il momento in cui egli ne diviene titolare.

Il contratto di trasporto di cose, quando il beneficiario è persona diversa dal mittente, si configura quale contratto a favore di terzi tra mittente e vettore, in cui il terzo beneficiario è il destinatario della merce, che può dichiarare di volere profittare degli effetti del contratto solo quando il trasporto sia avvenuto e le cose siano fisicamente dislocate nel luogo di destinazione; di conseguenza, fino al momento in cui il destinatario non chiede la consegna della merce al vettore (così implicitamente accettando che si trasferiscano in suo favore i diritti derivanti dal contratto), obbligato al pagamento del corrispettivo del trasporto al vettore è il solo mittente stipulante (Cass. civ., sez. III, 1° dicembre 2003, n. 18300).

La giurisprudenza ha, dunque, affermato che il pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le merci siano gravate – integrando un’applicazione particolare del principio di autotutela di cui all’art. 1460 c.c. – costituisce condizione per l’esercizio dell’azione tendente all’adempimento del contratto, cioè allo svincolo e alla consegna delle cose trasportate, ma non anche di tutti i diritti e di tutte le azioni che ab origine spettavano al mittente (compresa l’azione risarcitoria per perdita o avaria della merce che, ai sensi dell’art. 1689, comma 1, c.c., si trasferiscono senza riserve al destinatario al momento della consegna della merce).

Si è, in questo modo, distinto tra i diritti condizionati al pagamento del corrispettivo dagli altri diritti che si trasferiscono al destinatario, indipendentemente dalla predetta condizione (ossia a prescindere dal pagamento dei crediti relativi al trasporto), dopo la consegna o la richiesta di consegna della merce.

È stato, inoltre, affermato che:

  • sebbene il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, concreti una stipulazione (tra mittente e vettore) a favore di un terzo (il destinatario), tuttavia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1689, 1692 e 1510 c.c., applicabile anche nel caso in cui il trasporto di merce non è gravato da assegno, il destinatario è tenuto a pagare al vettore il compenso per il trasporto, anche se la richiesta gli perviene direttamente da quest’ultimo (Cass. civ., sez. III, 4 marzo 1986, n. 1355);
  • se il destinatario accetta la consegna, è obbligato a pagare il corrispettivo al vettore, salvo il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del mittente, se sono stati violati i patti intercorsi con lui (Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 1998, n. 495);
  • il destinatario, dopo avere chiesto o comunque ricevuto la consegna della merce, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto, compreso quello al risarcimento del danno subito dal carico, a prescindere dal pagamento dei crediti relativi al trasporto (Cass. civ., sez. III, 11 maggio 1999, n. 4650).

Proprio in virtù della configurazione del contratto di trasporto come contratto a favore di terzo, il destinatario, a partire dal momento della richiesta di consegna, subentra ipso iure al mittente non soltanto nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore, ma altresì, come si ricava anche dalla lettera dell’art. 1689 comma 2, c.c. , nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto e, quindi, in primo luogo, il corrispettivo: pagamento che la norma individua quale condicio iuris dell’esercizio di quei diritti, sicché, con la consegna della cosa a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la dichiarazione di volere profittare del contratto ai sensi dell’art. 1411 c.c. e segna il momento in cui il destinatario ne fa propri gli effetti, il vettore può rivolgersi soltanto a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo (Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2013, n. 19225).

Come osservato da Cass. civ., sez. III, 15 settembre 2020, n. 19185, peraltro, il contratto di trasporto si differenzia dal contratto a favore di terzo nella parte in cui:

  • l’attribuzione dei diritti che nascono dal contratto in capo al destinatario si determina, anziché al momento della stipulazione (art. 1411, comma 2, c.c.), nel momento in cui le cose arrivano a destinazione o vengono messe a disposizione dal vettore (art. 1687, comma 1, c.c.), ovvero quando, scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare a destinazione, il destinatario ne reclama la riconsegna (art. 1689, comma 1, c.c.);
  • l’esercizio del diritto del destinatario alla consegna è condizionato al pagamento al vettore del corrispettivo e degli assegni da cui le cose sono gravate in favore del mittente (art. 1689, comma 2, c.c.);
  • il vettore, arrivate le cose a destinazione, è legittimato ad agire direttamente nei confronti del terzo – che abbia accettato la consegna o, scaduto il termine previsto per l’arrivo a destinazione, abbia richiesto la consegna della merce – per la riscossione dei propri crediti (vale a dire, del corrispettivo pattuito nel contratto stipulato con il mittente).

In altre parole, sebbene il destinatario della merce sia estraneo al contratto concluso dal mittente con il vettore, egli diviene soggetto passivo dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo spettante a quest’ultimo nel momento in cui, accettando la merce o chiedendone la consegna, manifesta la volontà di avvalersi dei diritti scaturenti dal contratto ai sensi dell’art. 1411 c.c., inquadrandosi il suo obbligo nell’ambito di una delegatio solvendi disposta dal mittente nei suoi confronti ai sensi dell’art. 1269, comma 1, c.c., salvo che abbia rifiutato la prestazione.

Al punto che il vettore, una volta consegnata la merce al destinatario o da questi richiesto di consegnarla, deve rivolgersi per il pagamento a lui, che, per il solo fatto di averla accettata, è obbligato al pagamento (con conseguente liberazione del mittente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1689 e 1692 c.c.).

Pertanto, nella fattispecie esaminata dai giudici di legittimità, non assumeva rilievo né il fatto che il destinatario dell’ingiunzione di pagamento non fosse colui che aveva concluso il contratto di trasporto con il vettore (il quale aveva proposto nei suoi confronti il ricorso monitorio per ottenere il pagamento del corrispettivo spettantegli a seguito della consegna a destinazione della merce), né i rapporti che lo stesso intratteneva con chi aveva incaricato il vettore.

Il solo fatto che il suo magazzino fosse indicato quale luogo di destinazione e che la merce, una volta arrivatavi, fosse stata ivi consegnata (e, dunque, accettata), aveva determinato l’insorgenza dell’obbligo di pagamento in favore del vettore.

Da ultimo, va considerato che, nell’ipotesi di vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, la loro proprietà e il rischio del perimento si trasferiscono all’acquirente con la consegna della merce al vettore, ai sensi dell’art. 1510 c.c., sicché il venditore che abbia assicurato il rischio della possibile perdita del materiale durante il trasporto, in caso di furto del carico avvenuto prima dell’arrivo a destinazione, non è legittimato ad agire per conseguire l’indennizzo (essendone beneficiario il compratore, divenuto proprietario della cosa per effetto della sua consegna al vettore) e l’assicuratore che lo abbia pagato al venditore non può conseguentemente surrogarsi nel credito risarcitorio verso il vettore o lo spedizioniere, salvo che, come consentito dal comma 2 dell’art. 1510 c.c., sia stata conclusa una vendita con consegna all’arrivo (Cass. civ., sez. II, 17 dicembre 2024, n. 32947).

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