Esdebitazione e meritevolezza del sovraindebitato incapiente

Trib. Milano, 12 ottobre 2025

Parole chiave Sovraindebitamento – Esdebitazione del sovraindebitato incapiente – Requisito di meritevolezza – Assenza di dolo e colpa grave nella formazione dell’indebitamento

Massima: “Il legislatore ha inteso escludere qualsiasi automatismo nella concessione del beneficio, demandando al giudice l’apprezzamento in ordine alla sussistenza del requisito della meritevolezza. Tale requisito deve essere oggetto di un accertamento particolarmente rigoroso, considerato che l’esdebitazione comporta un rilevante sacrificio per la massa creditoria, il quale può ritenersi giustificato solo in presenza di una comprovata diligenza del debitore nell’assunzione e nella gestione delle proprie obbligazioni”.

Disposizioni applicate art. 283 CCII

CASO E SOLUZIONE

Un debitore ha chiesto la concessione del beneficio dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 283 CCII. Il Tribunale di Milano, accertata la sussistenza del dolo e della colpa grave nella formazione dell’indebitamento, esclude la ricorrenza in capo al debitore del requisito soggettivo della meritevolezza e pertanto rigetta la domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

QUESTIONI

L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) rappresenta una delle innovazioni più significative recate dalla riforma del CCII, che riconosce al debitore (persona fisica) la possibilità di ottenere la liberazione integrale dai debiti, qualora non abbia alcun bene da mettere a disposizione dei creditori (v. A. Nigro – D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali, Bologna, 2025, p. 668). La ratio di questa forma di esdebitazione, che risulta svincolata dall’apertura di qualsivoglia procedura, è quella di offrire una second chance ai debitori che, pur privi di concrete prospettive di superamento spontaneo della propria condizione di indebitamento, possono comunque essere reinseriti nel circuito economico come soggetti produttivi (cfr. R. Brogi, Le esdebitazioni tra legge fallimentare e Codice della crisi, in Fall., 2021, p. 303; M. Attanasio, L’esdebitazione dell’incapiente, in Dirittodellacrisi, 12 gennaio 2024, p. 1).

L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente rappresenta un beneficio a carattere eccezionale per il debitore, il quale se ne può giovare al ricorrere di specifiche condizioni soggettive e comunque soltanto una volta nella vita (meccanismo “one shot”), qualora versi in una condizione di incapienza tale da non essere in grado di offrire ai creditori alcuna concreta utilità, nemmeno in prospettiva futura (v. C. Avolio, Le procedure di sovraindebitamento, in Lineamenti di diritto della crisi e dell’insolvenza, a cura di M. Irrera – F. Pasquariello – M. Perrino, Bologna, 2025, p. 433; in giurisprudenza v. Trib. Ferrara, 10 marzo 2025, in Dirittodellacrisi). La valutazione, in relazione all’impossibilità di offrire utilità ai creditori, deve essere effettuata su base annua, tenuto conto delle spese di produzione del reddito e di quelle necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, determinate in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE (art. 283, comma 2, CCII).

Il debitore presenta tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) la domanda di accesso al beneficio al giudice competente (art. 283, comma 3, CCII), il quale, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori (art. 283, comma 7, CCII). Va invero rammentato che resta ferma l’esigibilità del debito, se entro tre anni dal decreto del giudice che concede l’esdebitazione, sopravvengano utilità ulteriori, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori (art. 283, comma 1, CCII).

Occorre osservare che il legislatore del CCII ha inteso escludere qualsiasi automatismo nella concessione dell’esdebitazione, demandando al giudice l’apprezzamento in ordine alla sussistenza del requisito della meritevolezza, che conferma il carattere della premialità e la portata eccezionale del beneficio riconosciuto al debitore in condizioni di incapienza. Come rileva il Tribunale nella pronuncia in esame, il requisito della meritevolezza deve essere oggetto di un accertamento particolarmente rigoroso, considerato che l’esdebitazione comporta per la massa creditoria un rilevante sacrificio, il quale può ritenersi giustificato soltanto in presenza di una comprovata diligenza del debitore nell’assunzione e nella gestione delle proprie obbligazioni (v. anche Trib. Rovereto, 2 settembre 2024, in www.ilcaso.it).

Funzionali a queste valutazioni sono le informazioni che devono essere fornite dalla relazione particolareggiata dell’O.C.C., la quale, ai sensi dell’art. 283, comma 4, CCII, comprende anche l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni e l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte. Nel caso in commento la relazione particolareggiata dell’O.C.C., depositata unitamente al ricorso, descrive lo stato di sovraindebitamento come principalmente determinato da un ingente indebitamento nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, riconducibile a violazioni fiscali attribuite al debitore in seguito all’accertamento dell’esistenza di una società di fatto. In ragione dell’ingente indebitamento complessivamente maturato, viene dunque rilevata la sussistenza del presupposto oggettivo che permette di accedere al beneficio dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, atteso che il debitore, in assenza di beni e di reddito percepito, indispensabile per il sostentamento della propria famiglia, non risulta in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

Quanto al requisito della meritevolezza, dall’analisi delle cause dell’indebitamento, ricostruite dall’O.C.C., emerge che il debitore aveva acconsentito all’intestazione a proprio nome di una ditta individuale e di un conto corrente sui quali venivano effettuate le operazioni finanziarie di un’impresa successivamente oggetto di accertamento tributario. Secondo il Tribunale, anche a voler escludere una compartecipazione attiva, e dunque dolosa, del debitore allo schema imprenditoriale, deve comunque ravvisarsi una condotta gravemente colposa nella formazione dell’indebitamento in relazione a cui è richiesta l’esdebitazione.

Sotto questo aspetto, il Tribunale di Milano dispone che il debitore, applicando i canoni di ordinaria diligenza, avrebbe dovuto rendersi conto che l’intestazione a proprio nome di un’attività imprenditoriale e il compimento di atti gestionali in seno alla stessa comportano l’assunzione di responsabilità personale e illimitata per le obbligazioni dell’impresa. Il Tribunale accerta dunque la sussistenza del dolo e della colpa grave nella formazione dell’indebitamento e, in tal modo, esclude la ricorrenza in capo al debitore del requisito soggettivo della meritevolezza, presupposto necessario e imprescindibile per la concessione del beneficio dell’esdebitazione.

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