Cass. civ., sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108, Pres. Ferro – Est. Vella
[1] Esdebitazione del sovraindebitato incapiente.
Il soggetto già dichiarato fallito che non abbia usufruito del beneficio dell’esdebitazione previsto dall’art. 142 l.fall., non può successivamente accedere al beneficio dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente di cui all’art. 283 CCII, qualora l’esposizione debitoria sia maturata in relazione alla procedura fallimentare pregressa. È necessario mantenere l’inscindibile correlazione tra il beneficio dell’esdebitazione e i debiti regolati dalla procedura fallimentare originaria.
CASO
[1] Un soggetto persona fisica dichiarato fallito in qualità di titolare di una ditta individuale – senza però accedere al beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 142 l.fall. – successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 presentava domanda per accedere all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente di cui all’art. 283 CCII.
Tale istanza veniva rigettata dal Tribunale di Mantova per difetto del requisito della meritevolezza, con provvedimento che veniva fatto oggetto di reclamo, parimenti respinto, sulla base delle medesime argomentazioni, dall’adita Corte d’Appello di Brescia.
Avverso tale decisione il debitore proponeva ricorso straordinario per cassazione lamentando violazione o falsa applicazione dell’art. 283 CCII con riguardo al presupposto della meritevolezza, intesa dalla norma come assenza di frode, dolo o colpa grave, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla valutazione dei relativi elementi probatori.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte, con la decisione in epigrafe, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dei requisiti della decisorietà e della definitività del provvedimento impugnato, pur tuttavia enunciando, in considerazione della particolare importanza della questione sollevata, un principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363, 3°co., c.p.c. in materia di esdebitazione del sovraindebitato incapiente: nel dettaglio, la Cassazione ha escluso la possibilità per il soggetto dichiarato fallito, che non abbia usufruito dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall., di accedere in un momento successivo all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente disciplinata dall’art. 283 CCII.
QUESTIONI
[1] L’analisi muoverà dalla riscontrata insussistenza dei requisiti della decisorietà e della definitività del decreto di rigetto dell’esdebitazione ex art. 283 CCII.
Per quanto riguarda l’attributo della decisorietà, la pronuncia in esame si rifà, in particolare, alla nozione adottata dagli arresti di Cass. civ., S.U., 27 dicembre 2016, n. 26989 e Cass. civ., S.U., 28 dicembre 2016, n. 27073, che hanno ravvisato tale natura nella circostanza per cui un determinato provvedimento sia emesso all’esito di un procedimento di natura contenziosa, che si svolga nel contraddittorio tra parti contrapposte. Muovendo da tale nozione, la Suprema Corte ha rilevato come il decreto di diniego dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, emesso senza l’instaurazione del contraddittorio con i creditori – solo differito e condizionato alla proposizione del reclamo ex art. 124 CCII ad opera dei creditori medesimi – non si atteggi a decisione resa su diritti soggettivi contrapposti tra le parti.
Trascorrendo all’analisi circa la sussistenza del requisito della definitività, lo stesso è stato parimenti escluso dalla Cassazione in considerazione della possibilità per il sovraindebitato incapiente, di fronte a una statuizione di rigetto per difetto della meritevolezza, di riproporre liberamente l’istanza di accesso all’istituto dell’esdebitazione ex art. 283 CCII. In altri termini, la libera riproponibilità dell’istanza di esdebitazione ex art. 283 CCII apparirebbe idonea a frapporsi alla possibilità di qualificare il provvedimento come definitivo, escludendo la sua ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost.
Anche a tale riguardo, alcune considerazioni appaiono meritevoli di svolgimento. Anzitutto, non possiamo non ricordare, in quanto potenzialmente idonee a prestarsi anche al caso di specie, quelle interpretazioni più largheggianti secondo cui l’incidenza modificativa che il decorso del tempo sempre esercita sui diritti dei creditori farebbe sì che mai si potrebbe parlare di riproposizione della stessa domanda originariamente respinta, sì che mai, conseguentemente, si tratterebbe di vera non definitività del provvedimento. Ancora, con riguardo a temi contigui si è altresì osservato che gli estremi della definitività ricorrerebbero pure quando la domanda rigettata sia da considerare riproponibile ma ciò sia, al contempo, causa di un inutile dispendio di attività processuali che potrebbe essere evitato ammettendo la possibilità di sottoporre a gravame il provvedimento che quel rigetto abbia disposto.
Venendo al principio di diritto enunciato, poi, la soluzione negativa offerta dalla Suprema Corte si sviluppa a partire dalla pronuncia di Cass. civ., 3 giugno 2025, n. 14835, la quale si è espressa sulla (diversa ma contigua) questione attinente alla disciplina applicabile alla domanda di esdebitazione presentata, dopo l’entrata in vigore del CCII, dal soggetto dichiarato fallito secondo le norme di cui alla l.fall. In tale occasione, la Cassazione aveva affermato che i debitori assoggettati alla procedura di fallimento (disciplinata dalla l.fall.) o alla procedura di liquidazione del patrimonio (disciplinata dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3) possono chiedere il beneficio dell’esdebitazione solo a fronte dei presupposti soggettivi e oggettivi e nel rispetto delle norme procedurali previste, rispettivamente, dagli artt. 142 ss. l.fall. e dall’art. 14-terdecies della l. n. 3/2012, dovendosi, per contro, escludere che le relative domande, solo perché depositate dopo l’entrata in vigore del CCII, siano assoggettate alle norme di cui agli artt. 278 ss. o 282 ss. CCII. A tal riguardo, infatti, l’art. 390 CCII, in tema di disciplina transitoria, pur non disponendo alcunché in materia di esdebitazione, prevede che le procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del CCII siano definite secondo la l.fall.: e poiché l’esdebitazione ex art. 142 l.fall. (o ex art. 14-terdecies l. n. 3/2012) non sarebbe da riguardare quale istituto a sé stante, bensì come attinente alla fase conclusiva della procedura (di fallimento o di liquidazione del patrimonio), mutuerebbe l’efficacia ultrattiva della medesima, conseguentemente restando assoggettata alle previgenti disposizioni di cui alla l.fall. (o alla l. n. 3/2012). La pronuncia in esame aveva inoltre richiamato, a supporto dell’opzione interpretativa prescelta, un argomento letterale, rilevando che il disposto degli artt. 142 l.fall. e 14-terdecies l. n. 3/2012 riserva chiaramente – in modo espresso con il primo, implicito con il secondo – il beneficio dell’esdebitazione al «fallito» e al «debitore in stato di sovraindebitamento», mentre, altrettanto chiaramente, gli artt. 278 ss. CCII riservano l’esdebitazione esclusivamente al «debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata», delle quali, pertanto, presuppongono l’apertura e lo svolgimento secondo le norme (sostanziali e procedurali) ad esse proprie.
Il provvedimento in epigrafe, condividendo le argomentazioni spese dalla pronuncia appena ricordata, sceglie di darvi continuità in relazione a una questione non perfettamente sovrapponibile bensì contigua, ossia al regime transitorio da riconoscere all’istituto dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, cui viene così estesa la soluzione offerta in materia di esdebitazione in quanto appartenente allo “stesso plesso normativo, quale tassello del mosaico dell’istituto” in discorso. Con la conseguenza per cui, qualora l’esposizione debitoria in rilievo sia quella maturata in relazione a una pregressa dichiarazione di fallimento, la mancata fruizione, per qualsiasi motivo, del beneficio dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall., non consentirebbe al fallito, in un secondo momento, di avvalersi (neppure) dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente di cui all’art. 283 CCII.
La decisione in esame, così predicando, poggia su una determinata soluzione che è stata offerta alla questione attinente al regime intertemporale in materia di esdebitazione: questione, come noto, particolarmente controversa in considerazione del fatto che, come accennato, l’art. 390 CCII non provvede a nominare espressamente tale istituto; e la soluzione del quesito, come altrettanto noto, passa ineludibilmente dalla natura giuridica da riconoscere all’esdebitazione, quale istituto autonomo e a sé stante ovvero mera appendice della procedura fallimentare (o di liquidazione del patrimonio) . Propendendo per quest’ultima alternativa, il provvedimento in esame conclude non solo nel senso dell’ultrattività della l.fall. (o della l. n. 3/2012) sull’istituto dell’esdebitazione, ma anche sull’impossibilità di invocare, in tali fattispecie, il nuovo istituto dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII.
Questa prima parte del ragionamento svolto dalla Cassazione, in realtà, non appare del tutto convincente. E ciò in quanto, al di là della condivisibilità o meno della stessa, la tesi dell’ultrattività della l.fall. (o della l. n. 3/2012) in relazione all’esdebitazione poggia su un presupposto chiaro, dato dalla mera accessorietà dell’esdebitazione rispetto alla procedura liquidatoria, che non appare davvero possibile traslare de plano con riguardo al diverso istituto dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII: il quale, infatti – a differenza dell’esdebitazione ex artt. 278 ss. CCII – non può certo essere qualificato (pur quando si acceda a tale ipotesi interpretativa) quale appendice di una procedura liquidatoria, ben potendo anzi essere attivato quale strumento del tutto autonomo rispetto ad altre procedure concorsuali o strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Certo, tale considerazione non significa potere o volere patrocinare la tesi opposta, che vedrebbe l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente di cui all’art. 283 CCII applicabile anche al soggetto dichiarato fallito (o liquidato ex l. n. 3/2012) che, per qualsiasi motivo, non abbia beneficiato dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall. (o ex art. 14-terdecies l. n. 3/2012): a tal riguardo, infatti, appaiono molto più pregnanti e puntuali gli ulteriori rilievi svolti dal provvedimento in epigrafe, sostanzialmente volti a scongiurare il rischio che, altrimenti argomentando, la disciplina posta dall’art. 142 l.fall. (o dall’art. 14-terdecies l. n. 3/2012), sulla quale i creditori rimasti insoddisfatti all’esito del fallimento (o della liquidazione del patrimonio) potevano legittimamente fare affidamento, venga aggirata e perda, a posteriori, ogni valenza. In altri termini, i vincoli posti dalla disciplina pregressa alla possibilità per il debitore di accedere all’esdebitazione non possono essere superati tramite la possibilità, astrattamente percorribile ex post, di beneficiare del nuovo istituto di cui all’art. 283 CCII, in quanto ciò significherebbe, con tutta evidenza, eludere la normativa posta dalla l.fall. (o dalla l. n. 3/2012), o in termini di condizioni di accesso all’esdebitazione (nel caso in cui l’istanza presentata dal debitore fosse stata rigettata), o in termini di tempi di accesso allo strumento (nel caso in cui fosse decorso il termine annuale previsto dagli artt. 143 l.fall. e 14-terdecies l. n. 3/2012).
Tale conclusione, peraltro, risulta avvalorata da un altro aspetto giustamente evidenziato dalla pro-nuncia in commento, dato dalla inscindibile correlazione esistente tra il beneficio invocato e la situazione debitoria facente capo al soggetto istante, nel senso per cui l’esdebitazione, per definizione, sarebbe necessariamente correlata all’esposizione debitoria regolata dalla procedura liquidatoria: ciò che impedirebbe, poi, di trattare quest’ultima tramite la diversa (e non correlata) esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII. Considerazione, quest’ultima, che ci conduce anche all’ultima, condivisibile osservazione svolta dalla Cassazione, quando lascia trasparire che a una conclusione potenzialmente diversa sia possibile pervenire qualora – diversamente da quanto occorso nel caso deciso – il beneficio dell’esdebitazione ex art. 283 CCII venisse invocato dal debitore a fronte di un’esposizione debitoria maturata successivamente al fallimento.
