Composizione negoziata e decreto di autorizzazione dell’accordo transattivo

Tribunale di Monza, 31/12/2025

Sintesi del decreto

Si autorizza l’esecuzione dell’accordo concluso ex art. 23 comma 2bis CCII a seguito della verifica positiva della regolarità della documentazione allegata all’istanza presentata dalla società in crisi e dell’accordo con la Agenzia delle Entrate AdE.

Riferimenti normativi: artt. 23 comma 2bis CCII

CASO

Una società in composizione negoziata deposita istanza per l’autorizzazione all’esecuzione dell’accordo concluso ex art. 23 comma 2bis CCII per la falcidia del credito IVA vantato dalla Agenzia delle Entrate. Il Tribunale esplicita quali siano i criteri applicati per la verifica della regolarità della documentazione allegata all’istanza, chiarendo che il compito del Tribunale non è una mera spunta.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

Il Tribunale ripercorre analiticamente e criticamente tutti gli avvenimenti societari e, soprattutto, esplicita quali siano i criteri applicati dal Tribunale per la verifica della regolarità della documentazione allegata all’istanza e per il vaglio della attestazione del professionista indipendente in merito alla convenienza della proposta/falcidia rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale.

Interessanti:

  • il richiamo al tema del mantenimento/distruzione dell’avviamento, effettuato dal Tribunale riprendendo ampi stralci della relazione del professionista indipendente nella nota n. 3 a piè di pagina del decreto stesso;
  • le osservazioni del professionista indipendente con riguardo alle ipotesi di responsabilità/danni degli amministratori, riportate testualmente nella nota 5 del decreto.

Di seguito una sintesi del lungo decreto.

Il 2/11/2024 la società depositava istanza di accesso alla composizione negoziata.

L’8/11 l’esperto nominato provvedeva a pubblicare sul registro imprese l’istanza per l’applicazione delle misure protettive ex art. 18 CCII.

Le trattative sono state avviate e sono proseguite fino al termine previsto per la procedura ovvero il 2/11/2025.

A fronte dell’ingente debito erariale, la società sottoscriveva un accordo ex art. 23 comma 2bis CCII proponendo di pagare il capitale dovuto (IVA) nella misura del 58% in 10 anni, con interessi al 2%.

La società proponeva la ristrutturazione del solo debito IVA maturato a maggio 2025 nonché di quello in maturazione al 31/10/2025, stimato in 545.000 euro, con integrale falcidia delle sanzioni ed interessi previsti dalle comunicazioni di irregolarità, riconoscendo gli interessi di dilazione del 2% e pagamento del debito in linea capitale in 120 rate mensili; la percentuale di soddisfacimento prevista era di circa il 66,5%, ovvero del 58%, se si considerano anche le sanzioni e gli interessi originariamente calcolati.

L’AdE accettava la proposta.

Alcuni termini dell’accordo sono degni di nota, quali:

  • il divieto di utilizzo in compensazione di crediti di imposta o altre agevolazioni;
  • l’obbligo di pagare la prima rata entro il 30/3/2026, ap rescindere dalla autorizzazione all’esecuzione da parte del Tribunale ai sensi del citato 23 comma 2 bis CCII;
  • la previsione di una penale di euro 10.000 qualora l’accordo fosse stato depositato presso il Tribunale in ritardo rispetto al 2/11/2025;
  • integrale pagamento di eventuali maggiori somme per IVA 2025 che dovessero emergere dalle LIPE o dalla dichiarazione Iva da presentare nel 2026;
  • riserva di agire contro la società in caso di aumento doloso del passivo o dissimulazione dell’attivo;

Il professionista indipendente attestava la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il Tribunale ricorda che ai sensi del citato art. 23 è possibile concludere accordi transattivi sia durante il percorso che al termine della composizione negoziata; in questo caso l’accordo è stato concluso nel durante della composizione negoziata, non al termine.

Il Tribunale ricorda che l’IVA non costituisce “risorsa propria della UE” e che, quindi può essere falcidiata (Causa C-546/14 del 7/4/2016 che esamina il caso in cui il trattamento in caso di – allora – fallimento – sarebbe stato peggiore), e ripercorre l’evoluzione legislativa che ne è seguita.

Il Tribunale osserva che l’istanza di autorizzazione è corredata dalla relazione del professionista indipendente che attesta la convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale.

Il Tribunale afferma che il Giudice deve verificare la regolarità della documentazione allegata all’accordo, e che tale controllo non è un mero vaglio formale della presenza della documentazione richiesta per legge (ovvero: non è una semplice spunta), ma deve essere esteso alla verifica della sussistenza delle condizioni per autorizzare l’esecuzione dell’accordo (e cioè: regolarità della documentazione, falcidiabilità dei crediti erariali oggetto dell’accordo, presenza del parere dell’autorità competente) ed alla verifica che il consenso delle Agenzie Fiscali sia consapevole, e cioè manifestato a seguito di compiute e contestualizzati informazioni in merito alla convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale, ridondando così in un controllo di legittimità sostanziale dell’accordo, che impone l’esame della completezza della attestazione e della ragionevolezza delle sue conclusioni.

Il Tribunale ricorda che il Giudice deve vagliare la relazione del professionista indipendente al fine di verificare la coerenza alla luce dell’iter logico-argomentativo su cui si basa il giudizio di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, e verificare la metodologia seguita nei controlli effettuati per la verifica della veridicità dei dati contabili esposti dalla società; questa verifica non implica sindacato sulle valutazioni di merito conclusive del professionista indipendente e neppure sull’autonomia negoziale dell’agenzia delle entrate, ma il riscontro dell’idoneità della attestazione e delle verifiche a veicolare informazioni funzionali alla espressione di un consenso informato, dovendosi ritenere inidonea allo scopo e quindi tanquam non esset l’attestazione che si palesi incoerente, apodittica e tautologica.

Il Tribunale richiama testualmente il giudizio del professionista indipendente che ritiene la situazione patrimoniale al 30/9/2025 veritiera e completa e richiama i criteri utilizzati per la valutazione dell’attivo in ipotesi di liquidazione giudiziale, compresa l’impossibilità di valorizzare l’avviamento aziendale e di intentare azioni revocatorie.

Nella nota 3 a piè di pagina è riportato un ampio stralcio della relazione del professionista con riguardo al tema del mantenimento dell’avviamento, inteso quale elemento essenziale per perimetrare concretamente un eventuale compendio aziendale da porre in vendita sul mercato.

Il professionista non si addentra in ipotetiche valutazioni dell’avviamento stesso (cosa piuttosto complicata nel caso di una società in crisi) ma enfatizza gli aspetti qualitativi quali il tema del rapporto con la clientela, il mantenimento del portafoglio clienti, della reputazione e del know-how interno, per il quale è essenziale non perdere i dipendenti (parte di questi erano andati a lavorare nel 2023 presso un ex socio sembra non vincolato da patto di non concorrenza, causando la crisi che si protrae dal 2023, anno in cui nasce gran parte del debito IVA non pagato).

Nella nota 5 a piè di pagina è riportato un secondo ampio stralcio della relazione del professionista indipendente con riguardo alle presunte responsabilità degli amministratori; da notare l’accento sui danni (sanzioni/interessi) che derivano dal mancato pagamento dell’IVA; si tratta ormai di una consolidata ipotesi di danno

Il Tribunale riporta infine le tabelle di comparazione dei due scenari e conclude giudicando regolare la documentazione allegata all’istanza e autorizzando l’accordo transattivo stesso.

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