Il disconoscimento della firma digitale nel contesto giurisprudenziale italiano: analisi di due recenti pronunce

Inquadramento normativo e problematica giuridica

L’utilizzo sempre più diffuso di strumenti di sottoscrizione digitale comporta necessariamente l’insorgere problematiche sino a poco fa confinate al mondo analogico, prima fra tutte quella dell’attribuzione della paternità dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale. Come noto, la disciplina normativa di riferimento è contenuta nel Codice dell’Amministrazione Digitale (d. lgs. n. 82/2005), che all’art. 20, comma 1-bis, prevede in particolare che “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale“. Il successivo comma 1-ter prevede invece significativamente che “l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”.

Partendo da tali disposizioni normative e grazie ad alcune recenti pronunce di merito (e a una risalente di cui si dirà oltre) è possibile delineare un quadro abbastanza preciso delle possibili azioni che possono essere avviate laddove una parte affermi che una firma digitale sia stata apposta senza il suo consenso e a sua insaputa.

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