È nulla la sentenza resa prima della scadenza dei termini assegnati per gli scritti conclusivi

Cass., sez. I, 20 gennaio 2026, n. 1217, Pres. Giusti, Rel. Casadonte

Massima:La violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.”.

CASO

[1] A.S. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Bologna aveva rigettato il gravame avverso l’ordinanza di diniego del permesso di soggiorno richiesto ex art. 19 e 30 Testo Unico dell’Immigrazione emessa dal Tribunale di Bologna, contestando, per quanto qui di interesse, la nullità della sentenza n. 155/2025, per essere stata pronunciata prima della scadenza dei termini assegnati per gli scritti conclusivi, in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ex artt. 24 e 111, comma II, Cost..

Per l’esattezza, il ricorrente esponeva che, con ordinanza del 10 dicembre 2024, la Corte d’Appello di Bologna aveva rimesso la causa in decisione all’udienza del 13 maggio 2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte entro il 9 maggio 2025 e assegnando, altresì, i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. Ciononostante, la Corte territoriale il 21 gennaio 2025 emetteva sentenza di rigetto dell’impugnazione, in data anteriore alla scadenza dei termini di cui all’ordinanza summenzionata.

SOLUZIONE

[1] La Corte, richiamandosi ad un principio già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36595 del 25 novembre 2021, ha accolto il ricorso, dichiarando la nullità della sentenza, per avere il Giudice deciso la controversia senza attendere la scadenza dei termini per gli scritti difensivi e le note in sostituzione di udienza, determinando così un vulnus al diritto di difesa e al principio del contraddittorio, costituzionalmente garantiti e tutelati per tutto il corso del processo.

QUESTIONI

[1] La sentenza affronta la questione della automatica nullità della pronuncia emessa senza il rispetto dei termini per gli scritti conclusivi.

Il tema, prima dell’intervento delle Sezioni Unite, è stato oggetto di un rilevante dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha visto la contrapposizione di due orientamenti.

Il primo predicava l’automatica nullità della sentenza emessa senza assegnazione o senza rispetto dei termini per gli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c. (oggi abrogato, ma i cui contenuti sono di fatto confluiti nell’art. 189 del codice di rito), ovvero ex art. 352 c.p.c. per quanto concerne il giudizio di appello, in quanto tale irrituale conduzione del processo avrebbe determinato ex se un vulnus del diritto di difesa, tutelato ai sensi dell’art. 24 Cost, e del principio del contraddittorio, cardine del cd. «giusto processo» (Cfr. Cass., sez. II, 3 giugno 2008, n. 14657; Cass., sez. II, 24 marzo 2010, n. 7072; Cass., sez. VI, 5 aprile 2011, n. 7760; Cass., sez. III, 2 dicembre 2016, n. 24636; Cass., sez. II, 12 gennaio 2026, n. 691, Cass., sez. III, 14 dicembre 2024, n. 32538; Corte appello Torino sez. famiglia, 1° giugno 2022, n. 605 in DeJure).

Il secondo orientamento, seppur minoritario, riteneva che potesse aversi nullità della sentenza nel caso di mancata assegnazione o mancato rispetto dei termini per gli scritti conclusivi solo laddove la parte dimostrasse di aver subìto un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa: ciò che ne comportava l’onere di indicare specificamente le argomentazioni che avrebbe fatto valere negli scritti difensivi, sì da verificarne la portata effettivamente innovativa rispetto alle difese già spiegate e rilevante ai fini di un diverso esito del procedimento (Cfr. Cass., sez. III, 23 febbraio 2006, n. 4020; Cass., sez. III, 9 aprile 2015, n. 7086, nonché, più di recente, Cass., sez. II, 10 ottobre 2018, n. 24969). La ratio di tale ragionamento risiedeva nell’attribuzione di una natura «meramente illustrativa» agli scritti conclusivi e pertanto nella presenza, in tale fase del processo, anche alla luce delle preclusioni processuali già maturate, di un contraddittorio «attenuato», sicché l’invalidazione del provvedimento giudiziario poteva aversi solo laddove la parte dimostrasse una effettiva e specifica lesione del proprio diritto di difesa (R.Donzelli, Sulla nullità della sentenza emessa in violazione dell’art. 190 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2022, p. 556 ss.; Cass., 13 novembre 2003, n. 17133).

Invero, il contrasto trae la propria origine da un ragionamento di più ampio respiro sulle nullità processuali, ai sensi degli artt. 156 e ss. c.p.c., e sul preteso legame, sostenuto da parte della giurisprudenza e smentito dalla Cass., SSUU, 25 novembre 2021, n. 36596, tra l’annullamento dell’atto processuale e il principio di offensività in concreto, che imporrebbe l’allegazione e la dimostrazione del pregiudizio, per l’appunto, concreto che le parti abbiano subito in concreto nell’esercizio dei propri poteri processuali (cfr. R.Donzelli, Sulla nullità della sentenza, cit., p. 556 ss.).

Come noto, il sistema delle nullità processuali, di cui agli artt. 156-161 c.p.c., retto dai principi di tassatività delle nullità e di strumentalità delle forme, è da sempre oggetto di interesse da parte della dottrina e della giurisprudenza, in quanto i criteri dettati dagli articoli sopracitati lasciano all’interprete l’individuazione caso per caso dello «scopo» sotteso alla norma che prevede il potere processuale. Pertanto, solo laddove tale scopo non risulti raggiunto, la deviazione dalla forma prevista dal codice di rito condurrà alla nullità dell’atto processuale, il che è tuttavia cosa ben diversa dalla necessità, predicata dai sostenitori del cd pregiudizio concreto, di allegare e provare un ulteriore e concreto danno subito (M.Stella, La nullità della sentenza prematura, non preceduta dai termini ex art. 190 c.p.c., è in re ipsa, in Riv. dir. Proc., 2022, p. 579 ss.; V. Bertoldi, M.Gradi, G.Ruffini, Diritto processuale civile, I, Bologna, 2023, p. 260).

Come anticipato, a dirimere il contrasto, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 36596/2021 che, muovendo dal presupposto per cui la previsione degli scritti conclusivi, ex artt. 190 (nel processo post d.lgs. 149/2022 deve leggersi come art. 189 c.p.c.), 281-quinques e 352 c.p.c., costituisce diretta espressione dei principi costituzionali del contraddittorio e del diritto di difesa, destinati a operare lungo tutto l’arco del procedimento, predica la sicura nullità della sentenza deliberata prima della scadenza o senza l’assegnazione di detti termini, in quanto lesiva dei principi cardine del giusto processo (R.Donzelli, Sulla nullità della sentenza, cit., p.556 ss.; B.Capponi, Buone notizie dalle Sezioni unite sulle nullità processuali (e sul rapporto tra norme e princìpi), in Giustizia Insieme, 4 gennaio 2022; P.Biavati, Tutela del contraddittorio e pregiudizio effettivo, in Giustizia Insieme, 15 febbraio 2022). Ed invero, dalla scansione degli atti del procedimento come definita dal legislatore non è possibile deviare in modo talmente incisivo da menomare completamente una fase processuale sulla base di un principio, come quello di economia processuale – chiaramente sotteso alla logica del cd. pregiudizio effettivo e concreto che la parte avrebbe l’onere di allegare quando si duole della nullità della sentenza quale motivo di gravame -, che, nel necessario bilanciamento con gli altri principi costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio, deve considerarsi soccombente e sottordinato (cfr. ancora M.Stella, La nullità della sentenza prematura, cit., p. 574 ss.).

Il principio di diritto della sentenza delle Sezioni Unite è stato integralmente recepito dalla sentenza in commento, che ne costituisce ulteriore conferma.

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