L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Cass., sez. II, 6 marzo 2026, n. 5126 – Pres. Grasso, Rel. Cavallari

[1] Patrocinio a spese dello Stato – Istanza – Contenuti.

Massima: “In tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l’indicazione nella relativa istanza del codice fiscale del richiedente e dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza”.

CASO

[1] Un soggetto proponeva un giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza e, contestualmente, presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La Corte di giustizia tributaria di Cosenza rigettava detta istanza in quanto ritenuta mancante delle caratteristiche minime richieste dall’art. 79 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.

L’istante proponeva opposizione, con ricorso che veniva accolto dall’adito Tribunale di Cosenza.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva, avverso tale decisione, ricorso per cassazione articolato sulla base di un unico motivo. Nel dettaglio, lamentava, ai sensi dell’art. 360, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere il giudice di merito tenuto conto della mancata indicazione, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dei codici fiscali dei familiari del richiedente, elemento la cui specificazione sarebbe imposta, a pena di inammissibilità, dall’art. 79, comma 1, lett. b), del d.p.r. n. 115 del 2002.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione giudica fondato il motivo di ricorso proposto.

La P.A. ricorrente ha sostenuto che il controricorrente non avrebbe indicato, nella sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il codice fiscale della moglie, familiare titolare di un reddito specificamente menzionato e ha lamentato il fatto che, nonostante la circostanza fosse stata allegata, il Tribunale di Cosenza non l’abbia valutata.

Dalla documentazione in atti è risultato che non solo l’istanza non era corredata dai codici fiscali dei membri del nucleo familiare del controricorrente, ma che lo stesso non ne aveva indicato nemmeno data e luogo di nascita, così impendendo l’estrapolazione di detti codici sulla base delle dichiarazioni già contenute in tale istanza.

Il giudice del merito non risulta, in effetti, avere tenuto conto di questo fatto e, quindi, la censura è stata accolta, in applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l’indicazione nella relativa istanza del codice fiscale del richiedente e dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza”.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Cosenza, in persona di diverso magistrato, per la decisione della causa nel merito, regolando anche le spese del giudizio di cassazione.

QUESTIONI

[1] La questione giuridica affrontata dal provvedimento in epigrafe attiene alla necessità di indicare il codice fiscale dei familiari del richiedente all’interno dell’istanza di accesso all’istituto del patrocinio a spese dello Stato, a pena di ammissibilità dell’istanza medesima.

Sul punto, il già richiamato art. 76 del d.p.r. n. 115 del 2002 prescrive, al comma 1, che «Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a Euro 9.296,22». Tale importo è stato incrementato a Euro 11.734,93 dall’art. 1, comma 1, del Decreto 3 febbraio 2023.

Inoltre, con riferimento alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il medesimo art. 79 dispone che «L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76; d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato».

Come rilevato dalla giurisprudenza penale di legittimità, dalle disposizioni appena richiamate si evince la rilevanza della mancata indicazione del codice fiscale dei membri del nucleo familiare del richiedente, alla quale è ricondotta specificamente la sanzione dell’inammissibilità.

Infatti, Cass. pen., Sez. IV, 11 febbraio 2021, n. 7973 ha chiarito che, in tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l’indicazione del codice fiscale del richiedente e/o dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza, non potendo conferirsi effetto sanante alla eventuale possibilità per il giudice di ricavare il dato mancante dalla documentazione prodotta a corredo della stessa (nello stesso senso, Cass., Sez. IV, 22 novembre 2016, n. 5314; Cass., Sez. IV, 4 marzo 2004, n. 23591).

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