Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e cessazione della materia del contendere: pregiudizialità delle questioni di rito

Cass. Sez. III  7 giugno 2025, N. 15230, ord. De Stefano – Presidente Valle – Relatore

Massima: In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non può dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta caducazione del titolo sostanziale senza previamente esaminare la questione, logicamente preliminare, della rituale instaurazione del giudizio di opposizione (anche tardiva ex art. 650 c.p.c.), trattandosi di questione potenzialmente dirimente ai fini della stessa esistenza del processo e della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

CASO

La controversia trae origine da una complessa vicenda processuale sviluppatasi nell’ambito di una procedura esecutiva e di successivi giudizi monitori aventi ad oggetto la restituzione di somme riscosse in sede esecutiva sulla base di un titolo giudiziale poi ritenuto insussistente.

Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza, accoglieva la domanda creditoria e condannava un condominio al pagamento di una somma. Il credito derivante da tale titolo veniva, poi, ceduto alla coniuge del creditore, che, quale cessionaria, avviava esecuzione forzata nei confronti di tre condomini.

Nel processo esecutivo interveniva un ulteriore creditore dei coniugi (cedente e cessionaria), munito di decreto ingiuntivo fondato su cambiali sottoscritte dai medesimi, scadute e protestate. Tale creditore, avvalendosi della surrogazione nei diritti dei propri debitori verso i condomini esecutati, otteneva l’assegnazione delle somme di sua spettanza, una volta che i debitori esecutati avevano effettuato il versamento.

Successivamente, la sentenza del Tribunale posta a fondamento della procedura esecutiva veniva riformata dalla Corte d’appello, che rigettava la domanda originaria, determinando, così, la caducazione del titolo esecutivo sul quale si era fondata l’esecuzione forzata e, conseguentemente, l’assegnazione delle somme al creditore surrogato. In conseguenza, i debitori esecutati promuovevano, ciascuno per la propria quota, autonomi ricorsi per ingiunzione nei confronti dell’assegnatario, conseguendo distinti decreti ingiuntivi aventi ad oggetto la condanna alla restituzione (ripetizione dell’indebito) delle somme percepite in sede di assegnazione, sulla base del titolo giudiziale costituito dalla citata sentenza di riforma.

Il creditore ingiunto proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi, instaurando i relativi giudizi di opposizione, successivamente riuniti. Il Tribunale dichiarava, tuttavia, improcedibili le opposizioni, decisione avverso la quale veniva proposto appello.

Nel corso del giudizio di appello intervenivano ulteriori sopravvenienze processuali di particolare rilievo: la sentenza di riforma che aveva determinato l’azionamento dei decreti ingiuntivi restitutori veniva a sua volta cassata con rinvio dalla Corte di cassazione e, all’esito del giudizio di rinvio, la pronuncia originaria di primo grado veniva confermata, con conseguente definitiva eliminazione del titolo giudiziale sul quale si fondavano i decreti ingiuntivi ottenuti dai debitori esecutati.

Alla luce di tali sopravvenienze, la Corte d’appello dichiarava la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l’accertata insussistenza del credito restitutorio azionato in via monitoria facesse venir meno l’oggetto del giudizio di opposizione, e regolava le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico degli originari ingiungenti.

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, con il quale il ricorrente censurava, tra l’altro, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, deducendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto preliminarmente esaminare la questione — ritenuta decisiva — della rituale instaurazione del giudizio di opposizione, ed in particolare l’ammissibilità dell’opposizione tardiva proposta dalla controparte ai sensi dell’art. 650 c.p.c., la cui verifica avrebbe potuto condurre alla definizione del giudizio su basi diverse.

La Corte di cassazione, investita della questione, è, dunque, chiamata a stabilire se, in presenza della sopravvenuta caducazione del titolo sostanziale posto a fondamento del decreto ingiuntivo, il giudice possa dichiarare immediatamente la cessazione della materia del contendere ovvero debba previamente verificare la rituale instaurazione del giudizio di opposizione, trattandosi di questione logicamente e giuridicamente preliminare, idonea ad incidere sull’esito del processo e sulla conseguente regolazione delle spese.

SOLUZIONE

La Corte suprema enuncia un principio di ordine logico-processuale: la verifica della rituale instaurazione del giudizio di opposizione — e, in particolare, dell’ammissibilità dell’opposizione tardiva — costituisce questione preliminare e pregiudiziale, ai sensi dell’art. 276, comma 2, c.p.c., rispetto a qualsiasi valutazione sulla sopravvenuta caducazione del titolo e sulla conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere

Muovendo da tale premessa, la Corte ribadisce l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la caducazione sopravvenuta del titolo azionato può condurre alla cessazione della materia del contendere nei giudizi correlati, ma censura la decisione di merito per avere omesso di scrutinare, prima della cessazione, l’ammissibilità dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (Cass. Sez. Un., 21 settembre 2021, n. 25478). Tale principio, tuttavia, non esonera il giudice dall’osservanza dell’ordine logico delle questioni processuali.

La decisione impugnata viene, quindi, censurata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere senza previamente esaminare l’eccezione relativa all’ammissibilità dell’opposizione tardiva proposta ai sensi dell’art. 650 c.p.c., questione che, ove accolta, avrebbe avuto carattere dirimente e avrebbe potuto condurre alla definizione del giudizio su basi diverse.

Richiamando il principio secondo cui il giudice è tenuto a rispettare l’ordine delle questioni stabilito dall’art. 276, secondo comma, c.p.c., la Suprema Corte afferma che la verifica della rituale instaurazione del giudizio — e, in particolare, della tempestività o ammissibilità dell’opposizione — costituisce un accertamento preliminare indispensabile, poiché soltanto un’opposizione validamente proposta consente di ritenere effettivamente pendente la controversia sulla quale possa incidere una sopravvenienza idonea a determinare la cessazione della materia del contendere.

La Corte evidenzia, inoltre, che la valutazione della soccombenza virtuale, necessaria ai fini della regolazione delle spese processuali in presenza di sopravvenienze che incidono sull’oggetto della lite, deve essere compiuta mediante un giudizio di prognosi postuma avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso monitorio, e non sulla base delle vicende successive che abbiano modificato l’assetto sostanziale dei rapporti tra le parti.

Ne consegue che, omettendo di esaminare la questione preliminare relativa all’ammissibilità dell’opposizione e procedendo direttamente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere con conseguente regolazione delle spese, la Corte territoriale ha violato l’ordine logico delle questioni processuali, rendendo necessaria la cassazione della decisione impugnata con rinvio al giudice di merito affinché proceda alla preventiva verifica della rituale instaurazione del giudizio di opposizione e alla successiva determinazione delle spese alla luce dell’esito complessivo della lite.

In tale prospettiva, la Suprema Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, relativo alla violazione dell’art. 276, comma 2, c.p.c. e al difetto di motivazione sull’omesso esame della questione preliminare, dichiara assorbite le ulteriori censure relative alla regolazione delle spese nonché il ricorso incidentale, e rinvia la causa al giudice di appello in diversa composizione per il riesame della controversia.

QUESTIONI

La pronuncia affronta una pluralità di profili processuali di particolare rilievo nel contenzioso monitorio e, più in generale, nei giudizi interessati da sopravvenienze idonee a modificare l’assetto sostanziale dei rapporti tra le parti, offrendo importanti chiarimenti circa il corretto rapporto tra declaratoria di cessazione della materia del contendere e pregiudizialità delle questioni di rito.

La decisione riafferma, in primo luogo, la centralità del principio secondo cui il giudice è tenuto a esaminare le questioni seguendo l’ordine logico-giuridico stabilito dall’art. 276, comma 2, c.p.c., attribuendo priorità alle questioni preliminari di rito potenzialmente idonee a definire il processo. In tale prospettiva, la verifica della rituale instaurazione del giudizio — e, quindi, della proponibilità e ammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo — costituisce un accertamento necessariamente preliminare rispetto a ogni valutazione concernente sopravvenienze sostanziali idonee a determinare la cessazione della materia del contendere. La declaratoria di cessazione, infatti, presuppone l’esistenza di un processo validamente instaurato; qualora, invece, l’opposizione non sia ammissibile o non sia stata ritualmente proposta, il giudizio non può essere definito mediante una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma deve essere deciso sulla base della questione processuale dirimente (Cass. Sez. U., 21 settembre 2021, n. 25478; Cass. 20 febbraio 2018, n. 4092; Cass. 2 dicembre 2019, n. 31358; Cass. 11 novembre 2021, n. 33346; Cass. 28 dicembre 2022, n. 37896; Cass. 23 giugno 2025, n. 16767; A. Panzarola, Cessazione della materia del contendere, in Enc. dir., Agg. VI, 2002; E. Vianello, Cessazione della materia del contendere, in Dig. disc. priv., 2000; B. Sassani, Cessazione della materia del contendere, in Enc. giur., 1988).

Un secondo profilo riguarda il rapporto tra opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e sopravvenienze che incidono sul titolo esecutivo. La Corte chiarisce che la sopravvenuta caducazione del titolo non consente di prescindere dalla verifica della legittimità dell’opposizione tardiva, poiché solo con un’opposizione validamente instaurata è effettivamente pendente una controversia suscettibile di essere definita mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere. In tale senso, la cessazione non può fungere da esito “assorbente” rispetto a eccezioni preliminari di inammissibilità o improcedibilità, la cui decisione rimane logicamente pregiudiziale ai sensi dell’art. 276, comma 2, c.p.c.

Tale ricostruzione appare conforma all’impostazione sistematica secondo cui la cessazione della materia del contendere costituisce una modalità di chiusura del processo di natura residuale, operante soltanto quando non ricorrano i presupposti per una pronuncia tipica di rito (G. De Stefano, La cessazione della materia del contendere, 1972; A. Attardi, Riconoscimento del diritto, cessazione della materia del contendere e legittimazione ad impugnare, 1987; G. Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, 1960; S. Satta, Commentario al Codice di procedura civile, 1960; F.C. Malatesta, La cessazione della materia del contendere: una figura dai confini ancora troppo incerti, Il processo, 2024, p. 230).

In tale prospettiva, la dottrina ha sottolineato che la cessazione può operare solo quando la controversia sia originariamente esistente e validamente instaurata, non potendo l’istituto sostituire le pronunce di inammissibilità o improcedibilità dell’atto introduttivo, le quali conservano carattere logicamente e giuridicamente pregiudiziale (M. Bisi, Decesso del coniuge durante il procedimento di divorzio. Riflessioni sul rapporto di pregiudizialità tra pronuncia in rito e cessazione della materia del contendere, Torino, 2025). La medesima esigenza di rigoroso rispetto dell’ordine legale delle questioni era stata, del resto, già evidenziata dalla Corte nella precedente ordinanza interlocutoria resa nella stessa vicenda, con la quale era stata disposta l’integrazione del contraddittorio, sottolineando la necessità di garantire la regolarità del processo prima della definizione della lite sulla base di sopravvenienze  (Cass. 23 luglio 2024, n. 20471).

La pronuncia si colloca, dunque, nel solco dell’orientamento secondo cui la sopravvenuta caducazione del titolo giudiziale comporta, nei giudizi correlati, una declaratoria di cessazione della materia del contendere con regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. Sez. U., 21 settembre 2021, n. 25478). Tuttavia, la Corte precisa che la valutazione della soccombenza virtuale deve essere effettuata mediante un giudizio di prognosi postuma riferito alla situazione esistente al momento della proposizione della domanda e presuppone, in ogni caso, la rituale instaurazione del giudizio. Diversamente, la controversia deve essere definita sulla base della questione processuale preliminare, con conseguenze dirette anche sulla regolazione delle spese. Il giudizio di “prognosi postuma” assume, pertanto, un significato tecnico preciso: esso implica una valutazione controfattuale circa l’esito che il giudizio avrebbe verosimilmente avuto se fosse stato deciso nel merito. Tale valutazione deve essere compiuta con esclusivo riferimento al momento della proposizione della domanda monitoria e senza che assumano rilievo le vicende sopravvenute che abbiano modificato l’assetto sostanziale dei rapporti tra le parti. Ne deriva che la “prognosi postuma” sulla soccombenza virtuale può essere compiuta solo dopo che il giudice abbia accertato la stessa ammissibilità dell’opposizione, poiché diversamente la regolazione delle spese rischia di essere compiuta su un processo la cui pendenza è ancora controversa.

Dal punto di vista applicativo, la decisione assume rilievo significativo nella prassi del recupero crediti, poiché chiarisce che, anche in presenza di sopravvenienze idonee a incidere sul titolo esecutivo o sul rapporto sostanziale, il giudice deve comunque verificare preliminarmente la rituale instaurazione dell’opposizione e la sussistenza dei relativi presupposti processuali, non potendo la cessazione della materia del contendere operare quale meccanismo sostitutivo delle pronunce tipiche di rito. Solo all’esito di tale verifica potrà eventualmente procedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e alla conseguente regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La pronuncia contribuisce, dunque, a delimitare con maggiore precisione i rapporti tra sopravvenienze sostanziali, validità del contraddittorio e ordine logico delle questioni, riaffermando il carattere preliminare e dirimente delle questioni di rito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, più in generale, nei giudizi interessati da eventi sopravvenuti idonei a incidere sull’oggetto della controversia.

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