Termine breve per impugnare per il contumace involontario: rinvio alle Sezioni Unite

Cass., sez. trib., 16 marzo 2026, n. 5910 – Pres. Napolitano, Rel. Lume

[1] Impugnazioni – Termini – Termine c.d. breve – Decorrenza – Contumace involontario.

Occorre disporre la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza, relativa agli effetti della mancata notificazione del ricorso introduttivo sul regime di impugnazione della sentenza, dovendosi chiarire se tale vizio integri un’ipotesi di inesistenza del processo – con conseguente deducibilità in ogni tempo anche in sede di ottemperanza, senza onere di impugnazione – ovvero una mera nullità, soggetta al principio di conversione in motivo di gravame e idonea a far decorrere, a seguito della notificazione della sentenza, il termine breve per l’impugnazione, nonché individuare il riparto dell’onere probatorio in ordine alla conoscenza del giudizio da parte del contumace involontario.

CASO

[1] In accoglimento del ricorso proposto da un contribuente, la CTP di Roma annullava per vizio di motivazione 27 cartelle di pagamento e 2 avvisi di accertamento indicati in un estratto di ruolo.

Con successivo ricorso presentato alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma, il contribuente chiedeva l’ottemperanza della citata sentenza, evidenziandone il passaggio in giudicato, attesa l’intervenuta notificazione della stessa senza che fosse stato proposto appello dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In tale giudizio l’Agenzia deduceva, tra l’altro, di non aver mai ricevuto alcuna notifica del ricorso introduttivo del giudizio definito dalla CTP con la sentenza oggetto di ottemperanza.

La Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma accoglieva il ricorso in ottemperanza dopo aver evidenziato che la sentenza (regolarmente notificata) non era stata impugnata né entro il termine di sessanta giorni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 546/1992 né entro i sei mesi dalla pubblicazione, per cui era passata in cosa giudicata.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva ricorso per cassazione lamentando, in particolare, in relazione all’art. 360, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 327, 2°co., c.p.c. e degli artt. 38, 3°co., 51 e 70 del d.lgs. n. 546/1992 per avere la Corte di giustizia tributaria ritenuto suscettibile di essere portato ad esecuzione un titolo giudiziario radicalmente inesistente, in quanto la sentenza era stata emessa in un processo il cui ricorso introduttivo non era mai stato notificato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Secondo la ricorrente, la Corte di giustizia avrebbe sbagliato nell’aver ritenuto implicitamente applicabile l’art. 38, 3°co., del d.lgs. n. 546/1992, ove prevede, analogamente all’art. 327, 2°co., c.p.c., l’inapplicabilità del termine lungo «se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza», in quanto nel caso di specie la notificazione dell’atto introduttivo non sarebbe stata nulla ma del tutto inesistente.

Secondo la ricorrente, non rileverebbe l’intervenuta notifica della sentenza dopo la maturazione del cd. termine lungo; infatti, Cass. civ., Sez. Un., 22 giugno 2007, n. 14570 ha affermato che la valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso del c.d. termine lungo per impugnare, è sì in linea di principio idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione, ma a tal fine devono sussistere sia la condizione oggettiva della nullità (e non inesistenza) degli atti di cui all’art. 327, 2°co., c.p.c., sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità.

Inoltre, in caso di omessa notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, la sentenza poi emessa sarebbe radicalmente inesistente, in applicazione analogica dell’art. 161, 2°co., c.p.c., che rende inapplicabile la regola di conversione delle cause di nullità in motivi di impugnazione e quindi ammissibile l’accertamento del vizio in ogni sede, tanto in un autonomo giudizio di cognizione quanto in un qualsiasi giudizio ove rilevi l’accertamento contenuto nella sentenza inesistente, tra cui quello di ottemperanza della medesima sentenza.

Da ultimo, la ricorrente ha precisato che l’onere di dimostrare l’avvenuta notificazione dell’atto introduttivo del giudizio graverebbe sul ricorrente.

SOLUZIONE

[1] In relazione a tale motivo, la Cassazione premette come appaia pacifico, in fatto, che la sentenza resa dalla CTP di Roma oggetto del giudizio di ottemperanza sia stata, dopo la scadenza del termine lungo dalla pubblicazione, notificata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e che l’appello non sia stato proposto.

Ciò posto, la Suprema Corte ritiene che il motivo di ricorso proposto dall’Erario, appena illustrato, rivesta profili di rilevante interesse nomofilattico, tale da rappresentare una questione di massima di particolare importanza ai sensi dell’art. 374, 2°co., c.p.c.

Per tali motivi, il provvedimento in epigrafe ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente della Corte di cassazione affinché valuti l’opportunità di rimettere la causa alle Sezioni Unite.

QUESTIONI

[1] La questione innescata dalla vicenda descritta, di evidente rilievo nomofilattico, attiene al seguente interrogativo, ben compendiato nella massima in epigrafe: quali siano gli effetti della mancata notificazione del ricorso introduttivo sul regime di impugnazione della sentenza, dovendosi chiarire se tale vizio integri un’ipotesi di inesistenza del processo – con conseguente deducibilità in ogni tempo anche in sede di ottemperanza, senza onere di impugnazione – ovvero una mera nullità, soggetta al principio di conversione in motivo di gravame e idonea a far decorrere, a seguito della notificazione della sentenza, il termine breve per l’impugnazione.

In primo luogo, allo scopo di indagare le conseguenze prodotte dalla mancata notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, il giudice di legittimità evidenzia che secondo un consolidato orientamento la non integrità del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa non determinano l’inesistenza bensì la mera nullità della sentenza (per tutte, Cass. civ., 24 luglio 2018, n. 19574). Mentre secondo altre decisioni la mancanza di instaurazione del contraddittorio appare configurare proprio una ipotesi di nullità radicale, e dunque di vera e propria inesistenza, della sentenza ugualmente resa (Cass. civ., 12 aprile 2006, n. 8606, in Riv. dir. proc., 2006, con nota di M. Gozzi, La notificazione eseguita in luogo privo di relazione con il destinatario tra nullità e inesistenza).

Per quanto riguarda, poi, l’idoneità della sentenza così resa a far decorrere il termine c.d. breve per impugnare, la Suprema Corte richiama l’arresto di Cass. civ., Sez. Un., 22 giugno 2007, n. 14570, che ha ritenuto applicabile il termine c.d. breve a seguito della notificazione della sentenza anche al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso del termine lungo, al ricorso di due condizioni: a) la nullità degli atti di cui all’art. 327, 2°co., c.p.c., b) la mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità. La somministrazione della relativa prova spetterebbe al contumace «salvo il caso d’inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio l’onere di fornire la relativa prova».

Secondo la sezione rimettente, però, tale arresto del massimo organo di nomofilachia sarebbe passibile anche di una diversa interpretazione, in ragione della diversità delle due questioni da essa esaminate, ossia: l’idoneità della notificazione della sentenza (effettuata dopo la scadenza del termine c.d. lungo) a far decorrere il termine c.d. breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.; il riparto degli oneri probatori in relazione all’elemento della conoscenza della pendenza del processo.

Secondo il provvedimento in epigrafe, un’interpretazione costituzionalmente, convenzionalmente e unionalmente orientata dovrebbe infatti indurre a concludere che, ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, l’onere di responsabile attivazione incombente sulla parte che abbia ricevuto la notifica di una sentenza che assuma resa all’esito di un giudizio di cui abbia dimostrato di non avere avuto conoscenza, dovrebbe intendersi limitato all’ipotesi di nullità del titolo per nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio. Viceversa, quando si lamenta la radicale inesistenza del titolo per inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del relativo giudizio, la parte che lamenti detta inesistenza dovrebbe poterla dedurre anche in via di eccezione, ad esempio nel giudizio di ottemperanza promosso per dare esecuzione alla sentenza che si assume inesistente. In tale caso, resterebbe conseguentemente a carico di chi eccepisca che la controparte abbia di fatto avuto conoscenza del giudizio l’onere di fornire la relativa prova.

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