Notifica della sentenza presso l’ente e decorso del termine breve per impugnare

Cass., sez. III, 2 gennaio 2026, n. 80 – Pres. Frasca, Rel. Gianniti

[1] Impugnazioni in materia civile – Termine breve per impugnare.

A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine breve deve essere in modo univoco rivolta a tale fine e percepibile come tale dal destinatario; sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. Di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata – del suo procuratore quale destinatario, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio.

CASO

[1] Un soggetto conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Avellino la Provincia di Avellino per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro occorso quando, alla guida del veicolo di sua proprietà, finiva in una grossa buca ricolma d’acqua posta sulla corsia di marcia destra.

Il Giudice di Pace di Avellino accoglieva la domanda e condannava la Provincia di Avellino al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Provincia, attivandosi oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. Si costituiva il soggetto appellato deducendo, in particolare, la tardività dell’appello, deducendo di avere notificato alla controparte la sentenza di primo grado, con conseguente innesco del c.d. termine breve ex art. 325 c.p.c.

Il Tribunale di Avellino dichiarava la tardività dell’appello e confermava la sentenza impugnata. Avverso tale ultima sentenza la Provincia di Avellino proponeva ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 325 c.p.c. in relazione alle disposizioni di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c., nella parte in cui il giudice di appello ha dichiarato la tardività dell’impugnazione sul presupposto dell’avvenuta notificazione della sentenza di primo grado. Deduce che ciò costituisca una violazione dell’art. 325 c.p.c. in quanto la notifica della sentenza impugnata era avvenuta in luogo che era al contempo sede dell’ente e sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, senza tuttavia indicare, quale destinatario, il suo difensore nel giudizio di primo grado. Invocando Cass. civ., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20866, sosteneva che tale notificazione, in assenza di espressa menzione del procuratore destinatario, non fosse idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c. osservando inoltre che, diversamente da quanto accaduto per la sentenza di primo grado, il difensore della Provincia aveva poi correttamente notificato la sentenza resa in grado di appello al domicilio digitale (P.E.C.) dichiarato dai co-difensori costituiti della Provincia di Avellino.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione giudica tale motivo di ricorso fondato.

Nel caso di specie, infatti, la sentenza di primo grado è stata notificata alla Provincia di Avellino “in persona del Presidente p.t.” presso la sede dell’ente, e dunque alla parte personalmente, senza menzione del procuratore.

Tale notifica non era dunque idonea a far decorrere il termine breve (di 30 giorni ex art. 325 c.p.c.), difettando la direzione univoca al difensore.

Ne consegue che l’appello proposto dalla Provincia non può essere considerato tardivo, perché il termine breve non è mai iniziato a decorrere. Nella specie si applica, infatti, il termine lungo (di sei mesi ex art. 327 c.p.c.), rispettato dalla Provincia.

L’accoglimento del ricorso ha determinato la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa al Tribunale di Avellino, nella persona di diverso magistrato, perché, ritenuto tempestivo l’appello, ne proceda all’esame nel merito.

QUESTIONI

[1] La questione giuridica affrontata dal provvedimento in epigrafe attiene alla definizione dei presupposti affinché la notifica della sentenza di primo grado risulti idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., quando il soggetto destinatario sia rappresentato da un ente.

Le norme di riferimento nel caso di specie sono rappresentate dal comb. disp. degli artt. 325 e 326 c.p.c., dai quali si evince che il termine (breve) per proporre l’appello sia di 30 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza di primo grado: la quale, come noto, laddove la parte risulti costituita in giudizio deve ritenersi intesa come effettuata presso il difensore della parte, e non alla parte personalmente.

Tale punto ha tuttavia indotto a sollevare, all’interno della giurisprudenza di legittimità, un duplice interrogativo inerente alla difesa in giudizio di un ente, ossia: a) se sia idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c. la notifica della sentenza di primo grado effettuata a una pubblica amministrazione presso la sua sede, quando tale luogo sia contemporaneamente, oltre che sede dell’ente, anche sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio; e b) se, nell’ipotesi appena descritta, l’omessa indicazione nell’atto notificato del difensore che ha assistito l’amministrazione sia surrogata dalla circostanza che il nominativo del difensore risulti dall’epigrafe della sentenza notificata.

Su tali interrogativi, come noto, era possibile assistere a un acceso contrasto giurisprudenziale.

Secondo un primo orientamento, probabilmente prevalente, quando un ente sia rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell’avvocatura interna, presso la cui sede sia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza l’indicazione del procuratore domiciliatario è inidonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., attesa la complessità dell’organizzazione dell’ente destinatario della notifica in ragione delle sue dimensioni e delle prassi locali, sicché la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale (così, testualmente, Cass. civ., 8 luglio 2016, n. 14054; nello stesso senso, tra le molte, Cass. civ., 7 maggio 2014, n. 9843).

Un diverso indirizzo (propugnato da Cass. civ., 12 settembre 2011, n. 18640; Cass. civ., 19 aprile 2015, n. 14891), viceversa, dopo avere ricordato che la notifica della sentenza al procuratore sortisce il medesimo effetto della notifica alla parte presso il procuratore, ha ravvisato, quando una pubblica amministrazione disponga di un servizio di avvocatura interna, questa abbia la stessa sede dell’ente e l’ente elegga domicilio presso di essa, l’insorgenza di “una presunzione assoluta di irredimibile collegamento tra la parte, il suo procuratore costituito e il domicilio di quest’ultimo”, tale da creare una “assoluta identità, logistica e funzionale, del domicilio (del rappresentante dell’ente) e del domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito”; pure precisando che, in tale ipotesi, la notificazione della sentenza nel luogo che è, nello stesso tempo, sede dell’ente, sede dell’avvocatura e domicilio eletto, produce gli effetti di cui all’art. 325 c.p.c., quand’anche in essa non sia indicato il nome dell’avvocato che ha rappresentato l’ente in giudizio, quando esso risulti comunque dall’epigrafe della sentenza notificata.

Tale contrasto è stato risolto dalla pronuncia di Cass. civ., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20866 – richiamata, coerentemente, sia da parte ricorrente, sia dal provvedimento che si commenta – la quale, ponendosi maggiormente in linea col principio di effettività della difesa in giudizio, ha infine (e condivisibilmente) chiarito che  “A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine breve deve essere in modo univoco rivolta a tale fine e percepibile come tale dal destinatario; sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. Di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata – del suo procuratore quale destinatario, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio”.

Dando applicazione al suddetto principio, la Cassazione ha concluso per la non sufficienza, nel caso di specie, della notifica presso la sede dell’ente, anche se coincidente con il domicilio eletto, mancando la chiara indicazione del procuratore costituito.

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