Cass., sez. III, 10 dicembre 2025, n. 32077, Pres. Frasca, Est. Iannello
[1] Ricorso per cassazione – vizio motivazionale – censura – limiti.
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., operata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, riduce il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale. È denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione, purché il vizio emerga dal testo della sentenza. Tale anomalia ricorre nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e incomprensibile, restando escluso ogni rilievo del semplice difetto di sufficienza.
CASO
[1] La vicenda infine giunta dinanzi alla Suprema Corte scaturisce da un giudizio per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale.
La sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Taranto, di rigetto delle domande risarcitorie attoree, risultava fondata sull’esclusiva responsabilità della vittima nella causazione del sinistro.
Avverso tale decisione interponevano appello i soccombenti, censurandola nella parte in cui non era stata ravvisata alcuna responsabilità concorrente del conducente dell’altra autovettura coinvolta nel sinistro né di due motociclisti.
L’adita Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, accoglieva parzialmente il gravame ritenendo la concorrente responsabilità del conducente dell’altra autovettura coinvolta nella misura del 20%, confermando invece la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto esenti da alcuna responsabilità i due motociclisti.
Avverso tale sentenza i soccombenti interponevano ricorso per cassazione, affidato, per quando di interesse ai fini del presente commento, al seguente motivo: con riferimento all’art. 360, nn. 3) e 4), c.p.c., denunciavano violazione e omessa ovvero erronea applicazione delle norme dettate dall’art. 111, 6°co., Cost., e dell’art. 132, 2°co., n. 4), c.p.c. I ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello abbia adottato un percorso argomentativo contraddittorio e al di sotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost. e dall’art. 132 c.p.c. La contraddizione risiederebbe nel fatto che, dopo aver riconosciuto la presenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, e aver affermato che tali elementi “fanno propendere” per la tesi del gareggiamento tra i motociclisti coinvolti nel sinistro stradale, la Corte ha comunque rigettato la domanda, senza indicare alcun elemento istruttorio di segno contrario.
Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione accelerata con pronuncia di inammissibilità, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sulla base della seguente motivazione: “il ricorso è inammissibile, in quanto in sostanza investe il modo in cui la Corte d’Appello ha valutato le prove e ricostruito i fatti; lo stabilire se le vittime di un sinistro stradale stessero o non stessero gareggiando in velocità tra loro; e se tale condotta sia stata causa del sinistro, costituiscono altrettanti accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità; la nullità d’una sentenza è predicabile nei soli, estremi casi stabiliti da SU 8053/14 (totale mancanza della motivazione “sinanche come segno grafico”, inintelligibilità assoluta della stessa), ipotesi palesemente non ricorrenti nel caso di specie”.
SOLUZIONE
[1] La Cassazione giudica inammissibile tale motivo di ricorso.
Nel caso di specie, infatti, non viene ravvisata alcuna delle gravi anomalie argomentative individuate dalla giurisprudenza di legittimità come censurabile quale vizio affliggente la motivazione del provvedimento impugnato.
Nel dettaglio, secondo la Suprema Corte nel caso di specie non vi sarebbe alcuna intrinseca e irriducibile contraddizione tra l’affermare il carattere “sintomatico” di alcuni indizi e negare ad essi, tuttavia, i caratteri della gravità, precisione e concordanza necessari per attribuire agli stessi efficacia di prova presuntiva idonea a giustificare il convincimento circa la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa.
Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti, liquidate come da dispositivo.
QUESTIONI
[1] La questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda i limiti di censurabilità in Cassazione della motivazione del provvedimento giurisdizionale emesso dal giudice di merito.
Sul punto è senz’altro utile muovere ricordando il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (in tal senso, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Nel caso di specie, la censura sollevata dai ricorrenti si pone al di fuori del paradigma tracciato dalle Sezioni Unite, nella misura in cui pretende di ricavare un siffatto radicale vizio della sentenza da elementi estranei alla motivazione stessa, vale a dire dagli elementi istruttori di cui sostanzialmente, tramite il ricorso proposto, si sollecita una inammissibile rivalutazione.
Occorre infatti ribadire che, intanto un vizio di motivazione omessa o apparente è configurabile, in quanto, per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate alla obiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delle affermazioni delle quali la motivazione si componga), risulti di fatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della propria decisione.
Non può invece un siffatto vizio predicarsi quando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda diversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali (di tipo quantitativo o logico, vale a dire l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione).
In questo secondo caso, infatti, il sindacato che si richiede alla Cassazione non riguarda la verifica della motivazione in sé, quale fatto processuale considerato nella sua valenza estrinseca di espressione linguistica (significante) e in relazione alla sua idoneità o meno a veicolare un contenuto (significato) chiaro e comprensibile, in adempimento del dovere di motivare imposto al giudice (sindacato certamente consentito alla Corte di cassazione quale giudice anche della legittimità dello svolgimento del processo: in tal senso, Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077), ma investe proprio il suo contenuto (che si presuppone, dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza o adeguatezza della ricognizione della quaestio facti.
Una motivazione in ipotesi erronea sotto tale profilo non esclude, infatti, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rende semmai sindacabile il risultato di quell’adempimento nei ristretti limiti in cui un sindacato sulla correttezza della motivazione è consentito, ossia, secondo la vigente disciplina processuale, per il diverso vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5), c.p.c.), salva l’ipotesi dell’errore revocatorio.
