Appello e mancata fissazione dell’udienza di discussione orale: la parola alle Sezioni Unite

Cass., sez. III, 30 gennaio 2026, n. 2010 – Pres. Scrima, Rel. Graziosi

[1] Appello – Udienza di discussione orale – Mancata fissazione.

Massima: “Occorre rimettere il ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione relativa alle conseguenze della mancata fissazione dell’udienza di discussione orale, a fronte di rituale istanza della parte, nel giudizio di appello”.

CASO

[1] La vicenda culminata nell’ordinanza interlocutoria in epigrafe trae origine da un giudizio di responsabilità sanitaria riassunto ex art. 622 c.p.p. davanti alla Corte d’appello di Messina, nell’ambito del quale i familiari di un paziente deceduto hanno ottenuto la condanna al risarcimento dei danni nei confronti, tra gli altri, di un medico e degli eredi di un altro sanitario.

I soccombenti proponevano, avverso la decisione di seconde cure, ricorso per cassazione deducendo, in particolare, la nullità della sentenza d’appello per mancata fissazione dell’udienza di discussione, nonostante le reiterate istanze proposte ai sensi dell’art. 352 c.p.c.

SOLUZIONE

[1] I giudici della Terza Sezione hanno chiesto alle Sezioni Unite di valutare se, nell’ambito del giudizio d’appello, la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale, a fronte di rituale istanza della parte, determini di per sé la nullità della sentenza (c.d. nullità “automatica”), ovvero solo a fronte della deduzione degli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti e i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi, e dunque solo in presenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa della parte.

QUESTIONI

[1] La Terza Sezione Civile, nella parte argomentativa del proprio provvedimento, illustra gli estremi di un chiaro contrasto giurisprudenziale sul punto, anche molto recente.

Un primo orientamento, favorevole a riconoscere la nullità “automatica” della sentenza d’appello nel caso in questione, ha trovato infatti recente espressione in Cass. civ., 18 febbraio 2025, n. 4277, secondo la quale nel giudizio di appello la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale della causa, nonostante la rituale richiesta di una delle parti, comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l’impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all’esito dell’esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa (in senso conforme, Cass. civ., 24 gennaio 2023, n. 2067). Entro tale filone può essere, inoltre, ricondotta la parimenti recente Cass. civ., 6 maggio 2025, n. 11891, la quale ha affermato che nel giudizio di appello, la deliberazione prima dell’udienza di discussione, ritualmente richiesta ai sensi dell’art. 352 c.p.c., ratione temporis vigente, comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, in quanto l’impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di cooperare, anche nelle forme orali, alla decisione della controversia costituisce, di per sé, un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa.

Un distinto orientamento, viceversa, sostiene che l’omessa fissazione, nel giudizio d’appello, dell’udienza di discussione orale della causa, pur ritualmente richiesta dalla parte ex art. 352 c.p.c., non determini necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, giacché l’art. 360, n. 4), c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo; perciò, avendo la discussione della causa nel giudizio d’appello una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delle difese scritte ex art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare quali sono gli specifici aspetti che la discussione orale avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti e i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi (in tal senso, la recente Cass. civ., 24 gennaio 2025, n. 1769; in senso conforme, Cass. civ., 27 novembre 2017, n. 28229).

Come correttamente rilevato dalla Terza Sezione, tale contrasto necessita, peraltro, di essere inquadrato nel rinnovato quadro normativo scaturito, in particolare, dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), il quale, con gli artt. 127‑ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza), 171‑ter (Memorie integrative) e 350‑bis (Decisione a seguito di discussione orale in appello) c.p.c., ha palesemente rafforzato il favor per il contraddittorio scritto e un correlato arretramento nei confronti del principio dell’oralità della causa, affidando al giudice, più che alle parti, la scelta circa l’oralità della discussione.

Da qui, la necessità di un intervento nomofilattico da parte delle Sezioni Unite, cui gli atti vengono rimessi ai sensi dell’art. 374, 2°co., c.p.c.

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