Cass. civ., sez. III, 3 novembre 2025, n. 29062 – Pres. De Stefano – Rel. Gianniti
Titolo esecutivo giudiziale – Interpretazione – Ricorso a elementi extratestuali – Condizioni – Limiti
Massima: “L’interpretazione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, diretta a determinarne l’esatta portata precettiva, rappresenta compito istituzionalmente devoluto al giudice dell’esecuzione (oppure al giudice adito con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.). Detta interpretazione, se il titolo non è passato in giudicato, si risolve nell’apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità qualora esente da vizi motivazionali, mentre, se il titolo è già passato in giudicato, si risolve in una norma del caso concreto, interpretabile con i criteri ermeneutici propri delle norme e in linea con gli elementi ritualmente acquisiti e trattati nel giudizio in cui si è formato il titolo, ma comunque senza potere mai superare il tenore letterale del comando”.
CASO
Nell’ambito di un contenzioso avviato nei confronti di un condominio, la Corte d’appello di Napoli riformava la sentenza emessa in primo grado e, regolamentando le spese di lite di entrambi i gradi, ne disponeva la compensazione per un mezzo, ponendo il restante mezzo a carico del condominio appellato e indicando, nel dispositivo, gli importi liquidati per l’intero, rispettivamente, per il primo e per il secondo grado di giudizio.
L’avvocato dell’appellante, dichiaratosi antistatario, notificava al condominio un atto di precetto con il quale intimava il pagamento degli importi che reputava ancora dovuti.
Il condominio, sostenendo di avere già integralmente adempiuto, proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., che veniva integralmente accolta dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, con sentenza che, sebbene parzialmente riformata dal Tribunale di Napoli quale giudice d’appello, confermava l’avvenuta estinzione dell’obbligo di pagamento del condominio quanto alle spese di lite liquidate nel titolo esecutivo.
La pronuncia veniva, quindi, gravata con ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che il comando portato dal titolo esecutivo di formazione giudiziale non è suscettibile di integrazione mediante elementi extratestuali se la sua interpretazione è univoca, non essendo ravvisabili incertezze o ambiguità, sicché la parte interessata, quando ritenga che tale interpretazione porti a risultati confliggenti rispetto al contenuto della decisione sottesa al comando giudiziale, ha l’onere di provocarne la modifica o la riforma, mediante gli ordinari rimedi impugnatori.
QUESTIONI
[1] La Corte di cassazione, con l’ordinanza che si annota, puntualizza i principi che, sulla scorta di un’elaborazione giurisprudenziale ormai decennale, presiedono all’interpretazione integrativa del titolo esecutivo.
A questo proposito, occorre prendere le mosse da quelli che possono ormai considerarsi punti fermi e che possono così sintetizzarsi:
- il significato e la portata del comando giudiziale non si esauriscono in ciò che risulta dalla parte dispositiva del provvedimento, ma emergono e scaturiscono dalla sua lettura combinata e coordinata con la parte motiva;
- per superare eventuali incertezze che dovessero residuare una volta esaminato – nei termini sopra indicati – il documento che incorpora la pronuncia giudiziale, è possibile fare riferimento agli atti del processo in cui la stessa si è formata, ai documenti ritualmente introdottivi e alle relazioni degli ausiliari del giudice ivi depositate, ossia a quegli elementi sulla base dei quali si è formato il pensiero tradotto nel provvedimento che lo espone;
- è, in ogni caso, necessario che le questioni sulle quali occorre intervenire in via interpretativa per dirimere eventuali incertezze siano state trattate, dibattute e univocamente definite nel corso del processo, mancando solo la concreta e adeguata estrinsecazione della soluzione adottata dal giudice in ordine a tali questioni;
- questa attività interpretativa, infatti, dev’essere volta a precisare l’oggetto della pronuncia giudiziale, non già a integrarlo o a sostituirlo in virtù di attività cognitive suppletive o integrative che si sovrappongono rispetto alle valutazioni operate dell’autore del provvedimento.
La descritta impostazione persegue l’obiettivo di valorizzare il più possibile l’attività processuale delle parti e del giudice, considerato che il servizio giustizia è per sua natura una risorsa limitata, sicché non dev’essere vanificata con pronunce che, improntate a una logica rigoristicamente formale, dichiarino l’ineseguibilità del titolo esecutivo per effetto di un mero vizio di estrinsecazione del risultato dell’attività cognitiva e decisoria svolta dal giudice.
Un tanto vale, a maggior ragione, se si tiene conto del fatto che, come rimarcato sia dalla giurisprudenza comunitaria che da quella nazionale, la giurisdizione esecutiva assolve un ruolo fondamentale nell’ambito della tutela dei diritti, giacché consente di inverare nell’ordinamento le statuizioni assunte nell’ambito della giurisdizione di cognizione, realizzando quella modifica della realtà giuridica che mira a conseguire colui che fa ricorso alla giustizia.
Come sottolineato nell’ordinanza che si annota, l’applicazione combinata dei principi sopra sommariamente esposti consente di realizzare un equo contemperamento di una triplice esigenza:
- in primo luogo, l’esigenza di non avallare la tecnica della ricostruzione ab externo dell’atto giudiziale (che sovraccarica i protagonisti del processo di esecuzione forzata di un ruolo che non compete loro);
- in secondo luogo, l’esigenza di consentire l’eterointegrazione del titolo esecutivo ogniqualvolta ciò costituisca l’estrinsecazione di argomentazioni che hanno formato oggetto del processo cognitivo che ha preceduto la formazione del titolo, ma che, per qualsiasi ragione, sono letteralmente rimaste estranee allo stesso (eterointegrazione che consente di valorizzare l’attività già posta in essere, evitandone la vanificazione);
- in terzo luogo, l’esigenza di contenere il rischio che si insinui in sede esecutiva una fase cognitiva che, in un certo qual modo, stride con le dinamiche meramente attuative dell’esecuzione.
Si tratta, quindi, di ricercare il significato e l’estensione dell’accertamento compiuto con la pronuncia e delineare il giusto perimetro della sua autorità, senza attribuirvi significati che non le sono propri e che già non le appartengono, semplicemente esplicando ciò che è rimasto inespresso o che, per una qualsiasi ragione, non ha trovato esplicita affermazione.
A ciò si può aggiungere che, così facendo, non si costringe la parte che aspira all’attuazione del comando contenuto in un titolo esecutivo sostanzialmente completo e perfetto, ma solo formalmente carente sotto il profilo dell’esternalizzazione della sua portata precettiva, a promuovere un’ulteriore iniziativa giudiziale che avrebbe quale unico scopo quello di esprimere in maniera più chiara una statuizione resa su una fattispecie controversa già esaminata e decisa, quando invece lo stesso risultato può raggiungersi attraverso un’attività di carattere interpretativo e ricognitivo degli stessi elementi già impiegati per addivenire a quella statuizione, che ha l’unico torto di essere stata esternata in modo improprio o non del tutto chiaro.
Sempre nell’ottica di limitare la necessità di avvalersi del servizio giustizia ai casi nei quali è effettivamente indispensabile, onde contenere l’impiego delle limitate risorse che vi sono destinate, la giurisprudenza ha, altresì, affermato che il provvedimento con cui, in sede di separazione dei coniugi, viene stabilito a carico di un genitore l’obbligo di pagare, in tutto o in parte, le spese che andranno affrontate per il mantenimento dei figli (necessariamente ignote al momento della pronuncia) costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi e la relativa entità (si vedano Cass. civ., sez. III, 21 dicembre 2021, n. 40992 e Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21241).
Resta fermo, in ogni caso, che nessuna interpretazione o integrazione extratestuale del titolo esecutivo è consentita quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi dei quali si invoca la considerazione potevano essere sottoposti, nell’ambito del giudizio in cui quel titolo è stato reso, al giudice della relativa cognizione, se del caso avvalendosi degli strumenti impugnatori idonei a determinare la modifica o la revisione.
Nel caso di specie, dal titolo esecutivo emergeva in modo chiaro e inequivocabile che gli importi dovuti all’appellante sia per il primo che per il secondo grado di giudizio erano stati liquidati per l’intero, ferma restando la loro compensazione in ragione della metà, discendendone, quindi, che il condominio era tenuto a corrispondere (solo) la restante metà, come, in effetti, era avvenuto.
Pertanto, la pretesa del ricorrente di vedere modificata la portata della condanna del condominio al pagamento delle spese di lite attraverso uno stravolgimento del significato letterale delle espressioni – di per sé chiare e inequivocabili – impiegate dalla Corte d’appello di Napoli, per il solo fatto che, in caso contrario, a fronte di una reformatio in melius della gravata pronuncia di primo grado, si sarebbe determinata una reformatio in peius della pure rimodulata regolamentazione delle spese processuali, conseguente al diverso esito complessivo della vertenza, non poteva trovare accoglimento, sulla base di due ordini di ragioni:
- in primo luogo, perché la differente interpretazione del titolo esecutivo poggiava su elementi extratestuali (assumendosi che la liquidazione delle spese di lite risultante dal dispositivo della sentenza, se letta nei termini fatti propri dal condominio e dalla pronuncia gravata, non sarebbe risultata coerente rispetto all’applicazione della tariffa professionale, tenuto conto del valore della controversia e dell’accoglimento parziale dell’impugnazione), che non si prestavano a una lettura univoca, a differenza del dato testuale, giacché comunque subordinati all’apprezzamento discrezionale del giudicante;
- in secondo luogo, perché a ogni eventuale aporia o incongruenza del provvedimento giudiziale si sarebbe dovuto porre rimedio attraverso gli strumenti di impugnazione o di correzione ordinari e non già invocando l’intervento del giudice dell’esecuzione o di quello dell’opposizione, visto che non si trattava di esplicitare meglio il pensiero espresso nella pronuncia condannatoria, ma di riformularla in termini aderenti a quelli avuti di mira dal creditore.
