Procedura di liquidazione dell’eredità accettata con beneficio d’inventario e termine per la presentazione delle dichiarazioni di credito

Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2025, n. 30820 – Pres. Manna – Rel. Pirari

Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario – Liquidazione concorsuale dell’eredità – Termine per la presentazione delle dichiarazioni di credito – Perentorietà – Conseguenze – Reclamo avverso lo stato di graduazione – Accoglimento – Effetti

Massima: “Nella procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata disciplinata dagli artt. 498 e seguenti c.c., il termine assegnato ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito ai fini della formazione dello stato di graduazione ha natura perentoria, essendo funzionale – al pari di quello gravante sull’erede per la spedizione dell’invito a presentare le suddette dichiarazioni di credito – ad assicurare la conclusione della procedura di liquidazione in tempi ragionevoli. I creditori che non hanno presentato tempestivamente la dichiarazione di credito possono presentare reclamo avverso lo stato di graduazione, onde fare accertare la propria pretesa, senza che l’accoglimento del reclamo – che non ha carattere impugnatorio – consenta il loro inserimento nello stato di graduazione, potendo detti creditori soddisfarsi solo su quanto residuato una volta pagati i creditori e i legatari utilmente collocativi”.

CASO

Due professionisti proponevano reclamo avverso lo stato di graduazione predisposto dal notaio incaricato di presiedere alla procedura di liquidazione di un’eredità accettata con beneficio d’inventario.

Il Tribunale di Gela accoglieva le domande, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Caltanissetta.

La pronuncia di secondo grado veniva impugnata dagli eredi con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che l’accoglimento del reclamo proposto da chi non ha presentato nel termine perentorio all’uopo fissato la propria dichiarazione di credito non consente di collocare la pretesa così accertata nello stato di graduazione formato dal notaio nell’ambito della procedura di liquidazione dell’eredità.

QUESTIONI

[1] Con la sentenza che si annota, la Corte di cassazione analizza la liquidazione dell’eredità conseguente alla sua accettazione con beneficio d’inventario, che configura una procedura concorsuale sui generis, incidente anche sull’esercizio dell’azione esecutiva.

In virtù di quanto stabilito dall’art. 506 c.c., infatti, l’avvio di tale procedura preclude ai creditori di promuovere esecuzioni individuali, assicurandosi così la par condicio, mentre quelle che fossero già pendenti possono proseguire, ma al solo fine di ripartire il ricavato secondo i criteri dettati dall’art. 499 c.c.

In caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, l’erede beneficiato può procedere attraverso la liquidazione individuale ai sensi dell’art. 495 c.c. (ossia pagando i creditori e i legatari mano a mano che si presentano), oppure – a sua scelta od obbligatoriamente, in presenza di certe condizioni – attraverso quella concorsuale ex art. 498 c.c., che si articola nelle fasi di:

  • accertamento del passivo;
  • formazione dello stato di graduazione, con collocazione secondo il grado di preferenza legale (in primo luogo, le spese del procedimento di accettazione con beneficio di inventario ai sensi dell’art. 511 c.c.; quindi, i crediti assistititi da diritto di prelazione; infine, i legati);
  • controllo da parte degli interessati;
  • pagamento dei debiti ereditari una volta divenuto definitivo lo stato di graduazione.

La procedura inizia con la spedizione tramite raccomandata, a mezzo di un notaio del luogo dell’aperta successione, dell’invito ai creditori e ai legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a trenta giorni, le cosiddette dichiarazioni di credito.

Si innesta, così, un vero e proprio sistema di accertamento dei crediti, in forza del quale:

  • scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di credito, l’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie, facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie (art. 499 c.c.);
  • l’erede, sempre con l’assistenza del notaio, forma lo stato di graduazione, che viene comunicato con raccomandata ai creditori e ai legatari e pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia (oggi sostituito dalla Gazzetta Ufficiale per effetto dell’art. 31, comma 3, l. 340/2000), ai sensi degli artt. 499 e 501 c.c.;
  • nei successivi trenta giorni, gli interessati possono proporre reclamo avverso lo stato di graduazione, con citazione ex artt. 507 c.c. e 778 c.p.c., sia per lamentare il mancato o erroneo collocamento nello stato di graduazione, sia per contestare il collocamento di non aventi diritto.

La fase di accertamento del passivo, disciplinata dall’art. 498, comma 2, c.c., si sostanzia nell’invito a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, le dichiarazioni di credito.

Il termine per la comunicazione dell’invito – gravante sull’erede – e quello per la presentazione della dichiarazione di credito – gravante su creditori e legatari – ha natura perentoria, essendo diretto ad assicurare la conclusione della procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata in tempi ragionevoli; in questo senso, la pubblicazione dell’invito nella Gazzetta Ufficiale assolve alla funzione di assicurare una forma di conoscenza legale da parte di tutti coloro che non siano stati raggiunti per qualsiasi motivo dall’invito individuale, essendo dotata di eguale efficacia anche in ordine all’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine per la presentazione tempestiva delle dichiarazioni di credito ai fini del loro inserimento nello stato di graduazione.

Pertanto, una volta scaduto il termine previsto dall’art. 498 c.c., i creditori che non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di credito si vedono preclusa la partecipazione alla procedura di liquidazione concorsuale, mentre possono agire, ai sensi dell’art. 502, comma 3, c.c., contro l’erede nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari utilmente collocati nello stato di graduazione.

Scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di credito, prendono avvio le restanti fasi della procedura concorsuale, caratterizzate da una rigida scansione temporale, che vede susseguirsi:

  • la formazione dello stato di graduazione, secondo le regole dettate dall’art. 499 c.c., con collocazione dei creditori secondo i rispettivi diritti di prelazione e con preferenza rispetto ai legatari;
  • il controllo della regolarità dello stato di graduazione ai sensi dell’art. 501 c.c.;
  • il soddisfacimento dei creditori sulla base dello stato di graduazione ai sensi dell’art. 502 c.c.

L’attività di controllo dello stato di graduazione, che segue la presentazione delle dichiarazioni di credito, è garantita dalla comunicazione del predetto atto a cura del notaio, sia mediante raccomandata (ai creditori e ai legatari dei quali si conosce il domicilio o la residenza), sia mediante pubblicazione di un estratto dello stato di graduazione nella Gazzetta Ufficiale; la comunicazione è diretta a tutti i creditori e legatari (e non solo a quelli che avevano presentato la dichiarazione di credito), i quali, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione effettuata ai sensi dell’art. 501 c.c., possono proporre reclamo con atto di citazione ex art. 778, comma 3, c.p.c., onde ottenere la condanna dell’erede all’inclusione nello stato di graduazione (per i creditori che ne sono rimasti esclusi) o la modifica del grado di preferenza.

Soltanto a seguito della mancata impugnazione nel predetto termine dello stato di graduazione, ovvero una volta divenuta definitiva la sentenza che abbia definito il reclamo, l’erede, ai sensi dell’art. 502 c.c., può eseguire il pagamento di crediti e legati secondo quanto previsto nello stato di graduazione, che costituisce titolo esecutivo, mentre le ragioni di chi non vi rientra possono essere soddisfatte soltanto sul residuo.

Come precisato dai giudici di legittimità, il richiamo – contenuto nell’art. 502 c.c. – all’azione concessa ai creditori che non si sono presentati (limitatamente alla somma residuata dal pagamento dei creditori e dei legatari utilmente collocati nello stato di graduazione), in uno con la previsione contenuta nell’art. 501 c.c., in forza della quale la comunicazione dello stato di graduazione riguarda tutti i creditori e i legatari (e non soltanto quelli che hanno presentato la dichiarazione di credito), consente di ritenere che:

  • da un lato, il reclamo può essere proposto anche dai creditori che non abbiano presentato tempestivamente la dichiarazione di credito, derivando il loro interesse a fare valere i vizi dello stato di graduazione dal fatto che possono rivalersi soltanto sul residuo;
  • dall’altro lato, che l’esito eventualmente favorevole del reclamo non determina l’inclusione del creditore vittorioso nello stato di graduazione, in assenza di previa tempestiva dichiarazione di credito.

Il reclamo, peraltro, non ha carattere impugnatorio dello stato di graduazione (avendo l’attività redazionale del notaio valenza compilativa e non accertativa), ma natura di giudizio di cognizione, proponibile da tutti i creditori, i quali, come possono chiedere l’accertamento del proprio credito in un ordinario giudizio di cognizione, possono fare altrettanto in sede di reclamo, proponendo la loro domanda con atto di citazione.

In definitiva, la natura solo esecutiva della procedura concorsuale di liquidazione dell’eredità non esclude che il reclamo di cui all’art. 501 c.c. possa assolvere, oltre alla funzione di controllo dello stato di graduazione formato dal notaio all’esito della presentazione delle dichiarazioni di credito, anche a quella di accertare il credito, senza, però, che dal suo esito possa derivare l’inserimento di creditori e legatari nello stato di graduazione, dal momento che resta pur sempre subordinato alla tempestiva presentazione della dichiarazione di credito.

L’art. 502 c.c., infatti, stabilisce non soltanto i presupposti per l’avvio dell’ultima fase della procedura concorsuale (ossia quella del pagamento dei debiti ereditari susseguente alla definitività dello stato di graduazione), ma anche una sorta di sanzione derivante dalla mancata presentazione della dichiarazione di credito, allorché, nell’indicare i criteri da seguire per l’esecuzione dei pagamenti, distingue tra creditori presenti nello stato di graduazione definitivo e creditori che non si sono presentati, stabilendo che soltanto i primi debbono essere pagati secondo l’ordine indicato nel predetto atto, mentre i secondi possano essere soddisfatti soltanto sul residuo.

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