Cass., sez. V (tributaria), 10 dicembre 2025, n. 32144 – Pres. Stalla – Rel. Lo Sardo
Precetto – Opposizione – Thema decidendum – Accertamento del diritto di agire esecutivamente – Estraneità di ogni profilo inerente al diritto sostanziale oggetto di esecuzione coattiva – Sentenza – Imposta di registro – Liquidazione in misura fissa
Massima: “Il giudizio di opposizione all’esecuzione fondata su un titolo esecutivo di formazione giudiziale è diretto all’accertamento del diritto di procedere esecutivamente, mentre non può avere per oggetto la determinazione dell’an e del quantum del credito per la cui soddisfazione coattiva è stata minacciata o promossa l’espropriazione; di conseguenza, la sentenza che definisce tale giudizio è soggetta a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale“.
CASO
In forza di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo nel corso del giudizio di opposizione ex art. 648 c.p.c., al debitore ingiuntivo veniva notificato atto di precetto, avverso il quale era proposta opposizione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., che veniva accolta parzialmente.
L’Agenzia delle Entrate, determinata l’imposta di registro relativa alla sentenza di accoglimento dell’opposizione a precetto, notificava l’avviso di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni, che veniva impugnato.
L’impugnazione era rigettata in primo grado, con sentenza riformata all’esito del giudizio d’appello, stante la ritenuta applicabilità del principio – di prevalenza dell’IVA sull’imposta di registro – risultante dal combinato disposto dell’art. 40 d.P.R. 131/1986 e della nota II dell’art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986, in virtù del quale, in caso di decreto ingiuntivo riguardante il pagamento di una somma di denaro avente titolo in un’operazione soggetta a IVA, l’atto va registrato a tassa fissa (e non facendo applicazione dell’aliquota proporzionale).
L’Agenzia delle Entrate proponeva, quindi, ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che l’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione è circoscritto all’accertamento della sussistenza e dei limiti del diritto di agire esecutivamente nei confronti del debitore, restando escluso ogni profilo inerente al credito fatto valere allorquando il titolo esecutivo azionato abbia natura giudiziale, con la conseguenza che la sentenza resa a definizione di tale giudizio, non accertando diritti a contenuto patrimoniale, sconta l’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.
QUESTIONI
[1] Intervenendo in una fattispecie in cui veniva in rilievo la tassazione della sentenza resa a definizione di un’opposizione a precetto, la Corte di cassazione ha affrontato il tema dei rapporti tra tale rimedio impugnatorio – appartenente al novero di quelli da attivare nell’ambito dell’esecuzione forzata, caratterizzata da un sistema chiuso di impugnazioni, onde evitare che resti definitivamente preclusa la possibilità di contestare la validità e gli effetti degli atti del processo esecutivo – e l’opposizione a decreto ingiuntivo, che rappresenta un giudizio di cognizione avente per oggetto la pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Il diverso oggetto dei due giudizi, infatti, spiega riflessi anche sulla tassazione dei provvedimenti che li definiscono.
I giudici di legittimità hanno evidenziato, in primo luogo, che a venire in rilievo, nel caso di specie, era la liquidazione dell’imposta di registro relativa alla sentenza che aveva deciso l’opposizione svolta ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c. e non a quella resa a definizione dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo in forza del quale, una volta concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., era stato notificato il precetto opposto.
Fatta questa precisazione, la Corte di cassazione ha rammentato che la soggezione del decreto ingiuntivo all’imposta proporzionale di registro è connessa e commisurata all’esecutività del provvedimento monitorio (secondo la previsione dell’art. 37, comma 1, d.P.R. 131/1986), a prescindere dal fatto che detta esecutorietà consegua alla sua concessione nella fase sommaria (cioè ai sensi dell’art. 642 c.p.c.) o in quella contenziosa (ossia ai sensi dell’art. 648 c.p.c.), ovvero che l’esecutività derivi dalla mancata opposizione dell’ingiunto o dall’inattività dell’opponente (ai sensi dell’art. 647 c.p.c.).
Ne discende una duplice conseguenza:
- nel caso in cui l’esecutività – concessa iussu iudicis o derivata ope legis – non corrisponda all’intero ammontare del credito azionato in via monitoria e portato dal decreto ingiuntivo, ma sia soggettivamente od oggettivamente limitata, l’imposta di registro dev’essere liquidata e riscossa entro tali limiti;
- qualora l’ammontare della condanna contenuta nella sentenza resa a definizione del giudizio di opposizione risulti diverso rispetto a quello dell’originaria ingiunzione, alla parte che ha pagato l’imposta toccherà, rispettivamente, versare un conguaglio (in caso di condanna superiore) o percepire un rimborso (in caso di condanna inferiore).
Da questo punto di vista, vale la pena sottolineare che l’opposizione a decreto ingiuntivo non rappresenta un giudizio propriamente impugnatorio, dal momento che il suo thema decidendum non è circoscritto alla verifica della validità e dell’efficacia del provvedimento monitorio, ma ha per oggetto l’accertamento della pretesa sostanziale azionata dal creditore, configurando, dunque, un ordinario giudizio di cognizione, in cui solo formalmente il debitore opponente riveste il ruolo di attore e il creditore opposto quello di convenuto, visto che non si determina alcuna inversione delle posizioni sostanziali delle parti, anche e soprattutto per quanto concerne le regole che presidiano il riparto degli oneri probatori.
Se, dunque, la liquidazione dell’imposta di registro è subordinata all’acquisita esecutività – quand’anche solo provvisoria – da parte del decreto ingiuntivo, qualora essa riguardi, da un lato, solo uno dei più condebitori e, dall’altro lato, soltanto l’importo – inferiore rispetto a quello complessivamente ingiunto – per cui lo stesso è tenuto nei confronti del creditore, il decreto ingiuntivo andrà tassato per il minore ammontare corrispondente, anziché per l’intero.
Ne consegue ulteriormente che, dall’accoglimento parziale dell’opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (che ne determina la revoca, con pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento della minore somma accertata come dovuta), discende il diritto al rimborso parziale dell’imposta inizialmente liquidata in misura proporzionale sull’intero importo ingiunto e per il quale era stata accordata la provvisoria esecutività, dovendo essere restituita la parte di imposta calcolata avendo riguardo all’importo originariamente accordato al creditore in via monitoria ma successivamente accertato come non dovuto all’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La sentenza resa a seguito di opposizione ex art. 615 c.p.c., invece, ha per effetto quello di dichiarare l’insussistenza – totale o parziale – del diritto del creditore di procedere in executivis, sicché non vi è alcun accertamento di un diritto a contenuto patrimoniale in relazione all’an o al quantum debeatur, che è stato preventivamente cristallizzato nel decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutività e costituente il titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione minacciata o avviata.
Da ciò discende che non viene in rilievo la regola in base alla quale gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale sono soggetti all’imposta di registro in misura proporzionale con aliquota dell’1%, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986, indipendentemente dal fatto che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA (sicché non viene neppure in considerazione il principio di alternatività di cui all’art. 40 d.P.R. 131/1986).
Il giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., infatti, mira ad accertare se e in che misura il creditore può procedere a esecuzione forzata nei confronti del debitore sulla base del titolo esecutivo di cui dispone e, dunque, la portata e l’idoneità di quest’ultimo a sorreggere l’espropriazione; quando il titolo esecutivo sia costituito – come nella fattispecie esaminata dai giudici di legittimità – da un provvedimento giudiziale, ogni cognizione sull’an e sul quantum del diritto sostanziale alla cui attuazione coattiva si ambisce vi rimane estranea.
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, infatti, la contestazione del diritto di agire in executivis non può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento o su ragioni di ingiustizia della decisione, che possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame, stante l’intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ovvero alla sua definitività.
Ne deriva che la sentenza di accoglimento o di rigetto dell’opposizione a precetto notificato in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è soggetta a imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986, giacché esula dal thema decidendum ogni accertamento sul contenuto patrimoniale del credito destinato a essere soddisfatto in sede esecutiva.
Da ultimo, si segnala che, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, al comma 2 dell’art. 57 d.P.R. 131/1986 (che individua i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta di registro):
- la registrazione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i decreti ingiuntivi emessi ai sensi dell’art. 633 c.p.c., è eseguita, in deroga alla previsione di cui all’art. 16, comma 1, d.P.R. 131/1986, a prescindere dal pagamento dell’imposta;
- il versamento dell’imposta dev’essere richiesto alla parte condannata al pagamento delle spese, ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo;
- l’avviso di liquidazione per la richiesta del pagamento dell’imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che, tuttavia, rispondono in solido se l’azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa.
