Cass. civ., sez. III, 3 novembre 2025, n. 29063 – Pres. De Stefano – Rel. Gianniti
Massima: “In tema di opposizione agli atti esecutivi, l’opponente, se deduce la nullità o l’inesistenza della notifica (del titolo esecutivo, del precetto o dell’atto di pignoramento), ha l’onere di indicare e provare il momento – diverso dalla data della notificazione ritenuta viziata – in cui ha avuto la conoscenza legale o di fatto dell’atto esecutivo che assume viziato. La mancata dimostrazione di tale momento impedisce di verificare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione, con conseguente inammissibilità della stessa”.
CASO
Radicata una procedura esecutiva immobiliare, la società esecutata proponeva opposizione agli atti esecutivi, deducendo di avere appreso casualmente dell’esistenza della procedura, poiché non le erano stati notificati il titolo esecutivo, il precetto e l’atto di pignoramento.
L’opposizione era respinta dal Tribunale di Roma, in quanto reputata inammissibile per mancata dimostrazione del momento in cui l’opponente aveva avuto conoscenza degli atti che assumeva non essere stati ritualmente notificati.
La sentenza di rigetto era gravata mediante ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, affermando che, se il ricorrente non prova in quale momento ha avuto conoscenza dell’atto che reputa viziato, è preclusa la verifica del rispetto del termine perentorio entro cui dev’essere proposta, a pena di decadenza, l’opposizione agli atti esecutivi, che va, pertanto, dichiarata inammissibile.
QUESTIONI
[1] Il processo esecutivo è caratterizzato da un sistema di rimedi tipici, dei quali il debitore esecutato e gli altri interessati debbono necessariamente avvalersi, se intendono fare valere i loro diritti e i loro interessi incisi dall’esecuzione forzata, non potendo, in difetto, ricorre ad altri strumenti impugnatori.
Tra i rimedi tipici a disposizione della parte esecutata, si distinguono:
- l’opposizione all’esecuzione, mediante la quale viene contestato il diritto del creditore di agire esecutivamente nei confronti del destinatario dell’azione esecutiva;
- l’opposizione agli atti esecutivi, volta a fare accertare l’illegittimità o l’irregolarità formale degli atti attraverso i quali si compie l’esecuzione forzata o di quelli alla stessa propedeutici.
Per evitare che il processo esecutivo sia pregiudicato da parentesi cognitive che ne ostacolino la regolare progressione, il legislatore ha individuato delle precise scansioni temporali per la proposizione delle opposizioni.
Così, per quanto riguarda l’opposizione all’esecuzione nell’ambito dell’espropriazione forzata, è stata individuata una barriera preclusiva, rappresentata dall’udienza in cui è stata disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che l’opposizione proposta successivamente sia fondata su fatti sopravvenuti o sia dimostrata l’impossibilità di proporla prima (art. 615, comma 2, c.p.c.).
Per quanto concerne, invece, l’opposizione agli atti esecutivi, l’art. 617 c.p.c. sancisce un termine perentorio, fissato a pena di decadenza, di venti giorni decorrenti dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto, qualora l’esecuzione non sia ancora iniziata (art. 617, comma 1, c.p.c.), ovvero di venti giorni dal compimento dell’atto di cui si contesta la legittimità (art. 617, comma 2, c.p.c.).
Stante la natura perentoria del termine entro cui va proposta l’opposizione agli atti esecutivi, assume fondamentale importanza la dimostrazione e l’accertamento del suo rispetto, giacché, in caso di inosservanza, vale a dire di tardività del ricorso, l’opposizione è inammissibile.
L’ordinanza che si annota si concentra proprio su questo aspetto, fornendo importanti chiarimenti in merito all’onere della prova gravante sull’opponente e sulle conseguenze derivanti dalla sua mancata evasione.
Nella fattispecie sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, la società esecutata, nei confronti della quale era stata promossa un’espropriazione immobiliare, lamentava che il titolo esecutivo, il precetto e l’atto di pignoramento non le fossero stati notificati, giacché la notificazione, anziché presso la sede legale, era stata effettuata a un soggetto, qualificato come suo legale rappresentante, che, in realtà, non aveva mai avuto alcun rapporto con la società e, a maggior ragione, non era investito di alcun potere e di alcuna carica.
La Corte di cassazione ha confermato l’inammissibilità dell’opposizione, proprio per il fatto che l’opponente non aveva indicato e dimostrato in quale momento – evidentemente diverso dalla data delle notificazioni reputate invalide o inesistenti – aveva avuto la conoscenza legale o di fatto dell’atto esecutivo viziato, non potendosi così verificare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione.
Nel corso del processo esecutivo, peraltro, possono verificarsi due situazioni:
- l’ipotesi dell’errore procedurale che vizia un atto, ma non impedisce al processo di raggiungere il suo scopo (ravvisabile, per esempio, nel caso di termine non rispettato o di carenza, in un atto di parte o in un provvedimento del giudice, di un requisito formale);
- l’ipotesi dell’errore procedurale che configura un vizio permanente, destinato a non restare confinato nei limiti dell’atto viziato, ma a ripercuotersi su tutti quelli successivi, che risulteranno a loro volta viziati e inficiati nella loro validità, qualora il giudice dell’esecuzione dia comunque corso all’ulteriore sviluppo della procedura.
Nel primo caso, l’opposizione agli atti esecutivi dev’essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dal compimento dell’atto viziato o dal successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto notizia.
Anche nel secondo caso, l’opposizione ex art. 617 c.p.c. rimane assoggettata al medesimo termine di decadenza, non essendo immaginabile che la parte possa fare valere il vizio in qualunque modo e in ogni momento: la denuncia della nullità insanabile e con effetti permanenti, suscettibili di trasmettersi anche ai successivi atti procedurali, deve avvenire pur sempre entro il termine di venti giorni dal compimento dell’atto i cui effetti l’opponente intende rimuovere, ovvero da quando questi ne ha avuto conoscenza, anche solo di fatto.
Al limite, quando non sia ancora maturata la decadenza dalla facoltà di proporre l’opposizione, questa potrà attingere gli atti successivi della medesima fase processuale sui quali si sia ridondata l’invalidità, purché, anche in questo caso, non siano ancora decorsi venti giorni dal compimento dell’atto che viene impugnato o dalla sua conoscenza legale o di fatto.
Ciò che non è consentito fare, come precisato dalla Corte di cassazione, è lamentare una nullità insanabile e con effetti permanenti impugnando a proprio piacimento, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., atti successivi a quello originariamente viziato ma esterni alla fase processuale nella quale il vizio si è verificato.
L’interessato, dunque, ha facoltà di rivolgere istanza al giudice dell’esecuzione affinché rilevi il vizio, oppure di impugnare, nel rispetto del termine sancito dall’art. 617 c.p.c., l’ultimo atto contagiato dalla nullità originaria, a condizione che non si sia conclusa la fase all’interno della quale l’invalidità si è verificata.
A questo proposito, i giudici di legittimità ipotizzano tre scenari:
- il vizio procedurale consistente in una carenza dei requisiti formali dell’atto, che va fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi, da proposti nel termine di venti giorni;
- il vizio procedurale consistente in una nullità insanabile e destinata a ripercuotersi su tutti gli atti successivi, che va fatto valere chiedendo al giudice dell’esecuzione che lo rilevi in via officiosa, oppure impugnando, nel termine di cui all’art. 617 c.p.c., l’atto viziato o uno qualunque degli atti successivi – appartenenti alla medesima fase del processo esecutivo – che ne abbiano mutuato il vizio;
- una volta conclusa la fase subprocedimentale all’interno della quale il vizio si è verificato, l’opposizione potrà essere proposta solo contro il provvedimento conclusivo della fase, sempre nel rispetto del termine di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c.
In linea generale, peraltro, l’interessato non può mai considerarsi esonerato dall’onere di impugnare ogni singolo atto che ritenga viziato, entro il termine previsto, che decorre dal momento in cui l’atto è conosciuto legalmente o di fatto.
Di conseguenza, quando venga lamentata la nullità della notificazione di un atto di cui l’opponente abbia comunque avuto conoscenza in altro modo, da tale momento inizia a decorrere il termine perentorio fissato a pena di decadenza dall’art. 617 c.p.c.
Per questa ragione, in un caso quale quello oggetto dell’ordinanza annotata, assumeva rilievo dirimente, ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione, la dimostrazione del momento in cui la società opponente aveva avuto conoscenza dell’atto di cui lamentava la mancata notifica, non essendo sufficiente affermare genericamente che si era appreso della pendenza del processo esecutivo in un tempo indefinito, sicché l’opposizione agli atti esecutivi doveva reputarsi inammissibile.
Per completezza, si segnala che, proprio al fine di evitare che la regola della propagazione dell’invalidità agli atti successivi e dipendenti rispetto a quello viziato e la conseguente impugnabilità degli stessi per invalidità derivata possa avere ripercussioni sulla stabilità della vendita esecutiva, con conseguente compromissione dell’efficacia e dell’efficienza del processo esecutivo, l’art. 591-ter c.p.c. è stato riformato, prevedendosi che gli atti del professionista delegato debbono essere impugnati nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza con reclamo, in assenza del quale il medesimo vizio non potrà essere fatto valere proponendo opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento (quale provvedimento conclusivo della fase di liquidazione del bene pignorato), che resta impugnabile solo ed esclusivamente per vizi suoi propri.
