Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 2025, n. 31423 – Pres. Frasca – Rel. Iannello
Delega delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. – Professionista delegato – Svolgimento di funzioni giudiziarie o giurisdizionali – Esclusione – Responsabilità del professionista delegato ai sensi dell’art. 2043 c.c. – Condizioni
Massima: “Il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. va considerato quale ausiliario del giudice dell’esecuzione, non essendo riconducibile la sua posizione a quella degli «estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria», ai quali l’art. 1, comma 1, l. 13 aprile 1988, n. 117, estende l’applicabilità della relativa disciplina; solo contro il risultato dell’agire del delegato sfociato in un provvedimento del giudice dell’esecuzione può configurarsi, nel caso di inutile esperimento dei previsti rimedi impugnatori e sempre che ne ricorrano i tassativi presupposti, la possibilità dell’azione ex l. 117/1988 con riferimento all’agire finale del giudice, eventualmente anche in concorso con l’azione risarcitoria verso il delegato. Per i danni cagionati nello svolgimento dell’attività delegata ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., il professionista delegato risponde ex art. 2043 c.c. ove agisca con dolo o colpa, restando comunque esclusa la responsabilità per colpa lieve consistita in imperizia nel caso in cui l’attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”.
CASO
Il Tribunale di Teramo rigettava la domanda proposta dall’aggiudicatario di un immobile acquistato nell’ambito di un’espropriazione immobiliare nei confronti del professionista delegato per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata indicazione, nell’avviso di vendita pubblicato, della trascrizione di una domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. avente per oggetto l’immobile pignorato e dell’annotazione della sentenza che l’aveva accolta, cui aveva fatto seguito la revoca del decreto di trasferimento.
La sentenza di rigetto della domanda risarcitoria emessa all’esito del giudizio di primo grado era riformata in appello, essendo stata ravvisata la responsabilità del professionista delegato ai sensi dell’art. 2043 c.c.
La sentenza di secondo grado veniva gravata con ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso, ha ribadito che la responsabilità del professionista delegato ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. nei confronti delle parti del processo esecutivo e dei terzi interessati non può essere assimilata a quella del giudice, ma dev’essere valutata a termini dell’art. 2043 c.c. e va affermata solo in presenza di dolo o colpa grave, qualora l’attività svolta abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di particolare complessità.
QUESTIONI
[1] A distanza di poco più di un anno, la Corte di cassazione torna a occuparsi della natura della responsabilità del professionista cui siano state delegate le operazioni di vendita dell’immobile pignorato ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., confermando l’impostazione in base alla quale alla stessa si applica la disciplina generale di cui all’art. 2043 c.c., non potendosi fare riferimento alla l. 117/1988, dal momento che il professionista delegato – qualificabile come ausiliario, sia pure sui generis, del giudice dell’esecuzione – non rientra nel perimetro dei soggetti ivi presi in considerazione.
Sebbene la questione non venisse propriamente in rilievo nella fattispecie sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, visto che i motivi di ricorso non la chiamavano in gioco, la Corte di cassazione ha ritenuto, in prospettiva nomofilattica, di affrontarla, onde enunciare un principio di diritto capace di fare chiarezza sull’argomento.
Come anticipato, il tema non è nuovo, giacché, con la sentenza n. 25698 del 25 settembre 2024, la Corte di cassazione si era già espressa sul punto, osservando che, pur essendo il professionista delegato investito di funzioni sostanzialmente paragiurisdizionali, non può essere assimilato ovvero parificato al giudice dell’esecuzione, sicché lo statuto della responsabilità del primo non può essere mutuato da quello proprio del secondo.
Con la sentenza che si annota, questo inquadramento viene ribadito, ma se ne fanno discendere conseguenze ulteriori.
Innanzitutto, si osserva che la ragione per cui, sul piano sistematico, si è ravvisata la possibilità di affidare l’espletamento delle operazioni relative alla vendita di immobili pignorati a un soggetto diverso dal giudice dell’esecuzione va individuata nella natura non propriamente attinente allo ius dicere, ma più latamente amministrativa, attribuibile alle attività delegate.
Nonostante l’ampliamento dei compiti che, con il passare del tempo, sono stati affidati al professionista delegato e sebbene essi non si riducano ad attività di mera assistenza o collaborazione, ma si traducano in atti capaci di produrre gli stessi effetti processuali che scaturirebbero qualora fossero stati posti in essere direttamente dal giudice, la Corte di cassazione ha evidenziato che ciò non consente di qualificare il professionista delegato alla stregua di un sostituto del giudice, visto che la funzione demandatagli consiste nel contribuire, con la propria attività, a determinare il contenuto di atti che debbono essere compiuti nel processo dal giudice, restando a lui riservati.
Viene così confermato che la responsabilità del professionista delegato non può essere assimilata a quella del giudice e non può, pertanto, farsi rientrare nell’ambito di previsione e provvisione della l. 117/1988, non potendo tale ausiliario – sia pure sui generis – considerarsi uno degli estranei che partecipano all’esercizio della funzione giurisdizionale ai quali si fa riferimento nell’art. 1, comma 1, vale a dire a quei soggetti che, pur non appartenendo all’ordine giudiziario, sono investiti di funzioni proprie del magistrato giudicante o requirente nei casi previsti dalla legge.
In questo senso, viene posto l’accento sul fatto che:
- da un lato, l’adozione e la pronuncia dei principali provvedimenti attraverso i quali si esplica la giurisdizione esecutiva in senso stretto (ordinanza di vendita, sostituzione del debitore nella custodia, ordine di liberazione dell’immobile, nomina dell’esperto stimatore, determinazione delle forme di pubblicità dell’avviso di vendita, frazionamento in lotti, delibazione dell’istanza di vendita diretta, condanna dell’aggiudicatario inadempiente, revoca della vendita conclusa a prezzo ingiusto, pronuncia del decreto di trasferimento e ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, decisioni in ordine all’amministrazione giudiziaria), anche in presenza di una delega ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., restano ad appannaggio esclusivo del giudice dell’esecuzione;
- dall’altro lato, anche le attività poste in essere dal professionista delegato che in qualche modo hanno una connotazione giurisdizionale (per esempio, la deliberazione sulle offerte ex artt. 572 e 573 c.p.c., la predisposizione del progetto di distribuzione) rimangono riferibili al giudice dell’esecuzione, che, attraverso i poteri di controllo e verifica che gli sono attribuiti, viene a farli propri, ai fini della realizzazione della giurisdizione esecutiva.
In sostanza, per quanto l’agire del professionista delegato possa risultare sostitutivo di quello del giudice, esso non è mai definitivo, rimanendo sempre subordinato alla valutazione del magistrato e, come tale, imputabile a quest’ultimo, anche sotto il profilo della responsabilità, al fine di esprimere il risultato cui l’atto è funzionale.
Detto ciò e ribadendo, dunque, che la responsabilità del professionista delegato – non inquadrabile in quella disciplinata dalla l. 117/1988 – va ricondotta nell’alveo di quella generale di cui all’art. 2043 c.c., la Corte di cassazione, con la sentenza annotata, esclude che l’imputazione degli atti da lui compiuti all’ufficio giudiziario comporti che l’eventuale azione di risarcimento danni per violazioni commesse nell’esercizio dell’attività delegata vada rivolta nei confronti dell’ufficio giudiziario medesimo, ovvero del singolo giudice persona fisica, nei termini e alle condizioni previsti dalla l. 117/1988, disattendendo e superando quanto era stato affermato con la citata sentenza n. 25698 del 25 settembre 2024; al contrario, sarà l’ausiliario a dovere rispondere per dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 2043 c.c., quando gli atti siano stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non siano in alcun modo riconducibili al legittimo esercizio della delega.
Un tanto discende dalla considerazione per cui, configurando un rapporto di immedesimazione tra il giudice dell’esecuzione e il professionista delegato, questi beneficerebbe di un’esenzione da responsabilità ancora più radicale di quella che deriverebbe dall’applicazione del regime di cui alla l. 117/1988, restando di fatto sottratto a ogni conseguenza del suo agire non conforme alla legge.
Di conseguenza, il professionista delegato, investito di una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell’interesse generale e superiore della giustizia, è esposto a responsabilità penale, disciplinare e civile, dovendo risarcire i danni che, con la sua condotta colposa, abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all’ufficio.
Nel valutare la sussistenza di una tale responsabilità, occorre fare riferimento al criterio derivante dal combinato disposto degli artt. 1176 e 2236 c.c., in virtù del quale:
- in presenza di questioni di carattere tecnico caratterizzate da speciale difficoltà, la responsabilità risarcitoria è predicabile solo in presenza di dolo o colpa grave, avendo riguardo alla diligenza e alla perizia prestate nell’espletamento dell’incarico alla luce delle leges artis;
- negli altri casi, ossia quando non viene in rilievo la specifica competenza del professionista o non sia richiesta la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, è fonte di responsabilità anche la colpa lieve, dal momento che la particolare qualifica dell’ausiliario lo rende per definizione capace di affrontare e superare le questioni e le difficoltà che caratterizzano ordinariamente la sua professione.
Di conseguenza, la responsabilità del professionista delegato alla vendita va valutata con minore rigore, nel senso di essere limitata ai casi di colpa grave, ogni volta che l’attività che ha cagionato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi di speciale difficoltà, non anche quando il pregiudizio sia cagionato dall’esecuzione negligente o imprudente dell’attività o dalla mancanza della perizia normalmente esigibile per la soluzione di problemi di normale difficoltà.
Facendo applicazione di questi principi nel caso di specie, la Corte di cassazione ha escluso la responsabilità del professionista delegato nei confronti dell’aggiudicatario, rilevando che il contenuto dell’avviso di vendita, così come delineato dall’art. 570 c.p.c., esclude l’obbligo di inserire informazioni diverse da quelle richieste (tra le quali non figurano quelle inerenti alle formalità pregiudizievoli gravanti sull’immobile), a maggior ragione se sono comunque evincibili dall’ulteriore documentazione pubblicata insieme all’avviso di vendita, che è diritto e onere di coloro che sono interessati a presentare offerte d’acquisto esaminare.
Sul punto, peraltro, va considerato che, a seguito della riforma dell’art. 570 c.p.c. a opera del d.lgs. 149/2022, l’avviso di vendita va redatto in conformità ai modelli predisposti dal giudice dell’esecuzione, sicché anche il rispetto di quanto ivi previsto andrà preso in considerazione al fine di valutare la bontà o meno dell’operato del professionista delegato, visto che, nell’ambito della vendita forzata, le prescrizioni impartite dal giudice dell’esecuzione vengono a costituire lex specialis.
