Il giudicato copre il dedotto e il deducibile relativamente alla condizione dell’azione esecutiva contestata

Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2025, n. 33233 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo

Opposizione all’esecuzione – Ragioni di contestazione dedotte con l’atto introduttivo – Individuazione del thema decidendum – Preclusione pro iudicato – Estensione – Conseguenze

Massima: “Il principio della natura eterodeterminata dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. comporta che il suo oggetto sia circoscritto alle ragioni di contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata svolte con l’atto introduttivo (e, per le opposizioni di cui al capoverso di quella norma, con il ricorso introduttivo della fase sommaria) e ciò determina, altresì, i confini del thema decidendum del relativo giudizio, nonché i limiti oggettivi e soggettivi del conseguente giudicato; peraltro, con riferimento alle specifiche condizioni dell’azione esecutiva contestate dall’opponente, ovvero alle specifiche vicende – di natura sostanziale o processuale – dedotte dall’opponente come idonee a produrre un effetto estintivo, impeditivo o modificativo sul credito portato dal titolo esecutivo, il giudicato si estende a tutte le questioni (di fatto e di diritto) che, in relazione a quelle condizioni dell’azione o a quelle vicende del credito, sarebbero state deducibili, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie; ne consegue che – con riguardo alle stesse – è inammissibile, in un successivo giudizio, la deduzione di circostanze di fatto non allegate, o non ritualmente allegate o provate, così come di questioni giuridiche non prese in esame, per qualsiasi ragione, nel precedente giudizio”.

CASO

Nell’ambito di un’espropriazione immobiliare radicata innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l’esecutato, che aveva già svolto opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., proponeva – adducendo gli stessi motivi di doglianza – anche opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c.

Quest’ultima veniva rigettata, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Napoli, dopo che pure l’opposizione a precetto era stata respinta sia in primo che in secondo grado, con sentenza passata in giudicato (stante l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso di essa).

L’esecutato, quindi, impugnava anche la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva confermato il rigetto dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, evidenziando che il giudicato formatosi all’esito del giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avente per oggetto le medesime contestazioni del diritto del creditore di procedere esecutivamente poi riproposte nell’opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., impediva al giudice di quest’ultima di esaminarle e di addivenire a un esito diverso da quello – di rigetto – che aveva caratterizzato l’opposizione preesecutiva.

QUESTIONI

[1] Con un’interessante e articolata pronuncia, la Corte di cassazione individua il perimetro della preclusione pro iudicato derivante dal rigetto dell’opposizione all’esecuzione proposta dall’esecutato.

Come noto, l’opposizione all’esecuzione è lo strumento mediante il quale si mira a conseguire l’accertamento dell’inesistenza – originaria o sopravvenuta – del diritto del creditore di agire nei confronti del soggetto passivo dell’azione esecutiva, sotto tutti i profili astrattamente inerenti all’esercizio della stessa.

Infatti, avvalendosi di questo rimedio, l’esecutato può contestare:

  • l’inesistenza originaria o sopravvenuta (per successiva caducazione) del titolo esecutivo;
  • la perdurante esistenza del diritto di credito portato dal titolo esecutivo;
  • la legittimità dell’esercizio dell’azione esecutiva nella direzione oggettiva – perché sono stati aggrediti beni totalmente o parzialmente impignorabili – o soggettiva – perché l’esecuzione è, rispettivamente, promossa da chi non è creditore in forza del titolo esecutivo azionato o nei confronti di chi, in base allo stesso, non è debitore della prestazione dovuta – in cui esso è avvenuto.

Ciascuno dei motivi di opposizione sopra elencati, attingendo una diversa condizione dell’azione esecutiva, integra un’autonoma causa petendi.

È proprio da questo punto di vista che i giudici di legittimità, con la sentenza che si annota, stabiliscono in che modo e in quale misura le ragioni di contestazione addotte dall’esecutato possono o non possono essere poste a fondamento di due distinte opposizioni proposte l’una di seguito all’altra.

Un tanto è, di per sé, configurabile perché l’ordinamento consente di mettere in discussione il diritto del creditore di agire esecutivamente sia a seguito della notifica dell’atto di precetto, ossia quando un’esecuzione non è ancora iniziata, ma soltanto minacciata (motivo per cui si parla di opposizione preesecutiva), ai sensi del comma 1 dell’art. 615 c.p.c., sia dopo l’avvio dell’esecuzione, ai sensi del comma 2 dell’art. 615 c.p.c., con il limite, per i processi di espropriazione forzata, rappresentato dalla pronuncia del provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione, posto che, dopo tale momento, l’opposizione all’esecuzione non è più proponibile, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o che l’opponente dimostri di non essere stato in grado di proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Non va dimenticato, inoltre, che al giudice dell’esecuzione è sempre consentito rilevare, anche d’ufficio, l’inesistenza – anche sopravvenuta – del titolo esecutivo, in forza del principio nulla executio sine titulo.

Passando all’analisi della pronuncia oggetto della presente nota, la Corte di cassazione ha osservato che l’opposizione all’esecuzione configura un’azione di accertamento negativo del diritto di procedere a esecuzione forzata, il cui oggetto è individuato dalle ragioni poste a base della contestazione di quel diritto risultanti dall’atto introduttivo della stessa (che, per le opposizioni proposte ai sensi del comma 2 dell’art. 615 c.p.c., è rappresentato dal ricorso diretto al giudice dell’esecuzione, che circoscrive e delimita i motivi di doglianza che potranno essere introdotti e decisi nel successivo giudizio di merito): tali ragioni, quindi, individuano in modo tassativo il thema decidendum, precludendone qualsiasi modifica e determinando, così, anche i limiti del conseguente giudicato.

Fatta questa premessa, è stato precisato che il giudicato che si forma all’esito dell’opposizione all’esecuzione, così come avviene in ogni processo civile, copre sia il dedotto che il deducibile, in relazione all’oggetto del giudizio, ossia in relazione ai diritti – rectius, alle causae petendi – fatti valere ovvero dedotti nel giudizio stesso.

Specificando meglio in cosa consiste questa preclusione pro iudicato, i giudici di legittimità hanno sottolineato che essa si estende a tutti i profili – intesi come complesso di fatti, circostanze e situazioni soggettive – che, in ragione del motivo di contestazione addotto dall’opponente, assumono rilevanza al fine di accertare la sussistenza o meno del diritto di procedere a esecuzione forzata, mentre, di converso, non attinge quegli aspetti che, sempre in considerazione dei motivi di contestazione dedotti dall’opponente, non vengono concretamente in rilievo, quand’anche astrattamente o potenzialmente incidenti sul medesimo diritto di agire esecutivamente, perché non concorrono a integrare il thema decidendum.

In altre parole, l’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione va individuato nella specifica condizione dell’azione esecutiva contestata dall’opponente, o nella specifica vicenda giuridica estintiva, impeditiva o modificativa del credito portato dal titolo esecutivo dedotta in sede di opposizione, in relazione alle quali l’opponente non solo può, ma ha anche l’onere di dedurre, nel rispetto delle preclusioni processuali assertive e istruttorie, tutte le circostanze e tutte le questioni rilevanti, proprio perché il giudicato che si formerà all’esito del giudizio coprirà, con riguardo alla specifica condizione dell’azione esecutiva o vicenda estintiva del credito specificamente sottoposta al vaglio del giudice dell’opposizione, non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

All’esito del giudizio, pertanto, il giudicato si formerà in ordine all’accertamento, positivo o negativo, della condizione dell’azione esecutiva oggetto della contestazione, quale fatto costitutivo del diritto di procedere a esecuzione forzata, sotto tutti i profili che la caratterizzano, quand’anche la contestazione ne abbia concretamente riguardato solo alcuni (perché, con riguardo agli altri, l’opponente ha omesso di allegare o provare le relative circostanze, oppure l’ha fatto, ma irritualmente o non tempestivamente).

Ciò significa che all’opponente sarà precluso riproporre, in un successivo giudizio, contestazioni che riguardino o abbiano per oggetto la medesima condizione dell’azione esecutiva, sebbene fondate su aspetti non esplorati in quello precedente, a prescindere dal motivo per cui in quest’ultimo non abbiano avuto ingresso.

A questo riguardo, nella sentenza che si annota, è stato posto in evidenza che l’introduzione, nel corso della causa di opposizione, di ragioni o argomenti, di fatto o di diritto, ulteriori rispetto a quelli articolati nell’atto introduttivo, può configurare:

  • la proposizione di una domanda nuova, quando siano contestate condizioni dell’azione esecutiva, o allegate vicende estintive, impeditive o modificative del credito portato dal titolo esecutivo, del tutto diverse da quelle originariamente addotte;
  • la mera precisazione o modificazione della domanda originaria, qualora, ferma la condizione dell’azione esecutiva in origine contestata, o la vicenda estintiva, impeditiva o modificativa del credito portato dal titolo esecutivo in origine allegata dall’opponente, questi si limiti a dedurre ulteriori argomenti, circostanze di fatto o questioni, ma pur sempre a sostegno dell’originaria contestazione o allegazione.

Nella prima ipotesi, vengono formulate nuove ragioni di contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata, che esulano dall’originario oggetto del processo e che, pertanto, non possono essere svolte in corso di causa, ma potranno essere poste a base di una successiva opposizione, a condizione che abbia un diverso oggetto, non essendo ricomprese nel thema decidendum e, quindi, nell’ambito di efficacia del giudicato che si forma all’esito della decisione dell’opposizione già promossa.

Nella seconda ipotesi, invece, non vengono avanzate nuove ragioni di contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata, esulanti dall’originario oggetto del processo, poiché restano ferme la condizione dell’azione esecutiva o la vicenda estintiva, impeditiva o modificativa del credito portato dal titolo esecutivo che costituiscono il thema decidendum.

Applicando questi principi, discende che, se il giudice dell’opposizione non esamini nuove ragioni o questioni perché, sebbene astrattamente ammissibili, siano state tardivamente o irritualmente introdotte in giudizio dall’opponente, quest’ultimo non potrà recuperarle proponendo una nuova opposizione, per effetto della preclusione pro iudicato che, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di cassazione, scaturisce dalla sentenza che accoglie o respinge quella originaria, relativamente e limitatamente alla condizione dell’azione esecutiva con la stessa contestata.

In definitiva, all’esito dell’opposizione il giudicato si forma sempre in ordine alla sussistenza o meno della condizione dell’azione esecutiva contestata, ovvero in ordine alla idoneità o meno della dedotta vicenda estintiva, impeditiva o modificativa del credito azionato in via esecutiva a incidere sul diritto di procedere a esecuzione forzata, sicché il relativo esito (positivo o negativo) non potrà essere rimesso in discussione in successivi giudizi, neanche sotto profili diversi da quelli specificamente dedotti ed esaminati nel primo.

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