Il creditore ha diritto agli interessi previsti dall’art. 1284, comma 4, c.c. solo se stabilito dal titolo esecutivo

Cass. civ., sez. III, 7 dicembre 2025, n. 31910 – Pres. De Stefano – Rel. Gianniti

Titolo esecutivo – Interessi – Tasso previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. – Presupposti – Domanda del creditore – Accertamento e declaratoria nel provvedimento giudiziale costituente titolo esecutivo – Assenza – Conseguenze

Massima: “In tema di applicazione del disposto di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., la condanna al pagamento degli interessi al tasso maggiorato ivi previsto va chiesta espressamente e va espressamente dichiarata in sentenza; di conseguenza, in mancanza di espressa domanda, il giudice non ha l’obbligo di provvedere e, in mancanza di espressa statuizione, il creditore ha l’onere di impugnare la sentenza che non abbia espressamente accordato quegli interessi, dal momento che, in difetto di espressa statuizione, per interessi legali, in sede esecutiva, debbono comunque intendersi quelli di mora al saggio ordinario”.

CASO

Ottenuto, nei confronti di un istituto di credito, un provvedimento di condanna alla restituzione di importi illegittimamente addebitati in conto corrente, una società intimava il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi calcolati ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c.

All’esito della successiva espropriazione mobiliare promossa ai danni della banca, il giudice dell’esecuzione assegnava alla società creditrice la somma capitale indicata come dovuta nell’atto di precetto, oltre agli interessi maturati, tuttavia, al tasso di cui al comma 1 dell’art. 1284 c.c.

L’ordinanza veniva impugnata dalla creditrice assegnataria mediante opposizione ex art. 617 c.p.c., che il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva, affermando che, poiché il titolo esecutivo azionato aveva stabilito la condanna al pagamento degli interessi dalla domanda – avente carattere restitutorio – fino al soddisfo, doveva farsi applicazione della disposizione dettata dall’art. 1284, comma 4, c.c.

Contro la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore era proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il creditore ha diritto di pretendere, in sede esecutiva, il pagamento degli interessi previsti dall’art. 1284, comma 4, c.c. – vale a dire, quelli che maturano a fare data dalla domanda a un tasso superiore a quello ordinario di cui al comma 1 – solo se, da un lato, ne abbia fatto espressamente richiesta e, dall’altro lato, il provvedimento giudiziale che costituisce il titolo esecutivo azionato contenga l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tali interessi e la condanna del debitore al loro pagamento.

QUESTIONI

[1] Il titolo esecutivo costituisce presupposto indefettibile dell’azione esecutiva, incorporando il diritto per la realizzazione coattiva del quale il creditore è legittimato ad adire l’ufficio esecutivo, che è tenuto a prestare la propria attività per il soddisfacimento della pretesa così azionata.

Dal punto di vista documentale, il titolo esecutivo si identifica nel provvedimento (se si tratta di titolo esecutivo giudiziale) o nell’atto (se si tratta di titolo esecutivo stragiudiziale) che contiene, rispettivamente, l’accertamento del diritto del creditore e la condanna del debitore a soddisfarlo, ovvero l’individuazione dell’obbligazione che il debitore è tenuto ad adempiere nei confronti del creditore.

Il titolo esecutivo deve contenere tutti gli elementi idonei a identificare compiutamente il diritto di cui il creditore intende ottenere soddisfazione promuovendo l’azione esecutiva, parlandosi, a questo proposito, di autosufficienza: solo nei circoscritti casi individuati a seguito dell’elaborazione giurisprudenziale e con i limiti specificamente fissati, è consentito ricorrere all’interpretazione e all’eterointegrazione del titolo esecutivo, al fine di attribuirgli compiuta finitezza, attraverso il ricorso a elementi esterni al documento che lo incorpora.

Così, con la sentenza che si annota, è stato affermato, in continuità rispetto a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che il creditore ha diritto di pretendere il pagamento degli interessi al tasso – maggiorato rispetto a quello legale – previsto dal comma 4 dell’art. 1284 c.c. solo se ciò sia espressamente stabilito dal titolo esecutivo, dovendosi, in difetto, fare riferimento agli interessi maturati al saggio di cui al comma 1 del medesimo art. 1284 c.c.

Secondo la ricostruzione effettuata dai giudici di legittimità, infatti, gli interessi ai quali fa riferimento l’art. 1284, comma 4, c.c. non sono un effetto automatico della mora del debitore e non sono, dunque, dovuti ope legis per il solo fatto dell’inadempimento, ma presuppongono, da un lato, la domanda di parte e, dall’altro lato, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il loro riconoscimento e la conseguente statuizione di condanna al loro pagamento.

Questione diversa, invece, è quella relativa alla possibilità che gli interessi competano al creditore a prescindere dal fatto che il titolo esecutivo contempli la condanna del debitore a corrisponderli: da questo punto di vista, è stato affermato, per esempio, che chi ha eseguito il pagamento di somme in esecuzione di un provvedimento provvisoriamente esecutivo poi caducato ha diritto di essere reintegrato nella situazione patrimoniale antecedente, sicché, stante la funzione integralmente ripristinatoria dell’obbligo dettato dall’art. 1282 c.c., è sufficiente formulare la domanda restitutoria perché il suo accoglimento estenda automaticamente la propria portata agli interessi, quand’anche nel dispositivo del provvedimento non ne sia fatta espressa menzione, visto che il titolo discende direttamente dalla legge (Cass. civ., sez. III, 12 novembre 2021, n. 34011).

Detto ciò e tornando al tema che ci occupa, in difetto della domanda di parte e di un’apposita statuizione del giudice della cognizione (elementi che debbono risultare dal titolo esecutivo), il creditore non è legittimato a pretendere la corresponsione degli interessi al tasso maggiorato.

Posto che gli interessi in questione non debbono reputarsi circoscritti alle sole obbligazioni contrattuali, come pure era stato inizialmente sostenuto, il giudice deve verificare se, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione degli interessi moratori maggiorati, anche per il fatto che le parti non ne abbiano pattiziamente convenuto la misura (stante la clausola di esclusione recata dalla norma).

Al giudice chiamato a emettere il provvedimento che costituirà il titolo esecutivo, pertanto, spetta non già scegliere la misura del saggio di mora applicabile in concreto, bensì verificare la sussistenza o meno dei presupposti di fatto per l’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c. e statuire di conseguenza; in assenza di una pronuncia ad hoc sul punto, alla mora del debitore conseguirà l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere gli interessi al saggio legale previsto dal comma 1 dell’art. 1284 c.c.

Se la pronuncia giudiziale non contiene un’espressa statuizione di condanna del debitore al pagamento degli interessi maggiorati, vuoi perché è stata omessa, vuoi perché il silenzio sul punto va interpretato come un implicito rigetto della richiesta formulata dalla parte attrice o ricorrente, il creditore che intenda ottenerli, reputando integrate le condizioni che a tanto lo legittimano, deve impugnare il provvedimento per conseguirne la riforma in parte qua, non potendo pretendere che sia il giudice dell’esecuzione a interpretare ovvero correggere il titolo esecutivo in senso a lui favorevole, poiché ciò comporterebbe un’invasione della sfera di attribuzioni riservate al giudice della cognizione e un travalicamento di funzioni.

Nel caso di specie, pertanto, poiché la statuizione di condanna contenuta nel titolo esecutivo faceva genericamente riferimento agli interessi dalla domanda al saldo, senza alcuna ulteriore specificazione, né la motivazione del provvedimento offriva elementi per desumere che il giudice avesse compiuto accertamenti in ordine alla spettanza di quelli previsti dal comma 4 dell’art. 1284 c.c., il giudice dell’esecuzione, nel determinare l’importo fino a concorrenza del quale dovevano essere assegnate le somme pignorate, aveva correttamente calcolato gli interessi maturati sull’importo in linea capitale al tasso legale previsto dal comma 1 dell’art. 1284 c.c.

La pronuncia annotata contiene anche un’interessante precisazione in merito al regime di impugnazione dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione.

Questi, rilevando che la contestazione degli interessi dovuti al creditore, pur attenendo alla sussistenza e alla portata del titolo esecutivo, non poteva essere qualificata come una formale opposizione all’esecuzione, aveva ritenuto di doverla nondimeno esaminare in via officiosa e l’aveva risolta pronunciando l’ordinanza di assegnazione poi impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi, di cui l’esecutata aveva eccepito l’inammissibilità, giacché, a suo dire, il creditore avrebbe dovuto devolvere la questione relativa al tasso d’interesse applicabile al giudice avanti al quale andava radicato il giudizio di merito da instaurarsi ai sensi dell’art. 616 c.p.c.

Come osservato dalla Corte di cassazione, tuttavia, quando il giudice dell’esecuzione che non intenda pronunciarsi su una formale opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., adotti un provvedimento che, rilevando la mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo, definisce la procedura esecutiva e contestualmente dispone – in via espressa o, al limite, implicita, purché in modo inequivocabile – la liberazione dei beni pignorati, l’ordinanza è eccezionalmente impugnabile con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., dal momento che ciò si traduce in una chiusura anticipata del processo esecutivo.

Poiché, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione aveva espressamente dato conto del fatto che l’accoglimento della contestazione dell’esecutata sul calcolo degli interessi non conseguiva a una formale opposizione dalla stessa proposta, ma all’esercizio dei suoi poteri ufficiosi, l’ordinanza emessa, disponendo anche sulla sorte delle somme assoggettate a pignoramento (per effetto dell’assegnazione di quelle spettanti al creditore procedente e della corrispondente liberazione di quelle che non potevano formare oggetto di assegnazione), andava qualificata in questi termini, con la conseguenza che la società creditrice:

  • non aveva alcun onere di instaurare un giudizio di merito in relazione a un’opposizione che lo stesso giudice dell’esecuzione aveva ritenuto non proposta;
  • aveva facoltà di proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione per contestare il riconoscimento degli interessi al tasso legale, anziché a quello di cui all’art. 1284, comma 4, c.c.

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