La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 29 del 5 febbraio 2026) della modifica all’art. 25-bis del Codice deontologico forense, con entrata in vigore fissata al 7 aprile 2026, segna un passaggio di rilievo nel processo di assestamento sistematico seguito all’entrata in vigore della legge 21 aprile 2023, n. 49, in materia di equo compenso.
L’intervento del Consiglio Nazionale Forense incide sul perimetro soggettivo della fattispecie disciplinare, chiarendone in modo espresso l’ambito applicativo.
La prima formulazione dell’art. 25-bis CDF, introdotta nel 2023, recepiva sul piano deontologico il principio dell’equo compenso, vietando all’avvocato di concordare o preventivare compensi non giusti, equi e proporzionati, determinati in applicazione dei parametri forensi. Tuttavia, la disposizione non riproduceva il limite soggettivo previsto dalla legge n. 49/2023, esponendosi così a un’interpretazione estensiva.
Il nuovo testo dell’art. 25-bis circoscrive espressamente la rilevanza disciplinare ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2230 c.c., regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali in favore:
a) di imprese bancarie e assicurative, delle loro società controllate e delle loro mandatarie;
b) di imprese che, nell’anno precedente al conferimento dell’incarico, abbiano occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori ovvero abbiano presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
c) della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione delle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione.
La scelta appare orientata a ricondurre la fattispecie disciplinare entro il medesimo perimetro delineato dalla fonte primaria, evitando che l’ordinamento deontologico introduca un livello di tutela più ampio rispetto a quello legislativamente previsto. Sotto il profilo sistematico, ciò risponde a un’esigenza di coerenza tra disciplina civilistica e responsabilità professionale, attenuando il rischio di sanzioni disciplinari in ipotesi in cui la pattuizione non sarebbe affetta da nullità ai sensi della legge sull’equo compenso.
Resta invariato il secondo comma, che impone all’avvocato, qualora la convenzione, il contratto o l’accordo con il cliente siano predisposti unilateralmente, di informare per iscritto il cliente circa l’obbligo di conformità del compenso ai criteri di legge, a pena di nullità. Si tratta di un obbligo informativo che rafforza la trasparenza del regolamento contrattuale e si inserisce nel più ampio quadro dei doveri di lealtà e correttezza di cui agli artt. 9 e 19 CDF.
Il nuovo terzo comma precisa che tanto il divieto di pattuire compensi non equi quanto l’obbligo informativo non si applicano a soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma, eliminando ogni residuo margine di incertezza interpretativa.
Quanto al regime sanzionatorio, la violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, mentre la violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione dell’avvertimento.
Sul piano applicativo, la modifica impone agli studi legali una puntuale verifica della qualificazione del cliente ai fini dell’inquadramento soggettivo.
In definitiva, l’intervento del CNF appare volto a ristabilire un equilibrio tra autonomia negoziale, tutela del professionista e coerenza dell’ordinamento disciplinare. L’equo compenso resta presidio inderogabile nei rapporti con contraenti qualificati come “forti”, ma non si traduce in un vincolo generalizzato per ogni incarico professionale. La delimitazione soggettiva dell’illecito deontologico contribuisce così a chiarire il quadro regolatorio, riducendo l’incertezza applicativa che aveva caratterizzato la fase immediatamente successiva all’entrata in vigore della riforma.
