Utilizzabilità processuale degli screenshot WhatsApp nei procedimenti per atti persecutori

Con la sentenza n. 6024/2026, la Corte di Cassazione affronta, in un procedimento per atti persecutori ex art. 612-bis c.p., il tema dell’utilizzabilità processuale degli screenshot di conversazioni WhatsApp prodotti dalla persona offesa, chiarendo il rapporto tra documentazione digitale e disciplina del sequestro della corrispondenza di cui all’art. 254 c.p.p.

La decisione si inserisce nel solco dell’elaborazione giurisprudenziale relativa alla natura e al regime probatorio delle comunicazioni digitali, affrontando due profili centrali: da un lato, la legittimità della produzione in giudizio di schermate della chat da parte della persona offesa dall’altro, la non necessità di procedere al sequestro dell’intera conversazione ai sensi dell’art. 254 c.p.p.

Nel caso esaminato, l’imputato, lamentava che i giudici di merito avessero ritenuto utilizzabile un DVD allegato alla querela, contenente estratti di messaggi testuali e vocali, senza disporre accertamenti tecnici idonei ad attribuirne con certezza la paternità all’imputato e a verificarne l’integrità.

La Corte qualifica la doglianza non già come eccezione di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p., bensì come contestazione dell’attendibilità del materiale probatorio.

In tale prospettiva, la censura è ritenuta infondata: il ricorrente non aveva prodotto la propria cronologia delle conversazioni, né indicato specifici elementi idonei a mettere in dubbio la provenienza o la fedeltà delle trascrizioni.

Il principio affermato si fonda su un dato ormai consolidato: la comunicazione telematica tra due soggetti, una volta ricevuta, entra nella sfera di disponibilità di ciascun partecipante, il quale può legittimamente farne uso, anche processuale pertanto la produzione degli screenshot da parte della persona offesa non integra un’ipotesi di sequestro, ma si configura come documentazione spontaneamente offerta da un soggetto legittimato, sottratta alle garanzie procedimentali dell’art. 254 c.p.p.

Sul piano metodologico, la pronuncia ribadisce l’esigenza di una contestazione difensiva concreta e circostanziata: la mera evocazione del rischio astratto di manipolazione non è sufficiente a scalfire l’attendibilità del documento informatico, in assenza di allegazioni specifiche.

La sentenza consolida un approccio non formalistico alla prova digitale nei procedimenti per atti persecutori, nei quali la documentazione di messaggi seriali e reiterati costituisce spesso elemento centrale dell’accertamento.

Area legale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Aggiornamento per assistere efficacemente imprese, debitori e creditori nella gestione della crisi

Disciplina dell’acquisizione di fonti di prova informatica

Strumenti per affrontare le principali sfide del giurista d’impresa

Mondo professione

Torna in alto