Con la legge 17 marzo 2026, n. 37, il legislatore interviene sulla disciplina dell’affidamento familiare mediante modifiche mirate alla legge 4 maggio 1983, n. 184, introducendo strumenti di rilevazione, monitoraggio e controllo dei collocamenti dei minori. L’intervento normativo si colloca in una prospettiva di rafforzamento delle garanzie sistemiche, senza incidere direttamente sui presupposti sostanziali dell’istituto.
L’art. 1 esplicita la finalità di assicurare la piena attuazione del principio del superiore interesse del minore e del diritto a vivere e crescere nella propria famiglia di origine, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. In tale quadro, la disposizione introduce, all’interno della legge n. 184/1983, l’art. 5-ter, istitutivo del registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza.
La funzione del registro è chiaramente delineata: monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e prevenire situazioni di collocamento improprio presso istituti. Il sistema si fonda su una raccolta di dati su base provinciale, concernenti il numero dei minori collocati, le strutture disponibili e i soggetti coinvolti. La gestione dei flussi informativi è rimessa al Dipartimento per le politiche della famiglia, che acquisisce periodicamente i dati da regioni ed enti locali, nel rispetto dei principi di minimizzazione e protezione dei dati personali. Le modalità operative sono demandate a un decreto ministeriale attuativo.
Accanto al registro nazionale, il legislatore introduce, mediante l’art. 9-bis, registri presso ciascun tribunale per i minorenni e tribunale ordinario. Si tratta di strumenti a contenuto analitico, nei quali la cancelleria annota, per ciascun minore, gli estremi dei provvedimenti di collocamento, le eventuali collocazioni protette, gli incontri con i familiari, nonché i provvedimenti di modifica o revoca. È altresì prevista l’indicazione dell’eventuale qualificazione del minore come portatore di bisogni speciali. La disposizione attribuisce alla cancelleria la responsabilità della tenuta del registro e prevede la trasmissione trimestrale di dati numerici al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ai fini del monitoraggio dei fenomeni di disagio.
L’art. 2 completa l’architettura del sistema introducendo l’Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie. All’Osservatorio sono attribuite funzioni di analisi dei dati raccolti nel registro nazionale, di segnalazione alle autorità competenti di possibili situazioni di collocamento improprio e di promozione di ispezioni. È inoltre previsto l’obbligo di redazione di una relazione annuale, contenente anche eventuali proposte di rafforzamento della legislazione vigente. La composizione e l’organizzazione dell’organo sono rimesse a un successivo decreto ministeriale, senza previsione di compensi per i componenti.
Sul piano finanziario, l’art. 3 individua specifiche risorse per l’istituzione e il funzionamento dei registri e dell’Osservatorio, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, nonché mediante riduzione di stanziamenti del fondo speciale del Ministero dell’economia e delle finanze. Resta fermo il principio dell’invarianza finanziaria per le ulteriori attività amministrative.
Nel complesso, la legge n. 37/2026 introduce un sistema strutturato di tracciabilità dei percorsi di affidamento, fondato sull’integrazione tra livelli amministrativi e giurisdizionali. L’intervento si caratterizza per un approccio organizzativo e informativo, volto a rafforzare la capacità di controllo pubblico sui collocamenti dei minori, senza modificare la disciplina sostanziale dell’affidamento familiare.
