Testamento pubblico di soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno ricevuto alla presenza dell’amministratore di sostegno

Cassazione Civile, Sezione 2, sentenza n. 2648 del 6 febbraio 2026

* Il testamento pubblico, in base all’art. 603 comma 2 cod. civ., è un atto personalissimo che non ammette rappresentanza, o assistenza (salvo i casi particolari del muto e del sordo regolati dal comma 4 e dalla legge notarile), e presuppone che sia il testatore a manifestare liberamente ed autonomamente la propria volontà alla sola presenza del notaio e di due testimoni, affinché poi il notaio riduca in iscritto la volontà manifestatagli, dando atto delle compiute formalità, e ne dia lettura ai presenti prima della loro sottoscrizione, senza la presenza di soggetti estranei

* Massima non ufficiale

Disposizioni applicate

Articoli 404,405, 407, 409, 411, 591 e 603 cod. civ.

[1] La sentenza in commento origina dall’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un notaio ritenuto responsabile della ricezione di un verbale di richiesta di registrazione di un testamento pubblico redatto dinanzi a due testimoni ed all’amministratore di sostegno della testatrice Tizia.

In particolare, il notaio era stato ritenuto, dalla CO.RE.DI. responsabile della violazione di cui all’art. 28 della L. n. 89/1913 e gli era stata applicata la sanzione della sospensione.

Il notaio impugnava la sanzione con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. davanti alla Corte d’Appello, la quale confermava integralmente l’addebito disciplinare, per avere il ricorrente consentito, sia pur a fronte di un provvedimento autorizzatorio del giudice tutelare, l’intervento dell’amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico di Tizia, da ritenersi viziato da nullità per violazione degli articoli 603 comma 2 cod. civ. e 54 del R.D. n. 1326/1914.

Rilevava altresì che detto provvedimento di autorizzazione, in quanto generico e privo di motivazione, era inidoneo ad estendere i poteri assegnati all’amministratore di sostegno con l’atto di nomina e a determinare l’incapacità di testare di Tizia, peraltro verificata positivamente nei colloqui preliminari con la predetta effettuati dallo stesso notaio, per cui il professionista non avrebbe dovuto fare assistere l’amministratore di sostegno ed avrebbe piuttosto dovuto impugnare il provvedimento del giudice tutelare ai sensi dell’art. 1 della L.n. 89/1913 per farlo revocare, o integrare.

Aggiungeva, poi, che con l’istanza al giudice tutelare l’amministratore di sostegno si era fatto autorizzare a suggellare le ultime volontà a lui già espresse da Tizia, mentre la volontà della testatrice doveva essere espressa autonomamente e liberamente al notaio in sede di redazione del testamento pubblico, che a differenza del testamento olografo era un atto verbale, sicché la presenza dell’amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico presso l’abitazione di Tizia aveva avuto l’impropria finalità di garantire che la predetta confermasse la volontà testamentaria già manifestata, in violazione della libertà di autodeterminazione della testatrice, che le norme violate intendevano tutelare.

[2] Avverso tale pronuncia il notaio proponeva ricorso in Cassazione sostenendo innanzitutto che la presenza dell’amministratore di sostegno della testatrice all’atto della stipula del testamento non avrebbe determinato interferenza alcuna nella libera manifestazione della volontà testamentaria ma, al contrario, l’avrebbe resa possibile.

Evidenziava, poi, che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare che l’autorizzazione del giudice tutelare atteneva alle sole modalità di compimento dell’atto e non anche al suo contenuto, che costituiva esclusivamente frutto della libera e spontanea determinazione della testatrice.

La Suprema Corte ha ritenuto entrambi tali motivi infondati, prendendo le mosse dal costante orientamento giurisprudenziale in tema di atti personalissimi[1] e affermando che, di regola, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore di sostegno (art. 409 cod. civ., comma 1), e quindi anche la capacità di donare e di testare. È fatta salva la possibilità che il giudice tutelare, attraverso l’esercizio del potere previsto dall’art. 411 cod. civ., comma 4, e dopo la riforma Cartabia anche il notaio rogante il testamento del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, possano imporre, nel singolo caso e in funzione di una maggiore tutela, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell’interpretare le disposizioni in materia di amministrazione di sostegno in modo da valorizzare tutte le capacità del beneficiario non compromesse dalla disabilità fisica, psichica o sensoriale.

L’orientamento costante, infatti, è nel senso di ritenere che tutto ciò che il giudice tutelare, nell’atto di nomina o in un successivo provvedimento, non affida all’amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del beneficiario, resta nella completa disponibilità di quest’ultimo.

In questa ricostruzione del sistema codicistico assume importanza centrale l’art. 411, comma 4, primo periodo, cod. civ., secondo cui “Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni“. Ciò implica che in assenza di esplicita disposizione da parte del giudice tutelare non possono ritenersi implicitamente applicabili divieti e limitazioni previsti dal cod. civ. ad altro fine.

Nel caso di specie, invece, secondo l’impugnata ordinanza, l’amministratore di sostegno di Tizia ha richiesto al giudice tutelare per la sua assistita di autorizzarla a suggellare le ultime volontà che la predetta gli avrebbe espresso in svariati incontri, in un testamento pubblico, con l’assistenza dell’amministratore di sostegno stesso. A fronte di tale richiesta, il giudice tutelare si era limitato a scrivere in calce all’istanza “Visto si autorizza l’amministratore di sostegno a quanto richiesto da parte dell’amministrata, con obbligo di assistenza al compimento dell’atto“.

Gli Ermellini evidenziano come tale provvedimento non avesse tenuto conto che “il testamento pubblico, in base all’art. 603 comma 2 cod. civ., è un atto personalissimo che non ammette rappresentanza, o assistenza (salvo i casi particolari del muto e del sordo regolati dal comma 4 e dalla legge notarile), e presuppone che sia il testatore a manifestare liberamente ed autonomamente la propria volontà alla sola presenza del notaio e di due testimoni, affinché poi il notaio riduca in iscritto la volontà manifestatagli, dando atto delle compiute formalità, e ne dia lettura ai presenti prima della loro sottoscrizione, senza la presenza di soggetti estranei”.

Detto provvedimento, pertanto, non era idoneo né ad escludere la capacità di testare di Tizia (che lo stesso notaio aveva dichiarato di avere personalmente verificato come sussistente), né ad imporre o a consentire al notaio di far assistere all’atto l’amministratore di sostegno.

A giudizio della Suprema Corte, pertanto, il Notaio ha violato sia l’art. 603 c.c., per la presenza all’atto di persona – l’amministratrice di sostegno – interessata all’atto in quanto destinataria della disposizione mortis causa, sia l’art. 54 del R.D. 10.9.1914 n. 1326, che non permette di intervenire ad un atto rogato dal notaio a soggetti che non possano obbligarsi in nome proprio, o dei propri rappresentati, proprio per garantire la libera formazione della volontà negoziale.

[3] La sentenza epigrafata fornisce l’occasione per tornare ad analizzare la questione inerente alla capacità di testare dei soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno e, in particolare, all’ammissibilità o meno dell’intervento dell’amministrazione di sostegno, debitamente autorizzato dal Giudice Tutelare, nella riduzione in iscritto delle volontà testamentarie dell’amministrato.

Come correttamente riportato dai giudici di legittimità, pressoché unanime è la considerazione che non possa a priori escludersi una capacità a testare per detti soggetti.[2]

Ai sensi dell’art. 591 cod. civ., infatti, possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge, e sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

2) gli interdetti per infermità di mente;

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Trattandosi di norma di carattere eccezionale e, pertanto, non suscettibile di applicazione analogica, non è possibile estendere per via interpretativa a soggetti ivi non espressamente previsti una limitazione ad un diritto fondamentale della persona quale è quello di disporre per testamento.

Anche il disposto dell’art. 411 cod. civ. (e, in particolare, i suoi 2° e 3° comma) porta alla generale ammissibilità di un testamento formato dall’amministrato.

Il beneficiario, dunque, potrà autonomamente e liberamente disporre per testamento senza necessità alcuna di autorizzazione del giudice tutelare od assistenza (e, a fortiori, rappresentanza sostitutiva) da parte dell’amministratore o di un curatore speciale.[3] E tale autonomia trova piena espressione, nelle ipotesi di testamento pubblico, nella ricezione dello stesso da parte del solo Notaio alla presenza dei testimoni, senza l’intervento di alcun soggetto terzo, tantomeno dell’amministratore di sostegno.

Ciò che sarà sempre necessaria è, dunque, la valutazione in concreto del reale stato di capacità del soggetto amministrato ed è opportuno riportare come, a giudizio della Suprema Corte, occorra che una eventuale limitazione di capacità di cui all’art 411 n. 4 cod. civ., risulti “specificamene stabilita con il provvedimento. In assenza di qualsiasi riferimento nel provvedimento, ad esempio, all’incapacità di fare testamento, non sono consentite valutazioni logiche o di coerenza fondate sull’ampiezza degli atti per i quali il provvedimento abbia previsto la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore di sostegno”.[4]

Su tale ultimo aspetto, in realtà, non si rinviene unanimità di consensi, ritenendosi da alcuni che possano ricavarsi dal provvedimento di nomina dell’amministratore elementi di prova a sostegno di uno stato di incapacità naturale permanente del beneficiario; il che comporta l’inversione dell’onere della prova e, dunque, la necessità, per chi voglia avvalersi del testamento, di dimostrare che lo stesso sia stato redatto in un momento di lucido intervallo. A giudizio dello scrivente, ad esempio, sarebbe lecito, allorché il provvedimento di nomina facesse riferimento alla necessità di procedere all’adozione dello strumento dell’amministrazione di sostegno in quanto il soggetto non è in grado di comprendere la portata economica degli atti inerenti alla propria persona, neppure nella quotidianità, desumere una impossibilità dello stesso di poter consapevolmente manifestare una volontà testamentaria.

In ogni caso, come efficacemente sintetizzato da attenta dottrina, “non può trascurarsi che considerare il beneficiario di amministrazione di sostegno capace di testare, non significa ammettere, incondizionatamente, che il testamento da quegli confezionato sia sempre valido.

Rimane, comunque, la disciplina sulla incapacità naturale.[5]


[1] Cass. Civ. n.  11536/2017; Cass.Civ. n. 12460/2018; Cass. Civ. n. 13270/2022; Corte Cost. n. 114/2019

[2] In dottrina, si vedano BONILINI, Le norme applicabili all’amministratore di sostegno, in BONILINI e TOMMASEO, Dell’amministratore di sostegno. Artt. 404-413, in Il Cod. civ. Commentario, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2008, pagg. 434-438; ANELLI, Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, in Jus, 2005, pag. 227; PARENTE, Amministrazione di sostegno e regole di governo dei fenomeni successori e donativi, in Rass. dir. civ., 2005, pagg. 704 ss.; MALAVASI, L’amministrazione di sostegno: le linee di fondo, in Notariato, 2004, pagg. 328 ss.; BALESTRA, Gli atti personalissimi del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, in Familia, 2005, I, pag. 666; BARBA, Testamento olografo scritto di mano dal curatore del beneficiario di amministrazione di sostegno, in Famiglia, Persone e Successioni, giugno 2012, pagg. 411 s.; ACHILLE, Autonomia privata e amministrazione di sostegno, ovvero il testamento del beneficiario dell’amministrazione di sostegno (affetto da SLA), in  Giustizia Civile, 2012, pagg. 1873 s.

[3] Isolato (fortunatamente) è rimasto il provvedimento del Tribunale di Varese (decreto del 12/03/2012) con il quale si ammetteva addirittura la possibilità di nominare un curatore speciale ad un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, affinché confezionasse il testamento olografo del beneficiario. Per una più approfondita analisi critica a tale provvedimento, si vedano BARBA, op cit.; ACHILLE, op. cit.

[4] Cass. Civ. n. 13270/2022

[5] BARBA, op.cit., pag. 443

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