Possesso di beni ereditari e convivenza dei figli nell’immobile oggetto di legato ex lege a favore del coniuge superstite

Cassazione Civile, Sezione 2, sentenza n. 1551 del 23 gennaio 2026

Successioni mortis causa – Disposizioni generali – Accettazione dell’eredità (pura e semplice) – Con beneficio di inventario – Chiamato possessore di beni ereditari – Occupazione della “casa famigliare” – Da parte del coniuge del defunto – Da parte anche dei figli del defunto conviventi – Possesso – Conseguenze – Acquisto della qualità di erede ex art. 485 cod. civ. – legato ex lege ex art. 540, 2° comma cod. civ.

Massima: * Se si esclude – come in effetti si deve escludere – che la permanenza del coniuge nella casa familiare integri la nozione di possesso ai sensi dell’art. 485 cod. civ., quantunque il coniuge sia chiamato pro quota anche nella nuda proprietà della casa, non è qualificabile come possesso, pena l’incoerenza e la sostanziale ingiustizia della soluzione, neanche la permanenza dei figli conviventi, chiamati in concorso all’eredità e rimasti a vivere con il genitore superstite sotto lo sesso tetto dopo l’apertura della successione.

* Massima non ufficiale

Disposizioni applicate

Articoli 481, 485 e 540 cod. civ.

[1] La Società Alfa conveniva in giudizio Tizio e i suoi due figli, deducendo che:

– aveva concesso una somma a titolo di mutuo ipotecario a favore dei coniugi Tizio e Tizia;

– a seguito del decesso di Tizia, chiamati alla successione erano il marito ed i due figli;

– i chiamati erano divenuti eredi puri e semplici, essendo nel possesso dell’appartamento in comproprietà tra la de cuius ed il coniuge e oggetto dell’ipoteca concessa a garanzia del mutuo;

– il possesso dell’immobile ipotecato, da parte dei chiamati, era stato accertato dal curatore dell’eredità giacente di Tizia, che era stato in primo tempo nominato dopo l’inutile esperimento, da parte della creditrice, della procedura di fissazione del termine ai sensi dell’art. 481 cod. civ. e 749 c.p.c. ai chiamati per accettare o rinunziare all’eredità.

Il Giudice di prime cure accertava, innanzitutto, che i chiamati erano effettivamente nel possesso dell’immobile; tuttavia, secondo detto giudice, la relazione materiale con il bene ereditario costituiva possesso rilevante, ai sensi dell’art. 485 cod. civ., solo relativamente ai figli e non anche per il coniuge, il quale aveva continuato a fruire dell’immobile in forza dei diritti di abitazione e di uso della casa familiare accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, cod. civ..

Conseguentemente, il mancato compimento dell’inventario nel termine stabilito dall’art. 485 cod. civ. aveva comportato l’acquisto dell’eredità solo per i figli e non pure per il coniuge, nei cui confronti la domanda veniva, pertanto, rigettata (facendo salvi gli obblighi di Tizio come mutuatario in proprio).

La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado, rilevando che i due figli, diversamente dal coniuge superstite, non vantavano i diritti ex art. 540, comma 2, cod. civ., essendo quindi la loro posizione quella di chiamati possessori di un bene ereditario, in quanto tali tenuti al compimento dell’inventario nel termine imposto dall’art. 485 cod. civ. ed evidenziando come la fattispecie acquisitiva prevista dall’art. 485 cit. si era perfezionata ben prima che venisse proposta l’actio interrogatoria.

[2] Avverso tale sentenza, i figli di Tizia proponevano ricorso in Cassazione censurando la decisione impugnata per avere riconosciuto che la relazione materiale dei ricorrenti con l’immobile, già adibito a casa familiare, integrasse una situazione di possesso rilevante ai sensi dell’art. 485 cod. civ.

I Giudici di legittimità hanno riconosciuto fondato il ricorso, in primis ricordando come sia “oramai acquisito il principio che il fatto della permanenza nell’abitazione familiare da parte del coniuge superstite costituisce legittimo esercizio del diritto d’abitazione, acquisito in forza di legge al momento dell’apertura della successione; e conseguentemente è stata disattesa, con riferimento alla relazione materiale fra il coniuge e la casa familiare, proseguita dopo l’apertura della successione, la difforme e incompatibile qualifica in termini di possesso di beni ereditari da parte di un chiamato all’eredità.[1] Sono, pertanto, esclusi gli effetti previsti dal capoverso dell’art. 485 cod. civ. il decorso dei tre mesi dal decesso senza che l’inventario sia compiuto non comporta l’acquisto, da parte del coniuge, della qualità di erede puro e semplice e non priva di effetti la successiva rinuncia, intervenuta tardivamente”.

L’esame degli Ermellini si è focalizzato, poi, sulla posizione dei figli che, certamente, non sono titolari di alcun diritto di abitazione ex art. 540 cod. civ.. Pertanto, potrebbero sorgere questioni in ragione del fatto che il legato ex lege attribuito al coniuge superstite “lascia persistere la chiamata dei coeredi (e dello stesso coniuge, infra) nella nuda proprietà dell’alloggio. Quindi – in forza del principio secondo cui “Il possesso dei beni ereditari, previsto dall’art 485 cod. civ., si esaurisca in una situazione di fatto che consenta a tale soggetto l’esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario”[2] – l’automaticità dell’acquisto da parte del coniuge, così del diritto, così del possesso, non varrebbe di per sé a escludere il possesso dei chiamati nella nuda proprietà e, conseguentemente, l’onere di fare l’inventario nel termine previsto dalla norma. È d’altronde acquisito che il possesso della cosa, oggetto di usufrutto, può ritenersi conservato dal nudo proprietario attraverso la detenzione di chi esercita l’usufrutto”.[3]

Se così fosse, paradossalmente, anche il coniuge stesso, in quanto nudo proprietario sarebbe tenuto alla redazione dell’inventario ai sensi dell’art. 485 cod. civ.; ma la tutela dell’interesse morale del coniuge superstite a conservare i rapporti affettivi e di consuetudine con la casa in comunione di vita con il coniuge scomparso, che costituisce il fondamento etico alla base dell’art. 540 cod. civ., giustifica “la preminenza del legato in rapporto alla concorrente chiamata a titolo universale, giustificandosi, di conseguenza, l’esclusione degli oneri che, in linea teorica, deriverebbero ex art. 485 cod. civ. da quella stessa qualità di chiamato”.

E tale preminenza, nelle conclusioni della Suprema Corte, non può non avere ricadute sulla posizione dei figli conviventi nella casa oggetto di legato. “Invero, la permanenza dei figli in quella casa, la quale prima della morte trovava la sua giustificazione nella relazione familiare con i genitori, continua a trovare la sua giustificazione in quel medesimo rapporto anche dopo l’apertura della successione, proseguito con il solo genitore titolare del diritto. Del resto, i figli chiamati in concorso con il coniuge, in qualità di chiamati, non avrebbero nessun titolo per essere ammessi al godimento della cosa, che compete in via esclusiva al coniuge”.[4]

[3] La sentenza in commento fornisce l’incipit per una disamina dell’istituto della c.d. accettazione presunta di eredità. Nel nostro ordinamento può affermarsi, in linea generale, che l’accettazione di eredità non è automatica, ma discende sempre da una accettazione, sia essa espressa o tacita, ove deve riconoscersi un ruolo alla volontà del chiamato.

Esistono, tuttavia, ipotesi in cui il legislatore prescinde non solo da qualsiasi manifestazione di volontà, bensì anche dal compimento di alcun atto.

In primo luogo, deve evidenziarsi come, ai sensi dell’art 485 cod. civ., il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità e, qualora non rispetti tale termine, è considerato erede puro e semplice. In tali casi, la qualità di erede si acquista ipso iure, in virtù di una situazione giuridica obiettivamente considerata.[5]

Con riferimento alla fattispecie presa in esame dalla Cassazione nella pronuncia epigrafata, si è discusso se la permanenza del coniuge nella casa coniugale ex art. 540 cod. civ. configurasse una situazione di possesso rilevante ai sensi della norma sopra richiamata. L’attribuzione di tale diritto configura, per principio ormai consolidato, un legato ex lege, che si affianca alla (eventuale) chiamata del coniuge superstite a titolo di erede, sia in caso di successione legittima che testamentaria.

Come anche ricordato dalla stessa sentenza in commento, è oramai escluso che tale situazione di fatto esistente sul bene immobile comporti gli effetti previsti dal capoverso dell’art. 485 c.c.; ad identica conclusione deve giungersi anche nei confronti dei figli che si trovino a convivere con il coniuge superstite.

[4] Proseguendo nelle ipotesi di acquisto della qualità di erede senza necessità di alcuna manifestazione di volontà, l’art. 527 cod. civ. dispone che i chiamati all’eredità che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.

La ratio di tale norma viene individuata dalla dottrina, non nella previsione di una sanzione per un comportamento del chiamato, bensì nell’esigenza di fornire una garanzia ai creditori ereditari, che potrebbero altrimenti vedere pregiudicati i propri diritti.

Ancora, l’art. 586 cod. civ. prescrive che, in assenza di altri successibili, l’eredità si devolve allo Stato e che l’acquisto dell’eredità da parte di questi opera di diritto senza bisogno di accettazione e senza possibilità di rinunziarvi.

Anche in questo caso, pertanto, si prescinde da qualsiasi manifestazione di volontà o comportamento da parte del soggetto che viene riconosciuto erede.

Tutte le ipotesi sopra considerate, vengono ricondotte dalla dottrina dominante sotto il nome di accettazione presunta o di acquisto dell’eredità senza accettazione.[6]

Deve darsi conto, tuttavia, di un diverso orientamento dottrinale, il quale ritiene che la qualificazione corretta sia di accettazione legale, dovendosi riservare il termine accettazione presunta ai soli casi disciplinati dagli articoli 477 e 478 cod. civ. In base alla prima di tali norme, la donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredità; mentre il secondo articolo testualmente dispone che la rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

A giudizio della dottrina dominante, in realtà, le norme da ultimo citate nient’altro rappresenterebbero che ipotesi tipiche di accettazione tacita dell’eredità. Si rinvengono, infatti, tutti i presupposti richiesti dall’art. 476 cod. civ., ossia il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare da parte del chiamato, che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede. Dubbi potrebbero sorgere in merito alla seconda delle disposizioni richiamate, ove si potrebbe essere portati a pensare che difetti il primo dei requisisti indicati. Prima facie, in effetti, non sembrerebbe rinvenibile alcuna volontà di accettare, anzi si avrebbe l’espressione di una volontà contraria. In realtà, la rinuncia verso corrispettivo altro non è che una cessione dei diritti ereditari precedentemente acquisiti, così come la rinuncia fatta a favore solo di alcuni dei chiamati finisce con il tradursi in un atto di vendita o donazione. In questi casi, il termine rinuncia è impropriamente utilizzato, trattandosi di veri e propri atti dispositivi di diritti precedentemente acquisiti.[7]


[1] Vengono richiamati i precedenti di Cass. Civ. n. 23406/2015; Cass. Civ. n. 1588/2016; Cass. Civ. n. 5564/2021

[2] Cass. Civ. n. 4707/1994; Cass. Civ. n. 4835/1980; Cass. Civ. n. 1301/1977

[3] Si veda, nello stesso senso, Cass. Civ. n. 15468/2024

[4] Nello stesso senso, Cass. Civ. n. 12042/2020

[5] CAPOZZI, Successioni e donazioni, op. cit., pag. 251; MAESTRONI, Possesso dei beni ereditari, acquisto ex lege e rinuncia all’eredità, in Rivista del Notariato, 1996, pag. 757.

[6] GENGHINI-CARBONE, Le Successioni per causa di morte, Tomo Primo, in Manuali Notarili a cura di Lodovico Genghini, Padova, 2012, pagg. 238 ss.; CAPOZZI, Successioni e donazioni, op. cit., pagg. 250 e 251; BIANCA, Diritto civile, vol. 5, pag. 456.

[7] CAPOZZI, Successioni e donazioni, op. cit., pag. 241.

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