1. Ambito di applicazione e finalità della novella.
Con l’art. 44 della L. 182/2025[1], entrato in vigore il 18 dicembre 2025 e rubricato “Semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni”, il legislatore è intervenuto in modo incisivo sugli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c. introducendo rilevanti innovazioni nella disciplina sostanziale dell’azione di restituzione, esercitabile nei confronti dei beneficiari di disposizioni lesive nonché dei successivi terzi acquirenti.
Occorre ricordare che tale assetto normativo era già stato interessato da un precedente intervento riformatore operato con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35[2], il quale si proponeva di eliminare le persistenti criticità relative alla circolazione dei beni specialmente di provenienza donativa; criticità che, tuttavia, sono risultate solo marginalmente attenuate.
La recente riforma si è posta dunque l’obiettivo di “stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici, nonché più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia”[3]. Tale finalità è stata perseguita, in particolare, mediante una rimodulazione della sorte degli atti dispositivi compiuti dai beneficiari di disposizioni ridotte (ossia donatari, eredi e legatari) giungendo, in definitiva, ad un sensibile ridimensionamento della tutela reale tradizionalmente riconosciuta al legittimario vittorioso nell’azione di riduzione nei confronti degli aventi causa, soprattutto se derivanti dal donatario, e prevedendone la sostituzione con una tutela di natura meramente obbligatoria della quale risponde esclusivamente il donatario stesso (o, al più, il suo avente causa a titolo gratuito).
2. Le precedenti criticità del sistema di tutela del legittimario.
Volendo ripercorrere sinteticamente le ragioni che hanno reso necessari ripetuti interventi riformatori in materia, occorre muovere dal principio cardine dell’art. 536 c.c. secondo cui ai legittimari, alla morte del de cuius, spetta una quota riservata del patrimonio di quest’ultimo (la legittima), quota la cui intangibilità è assicurata da specifici strumenti di tutela. Tra questi è centrale l’azione di riduzione, mediante la quale il legittimario può far dichiarare inefficaci le disposizioni testamentarie o donative eccedenti la quota disponibile; se accolta, la domanda produce effetti retroattivi facendo venir meno il titolo dispositivo sin dal momento in cui si è verificata la lesione.
È proprio tale retroattività, qualificata come reale, a rappresentare da sempre il nucleo problematico del sistema: la sentenza di riduzione opera erga omnes e incide non solo tra le parti originarie dell’atto, ma anche nei confronti dei terzi aventi causa. Ciò emerge con particolare evidenza nella fase restitutoria, necessaria quando il bene lesivo non sia già nella disponibilità del legittimario: questi deve allora agire per il recupero materiale del bene contro il beneficiario della disposizione oppure contro il terzo acquirente. In questa prospettiva si collocano gli artt. 561 e 563 c.c., che disciplinano rispettivamente la sorte dei pesi e delle garanzie gravanti sul bene rimasto al beneficiario e l’azione contro i terzi acquirenti dal donatario: in entrambi i casi la tutela del legittimario è potenzialmente idonea a travolgere i diritti costituiti successivamente, con evidenti ricadute sulla sicurezza dei traffici giuridici.
I beni di provenienza donativa, a ben vedere, sono quelli che risultano più esposti a tali criticità. La donazione, pur costituendo uno strumento essenziale di pianificazione patrimoniale anticipata, lascia infatti donatari e subacquirenti in una condizione di protratta incertezza, poiché la stabilità dei loro diritti dipende dalla futura ed eventuale iniziativa del legittimario. Questa alea incide negativamente sulla circolazione dei beni e sull’accesso al credito, tanto che la giurisprudenza ha qualificato la provenienza donativa come circostanza rilevante ai fini della sicurezza dell’affare, imponendone la comunicazione nelle trattative[4].
Come anticipato, la riforma del 2005 ha tentato di ridurre tali criticità introducendo, tra l’altro, un termine ventennale (oggi abrogato) entro il quale il legittimario doveva agire per rendere opponibile la riduzione ai terzi. L’intervento, tuttavia, ha prodotto soltanto un correttivo parziale poiché l’ampiezza del periodo, frutto del bilanciamento tra tutela dei legittimari e sicurezza della circolazione, ha finito per favorire ancora i primi; anche in questo caso la stabilità dei traffici non è risultata immediata ma è rimasta differita alla scadenza del termine, fino alla quale le posizioni degli acquirenti hanno continuato ad essere esposte al rischio di caducazione.
Particolarmente discussa è stata inoltre la figura dell’opposizione alla donazione, la quale non ha inciso sulla validità dell’atto né ha costituito un presupposto dell’azione di riduzione, ma è servita soltanto ad impedire il consolidamento degli acquisti dei terzi allo spirare del ventennio. Tale meccanismo ha consentito al legittimario di estendere nel tempo l’efficacia della propria tutela – anche mediante rinnovi successivi – prolungando l’incertezza dei traffici e costringendolo, al contempo, ad un’iniziativa preventiva quando ancora ignorava se la lesione sarebbe sussistita.
3. La restituzione contro i beneficiari di disposizioni lesive nel novellato art. 561 c.c..
| Art. 561 c.c. (testo ante riforma) | Art. 561 c.c. (testo vigente) |
| Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca [2808 c.c.] di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’articolo 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri. I frutti [820, 1284 c.c.] sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale [1148 c.c.]. | Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca [2808 c.c.] di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652. Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. I frutti [820, 1284 c.c.] sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale [1148 c.c.]. |
L’art. 44 della L. n. 182/2025 è intervenuto sulla disciplina dell’art. 561 c.c. incidendo in modo differenziato a seconda che l’azione di restituzione sia diretta contro i destinatari di disposizioni testamentarie lesive della legittima (ossia eredi o legatari) ovvero contro il donatario.
i) Con riferimento alla prima ipotesi (restituzione contro i beneficiari testamentari), la formulazione dell’art. 561 c.c. relativamente agli immobili è rimasta sostanzialmente invariata: la norma continua a stabilire che questi devono essere restituiti al legittimario vittorioso nell’azione di riduzione liberi da pesi o ipoteche eventualmente imposti dal legatario (ma anche dall’erede), salvo quanto previsto dall’art. 2652, comma 1, n. 8, c.c.. La novità normativa si colloca proprio in quest’ultima disposizione, che nel testo riformato richiede la trascrizione della domanda di riduzione solo per le disposizioni testamentarie lesive (non più anche per le donazioni) e stabilisce che, se la trascrizione avviene oltre tre anni dall’apertura della successione (termine ridotto rispetto ai precedenti dieci), la sentenza di accoglimento non è opponibile ai terzi che abbiano acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario sulla base di un atto trascritto o iscritto prima della domanda. Oggi pertanto, ai fini della definitiva stabilizzazione dei diritti gravanti su immobili provenienti da successione mortis causa, è sufficiente il decorso del triennio dall’apertura della successione, in linea con la disciplina già prevista dall’art. 2690, comma 1, n. 5, c.c. per i beni mobili soggetti a pubblicità.
Quanto invece agli atti dispositivi aventi a oggetto beni mobili non registrati compiuti dall’erede o dal legatario, l’ultimo periodo dell’art. 561, comma 1, c.c. – nella formulazione vigente – disciplina la restituzione di tali beni esclusivamente con riferimento alla riduzione delle donazioni; il regime non sembra quindi potersi applicare ai casi di riduzione di disposizioni testamentarie, né sembrano applicabili automaticamente a tali beni i criteri desumibili dagli artt. 2652, comma 1, n. 8, e 2690, comma 1, n. 5, c.c., poiché, per la loro natura, né la domanda di riduzione né l’acquisto del terzo sono soggetti a forme di pubblicità. In via generale, può comunque ritenersi che il legittimario vittorioso sia legittimato a ottenere la restituzione dei beni mobili non registrati anche nei confronti degli aventi causa dell’erede o del legatario, ferma tuttavia la tutela del possesso di buona fede ai sensi degli artt. 1153 ss. c.c.; di conseguenza, nel conflitto tra legittimario e terzo di regola prevarrà chi abbia acquisito per primo il possesso in buona fede. Tale conclusione trova una conferma nel previgente art. 563, comma 2, ultimo periodo, c.c., che faceva espressamente salvi gli effetti del possesso di buona fede rispetto all’azione di restituzione di beni mobili esercitata contro gli aventi causa dal donatario.
Dal coordinamento tra l’art. 561, comma 1, primo periodo, e l’art. 2652, comma 1, n. 8, c.c. si possono quindi trarre le seguenti regole applicative di sintesi:
- il legittimario vittorioso ha diritto alla restituzione degli immobili contro l’erede o il legatario che li detenga ancora e non li abbia trasferiti o gravati, entro il termine ordinario di prescrizione decennale;
- se la domanda di riduzione è trascritta entro tre anni dall’apertura della successione, egli può ottenere i beni liberi da pesi o ipoteche anche nei confronti degli aventi causa, indipendentemente dalla priorità delle trascrizioni;
- se invece la trascrizione avviene dopo il triennio, nel conflitto con l’avente causa a titolo oneroso prevale chi ha trascritto per primo: se il terzo ha trascritto il proprio acquisto prima della domanda, il legittimario non può recuperare il bene se il terzo è divenuto proprietario, oppure lo riottiene gravato se il terzo ha acquistato solo diritti limitati; al contrario, se l’acquisto del terzo è a titolo gratuito, prevale sempre il legittimario, che conserva il diritto alla restituzione piena entro il termine prescrizionale;
- le medesime regole si applicano ai beni mobili iscritti in pubblici registri in virtù dell’art. 2690, comma 1, n. 5, c.c.;
- per i beni mobili non registrati, invece, la restituzione è in linea di principio esperibile anche verso gli aventi causa, ma resta subordinata alla tutela del possessore di buona fede.
ii) Quanto alla seconda ipotesi – vale a dire quando il bene donato non sia stato trasferito a terzi e resti nella titolarità del donatario, eventualmente solo gravato da vincoli – la riforma ha inciso in modo significativo sulla disciplina.
Nel regime anteriore la regola generale era analoga a quella prevista per erede e legatario: l’immobile doveva essere restituito al legittimario vittorioso libero da pesi e ipoteche costituiti dal donatario, salvo il limite derivante dall’art. 2652, comma 1, n. 8, c.c.; tuttavia, se l’azione di riduzione veniva proposta oltre vent’anni dalla trascrizione della donazione, i gravami restavano efficaci e opponibili, con il solo correttivo dell’obbligo del donatario di indennizzare in denaro il legittimario per il minor valore del bene, purché l’azione fosse stata esercitata entro dieci anni dall’apertura della successione. Tale disciplina si estendeva anche ai beni mobili registrati.
La nuova formulazione dell’art. 561, comma 1, secondo periodo, c.c. modifica radicalmente questa impostazione: oggi i pesi e le ipoteche costituiti dal donatario sui beni restituiti restano sempre efficaci nei confronti del legittimario, indipendentemente dal momento in cui sia stata proposta la domanda di riduzione; in compenso il donatario è tenuto a versare una somma di denaro idonea a reintegrare la quota di riserva lesa, nei limiti necessari a ristabilire l’integrità della legittima, salvo quanto previsto dall’art. 2652, comma 1, n. 1, c.c.. Ne deriva, quindi, che il legittimario conserva il diritto alla restituzione del bene ma lo riceve con i vincoli esistenti, mentre la tutela economica è assicurata attraverso un credito compensativo verso il donatario.
La ratio della riforma è chiaramente orientata a rafforzare la circolazione dei beni provenienti da donazione e a facilitarne l’utilizzo come garanzia creditizia: il donatario può costituire ipoteche o altri gravami anche durante la vita del donante senza il rischio che un’eventuale azione di restituzione produca effetti liberatori sui vincoli costituiti. Resta comunque ferma la necessità di trascrivere le domande di riduzione delle donazioni ai sensi dell’art. 2652, comma 1, n. 1, c.c., poiché le sentenze che le accolgono non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi sulla base di atti trascritti o iscritti prima della domanda. Analogo assetto vale per i beni mobili iscritti in pubblici registri: sebbene la norma non lo precisi espressamente, appare logico ritenere applicabile anche qui la disciplina pubblicitaria dell’art. 2690, comma 1, n. 1, c.c., con conseguente equiparazione sostanziale agli immobili.
Per i beni mobili non registrati, infine, la riforma introduce una regola parallela: i pesi e le garanzie costituiti dal donatario restano efficaci anche dopo la restituzione, mentre il donatario deve compensare in denaro il legittimario per il minor valore del bene. Poiché tali beni non sono soggetti a pubblicità, non operano i meccanismi di opponibilità fondati sulla trascrizione; restano tuttavia salvi gli effetti del possesso di buona fede, secondo i principi generali, in continuità con l’impostazione già accolta dal previgente art. 563 c.c..
Dal coordinamento sistematico delle nuove disposizioni emergono quindi le seguenti regole applicative:
- il legittimario che ottiene la riduzione può esigere dal donatario la restituzione dei beni ancora presenti nel suo patrimonio entro il termine prescrizionale ordinario;
- se la domanda di riduzione è trascritta prima della trascrizione o iscrizione dell’atto del terzo, essa è opponibile ai successivi aventi causa e consente la restituzione del bene libero da vincoli;
- se invece l’atto del terzo è stato pubblicizzato prima della domanda, il suo acquisto resta fermo e il legittimario riceve il bene gravato, con diritto a un credito compensativo verso il donatario;
- lo stesso schema si applica ai beni mobili registrati;
- per i beni mobili non registrati valgono regole analoghe quanto agli effetti restitutori, temperate però dalla tutela del possessore di buona fede.
4. La restituzione contro i terzi aventi causa nel novellato art. 563 c.c..
| Art. 563 c.c. (testo ante riforma) | Art. 563 c.c. (testo vigente) |
| Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione [559 c.c.] hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi [559 c.c.], la restituzione degli immobili [2652 n.8, 2690 n. 5 c.c.]. L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede [1153 c.c.]. Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro. | La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690. |
| Salvo il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente è personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione. |
Le innovazioni più incisive introdotte dalla L. n. 182/2025 emergono nella disciplina dell’azione di restituzione esercitata contro gli aventi causa dal donatario, oggi regolata da un art. 563 c.c. integralmente riscritto e ribattezzato “Effetti della riduzione della donazione”.
Nel sistema previgente come modificato nel 2005, il legittimario – dopo aver escusso il patrimonio del donatario – poteva agire in restituzione contro i terzi acquirenti degli immobili donati, purché non fossero trascorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione; il terzo, però, poteva evitare la restituzione in natura pagando l’equivalente pecuniario. A tutela degli acquirenti, la disciplina sulla trascrizione stabiliva inoltre che la domanda di riduzione, se trascritta oltre dieci anni dall’apertura della successione, non fosse opponibile ai terzi che avessero acquistato diritti con atto trascritto prima della domanda. Era poi prevista la possibilità, per i legittimari, di sospendere il termine ventennale opponendosi stragiudizialmente alla donazione mediante atto notificato e trascritto, soggetto a rinnovo periodico.
Il nuovo testo dell’art. 563 c.c. ribalta l’impostazione tradizionale: la riduzione della donazione non incide più sugli acquisti dei terzi aventi causa dal donatario, salvo il rispetto delle regole sulla trascrizione delle domande giudiziali. Il legittimario non può quindi pretendere la restituzione del bene dal terzo acquirente, ma dispone esclusivamente di un diritto di credito verso il donatario, commisurato alla misura necessaria a reintegrare la quota di riserva lesa. La tutela reale è dunque sostituita da una tutela meramente obbligatoria, configurabile come indennitaria, e viene meno anche il sistema di garanzia legale rappresentato dai beni donati. In questa prospettiva risulta attenuata la posizione del legittimario, che non può più contare sul recupero diretto del bene, ma solo su un conguaglio monetario.
Resta tuttavia operante la disciplina della pubblicità immobiliare: se la domanda di riduzione è trascritta prima dell’atto del terzo, essa è opponibile e consente la restituzione del bene anche nei confronti dell’avente causa; se invece l’acquisto del terzo è stato trascritto per primo, esso diviene definitivo e il legittimario conserva soltanto il credito verso il donatario. Poiché però l’azione di riduzione non può essere proposta finché il donante è in vita, la tutela reale risulta di fatto neutralizzata ogni volta che il donatario alieni il bene prima della morte del donante.
Una parziale compensazione è prevista nel caso di insolvenza del donatario: l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a corrispondere al legittimario una somma entro il limite del vantaggio ricevuto, mentre l’acquirente a titolo oneroso resta del tutto estraneo all’obbligazione.
La disciplina si estende anche ai beni mobili: per quelli iscritti in pubblici registri operano le stesse regole previste per gli immobili, fondate sulla priorità della trascrizione; per i beni mobili non registrati, invece, la soppressione della tutela reale implica che il legittimario non possa comunque pretenderne la restituzione dai terzi possessori, restando in ogni caso protetto l’acquisto di buona fede.
Ad oggi, pertanto, in sintesi applicativa:
- il legittimario può ottenere la restituzione del bene donato dal terzo solo se la domanda di riduzione sia stata trascritta prima dell’acquisto di quest’ultimo; diversamente l’acquisto si consolida e resta soltanto il credito verso il donatario;
- se il donatario è insolvente, l’avente causa a titolo gratuito risponde nei limiti dell’arricchimento ricevuto;
- identiche regole valgono per i beni mobili registrati;
- per i mobili non registrati non è più configurabile una vera azione restitutoria contro i terzi.
5. Ulteriori profili di novità.
| Art. 562 c.c. (testo ante riforma) | Art. 562 c.c. (testo vigente) |
| Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l’acquirente [563], e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente. | Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente. |
L’art. 44 della L. n. 182/2025 ha inciso anche sull’art. 562 c.c., coordinandolo con il nuovo assetto della tutela del legittimario. Nel regime previgente era previsto che, se il bene donato fosse perito per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa, oppure non fosse possibile ottenerne la restituzione dal terzo, il donatario dovesse corrispondere al legittimario il valore equivalente in denaro; se poi risultava insolvente, tale valore veniva detratto dalla massa ereditaria, restando salvi i diritti di credito del legittimario e degli eventuali donatari anteriori nei suoi confronti.
La formulazione attuale conserva questa impostazione ma la integra con il nuovo sistema degli artt. 561 e 563 c.c.. Oggi la detrazione dall’asse ereditario opera quando il valore della donazione non sia recuperabile dal donatario insolvente, sia perché il bene è perito per causa a lui imputabile, sia perché ricorrono le situazioni disciplinate dalle norme citate (ad esempio bene gravato o alienato a terzi). In tali casi, il mancato recupero incide direttamente sulla consistenza dell’asse e quindi sull’ammontare delle quote di legittima. Resta però impregiudicata la tutela creditoria: se il donatario torna solvibile, il legittimario vittorioso e gli eventuali donatari anteriori – le cui attribuzioni siano state ridotte per effetto dell’insolvenza – possono agire nei suoi confronti per ottenere quanto loro spettante.
6. Il regime normativo transitorio.
Le critiche a suo tempo rivolte alla riforma del 2005 non hanno interessato solo il contenuto ma anche la tecnica legislativa, in particolare l’assenza di una disciplina transitoria che chiarisse l’ambito temporale di applicazione delle nuove norme. Da ciò è nato il dubbio se il regime riformato dovesse valere soltanto per le donazioni successive alla sua entrata in vigore oppure anche per quelle anteriori, questione tutt’altro che teorica perché le due soluzioni producevano effetti molto diversi: un’applicazione generalizzata avrebbe fatto decorrere subito il termine ventennale previsto dalla riforma, mentre una limitazione alle sole donazioni successive avrebbe rinviato nel tempo gli effetti stabilizzanti (fino al 2025).
La recente riforma invece, e in particolare il comma 2 dell’art. 44 L. n. 182/2025, contiene le disposizioni transitorie della novella e ne definisce l’ambito temporale di applicazione. La norma stabilisce anzitutto che il nuovo regime dell’azione di restituzione – quale risultante dalle modifiche agli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c. – si applica alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge, ossia successivamente al 18 dicembre 2025. Per le successioni anteriori resta invece operativa la disciplina previgente, con la possibilità di esercitare ancora l’azione di restituzione degli immobili anche contro gli aventi causa dal donatario, purché ricorra, oltre ai presupposti ordinari, una delle seguenti condizioni alternative: che la domanda di riduzione sia già stata notificata e trascritta prima dell’entrata in vigore della legge; oppure che lo sia entro sei mesi da tale data; oppure che, nello stesso termine semestrale, i legittimari notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti degli atti di opposizione già compiuti secondo la disciplina precedente.
La disposizione conclude precisando che, se entro sei mesi dall’entrata in vigore non interviene né la notificazione e trascrizione della domanda di riduzione né quella dell’atto di opposizione, il nuovo regime dell’azione di restituzione si estende automaticamente anche alle successioni apertesi prima del 18 dicembre 2025, una volta decorso tale termine semestrale.
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Fonti
- TORRONI, La riforma dell’azione di restituzione: l’azione di riduzione del bene donato non è più opponibile ai terzi, in Federnotizie, 27 novembre 2025;
- CARNEVALI, Riduzione della donazione lesiva della legittima e aventi causa dal donatario: una riforma attesa da tempo, in I Contratti, n. 1, 1 gennaio 2026;
- BOSELLI, Prime riflessioni intorno alla Riforma dell’azione di restituzione, in Famiglia e Diritto, n. 1, 1 gennaio 2026;
- ROMANO, Una nuova stagione della tutela dei legittimari: la riforma della circolazione degli immobili di provenienza donativa, in Notariato, n. 1, 1 gennaio 2026.
[1] G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025.
[2] Convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.
[3] Cfr. art. 44, comma 1, L. n. 182/2025.
[4] Cfr. Cass. civ. 16 gennaio 2019, n. 965.
