Cassazione civile sez. I, ordinanza del 17/02/2026 n. 3476
Dichiarazione di adottabilità – Adozione legittimante – rapporti con la famiglia d’origine
(Legge n. 183/1984)
Massima: “Nel giudizio per la dichiarazione di adottabilità dei minori in stato di abbandono morale e materiale da parte dei genitori, il giudice può regolamentare le modalità di mantenimento delle relazioni affettive con la famiglia di origine. In presenza di un profondo attaccamento con il genitore, anche se non in grado di prendersi cura del minore, deve essere ritenuto preminente il suo interesse a non subire l’ulteriore trauma dell’allontanamento definitivo e a conservare la continuità degli affetti, parte della sua identit”à.
CASO
Il tribunale minorile di Salerno dichiara adottabile una bambina dopo aver accertato lo stato di abbandono morale e materiale da parte dei genitori. Il padre totalmente assente e la madre con gravi dipendenze da alcol che compromettevano la sua capacità genitoriale senza alcuna previsione di recupero nel breve periodo. La minore, di anni quattordici, in sede di audizione aveva manifestato il suo desiderio di rimanere con la mamma. La procedura veniva più volte sospesa per verificare la possibilità. Dalle indagini era emersa l’incapacità della madre di empatizzare con la figlia, di capire i suoi bisogni più profondi restando ancorata solo all’accudimento delle sue primarie necessità. La bambina si trovava infatti nella condizione psicologica di svolgere lei il ruolo di genitore nei confronti della madre. Anche l’appello veniva dunque respinto e la ragazzina dichiarata adottabile. Contro questo provvedimento la madre è ricorsa in Cassazione ritenendo la sentenza nulla per aver omesso e non rinnovato l’ascolto della minore nel giudizio di appello, e sostenendo la violazione dell’art. 7 della legge n.183/1984 che prevede l’obbligatorietà del consenso all’adozione per il minore che ha compiuto i quattordici anni di età.
La Corte d’appello di Salerno avrebbe inoltre disatteso il principio del preminente interesse del minore, nella specie il mantenimento del legame affettivo con la madre, scegliendo la soluzione più drastica e definitiva, mentre poteva essere valutato un affidamento etero familiare o un’adozione mite che prevede il mantenimento delle relazioni con la famiglia di origine.
SOLUZIONE DELLA CASSAZIONE
Da garantire la continuità con gli affetti anche in caso di adozione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato quest’ultimo motivo di ricorso. Non può configurarsi l’ipotesi del consenso obbligatorio all’adozione del minore quattordicenne perché il procedimento in questione riguarda la sola dichiarazione dello stato di adottabilità. Solo nel successivo giudizio di adozione si applica la previsione dell’art. 7 della legge n. 183/1984. A parere della Corte, non potevano essere adottate diverse soluzioni, accertato lo stato di abbandono della figlia e la mancanza di figure familiari capaci di provvedere con continuità all’assistenza materiale e morale del minore.
Tuttavia, la Cassazione ha accolto la censura nella parte in cui il provvedimento non tiene conto della conservazione del legame affettivo con la madre. Secondo la recente interpretazione dell’art. 27 comma 3 della legge n. 184/1983, riguardante gli effetti dell’adozione piena o legittimante, “non si esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni affettive con i parenti della famiglia di origine”. Lo ha stabilito recentemente la stessa Corte di Cassazione dopo l’intervento della Corte costituzionale del 2023 nel giudizio sulla legittimità costituzionale della norma (Cfr. Cass. Civ. n. 1223/2024 e Corte Cost. n. 183/2023).
Se è vero che la nascita di una nuova famiglia adottiva ha effetti sulle relazioni giuridico formali, non necessariamente deve avere conseguenze sui legami affettivi già formati.
In presenza di radici affettive profonde con i genitori, anche se non in grado di prendersi cura del minore, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non affrontare l’ulteriore trauma dell’allontanamento definitivo e a conservare una certa continuità con gli affetti, parte della sua identità.
La Cassazione ha quindi rinviato ai giudici di merito affinché assumano i provvedimenti necessari e contingenti per la regolamentazione e la prosecuzione dei rapporti della minore con la madre, anche in forza della volontà manifestata dalla minore stessa.
Rilevanza sulla materia.
Il provvedimento in esame ha il merito di estendere l’applicazione del principio già dal momento della dichiarazione di adottabilità e fino al percorso dell’adozione. La legge sulle adozioni pone infatti una presunzione, cioè che sia nell’interesse del minore iniziare nuovi legami familiari e recidere quelli preesistenti, ma si tratta di una presunzione che può essere superata se risulta che ci sia un interesse contrario del minore.
La Corte costituzionale con la sentenza indicata ha compiuto un grande passo interpretativo in materia di adozione piena. Il caso arrivato alla Corte riguardava due bambini orfani di femminicidio dichiarati adottabili dalla Corte d’appello di Milano. La dichiarazione di adottabilità e la conseguente adozione cancella i legami con la famiglia di origine ma in applicazione del principio del superiore interesse del minore alla continuità affettiva e alla tutela delle sue radici e della sua identità, il giudice dovrà fare una valutazione prognostica sulla miglior prospettiva di crescita sana ed equilibrata.
In tal senso numerose decisioni della Cedu, in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, agli artt. 3, 20 comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 e all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
