Cassazione civile sez. I ordinanza del 19/01/2026 n. 1008
Responsabilità genitoriale-tempi di frequentazione
(art. 337 ter c.c.)
Massima: “La frequentazione dei figli perfettamente paritaria tra genitori ha natura tendenziale anche nell’ambito dell’affido condiviso. L’esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria purché sia conservato il diritto del genitore ad intrattenere un rapporto continuativo e significativo con i figli, anche in caso di trasferimento in altra città”.
CASO
La moglie separata agisce in giudizio per chiedere l’autorizzazione del tribunale a trasferire i figli in un’altra regione. Nell’ambito della separazione i minori erano stati affidati ad entrambi i genitori e, pur essendo i figli collocati presso la madre, il padre aveva ottenuto una frequentazione paritaria come tempi di permanenza. In funzione di ciò si stabiliva che ciascun genitore provvedesse direttamente al mantenimento dei figli.
La donna, avendo vinto il concorso come dirigente medico di neurochirurgia presso l’ospedale di Benevento, chiedeva al tribunale l’autorizzazione a trasferirsi lì con i figli, trasferimento cui il padre si opponeva.
Il tribunale di Firenze ha respinto la domanda della madre e autorizzato il padre a iscrivere i quattro figli a scuola a Firenze.
In appello la decisione è stata ribaltata. I minori sono stati affidati al Servizio sociale di Benevento con compiti di monitoraggio, e collocati presso la nuova residenza anagrafica della madre con un calendario dettagliato di frequentazione con il padre e previsione di incontri sia in Benevento che in Firenze.
Nel corso del giudizio la donna aveva dichiarato, inoltre, di essere venuta a conoscenza dell’uso di sostanze stupefacenti da parte dell’ex coniuge e la Corte aveva disposto l’esame del capello a cui il padre dei minori si era presentato con la testa completamente rasata rendendo impossibile effettuare il test. Da tale comportamento la Corte aveva tratto le conseguenti conclusioni in termini di affidabilità e idoneità del padre. L’uomo ricorre in Cassazione contro il provvedimento.
SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO DALLA CASSAZIONE
Secondo il ricorrente la decisione non sarebbe corretta perché i giudici di merito avrebbero omesso di esaminare i fatti accertati nella CTU sulla capacità genitoriale. Inoltre, la Corte fiorentina avrebbe fondato il proprio convincimento su una mera presunzione – derivante dalla mancata sottoposizione all’esame del capello del ricorrente – in contrasto con gli esiti della CTU.
Il motivo è stato giudicato infondato. Il giudice di merito ha ampi poteri istruttori nel diritto di famiglia e in virtù di ciò ha potuto disporre la richiesta di esame del capello, a fronte del quale il comportamento del ricorrente è stato interpretato come argomento di prova valutato ai sensi dell’art. 116 c.p.c. La Corte d’appello, comunque, non avrebbe fondato il proprio convincimento su tale circostanza, ma basandosi su una serie di elementi, tra cui le rispettive capacità di accudire, la condizione abitativa dei genitori nelle rispettive città, la possibilità di ricorrere a persone di supporto nello svolgimento dei compiti di cura e assistenza dei minori.
Tra i motivi sono ricomprese anche le dichiarazioni stesse dei minori, emerse in sede di ascolto.
Secondo la Cassazione, infine, non sarebbe stato violato il principio della tutela del miglior interesse dei minori.
Il calendario che regola il diritto di visita del padre, benché non rispetti la piena equivalenza dei tempi di permanenza presso entrambi i genitori a causa della distanza geografica tra i diversi luoghi di residenza e gli impegni scolastici e sociali dei minori, è idoneo comunque a riservare al padre un rapporto significativo e continuativo con i propri figli.
QUESTIONI
L’art. 337 ter c.c. prevede che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Pur nell’ambito di un affidamento condiviso, la frequentazione con i figli non è ispirata ad una matematica suddivisione del tempo che il genitore trascorre con i figli. Secondo la giurisprudenza corrente è necessario dare concreta attenzione alle esigenze dei figli individuando un ambiente di vita di riferimento (Cass. Civ. n. 4790/2022).
Il diritto alla bigenitorialità visto dalla prospettiva del genitore, si sostanzia quindi nel diritto a trascorrere col figlio momenti di vita che comprendano i pernotti e la consumazione di pasti o in genere i momenti in cui si esplicano i compiti di cura del genitore e che sono finalizzati alla conservazione di un rapporto significativo con i figli.
