Immediatamente reclamabile il provvedimento emesso in corso di causa che respinge la richiesta di trasferimento del genitore con i figli

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 05 marzo 2026 n. 4979

Reclamo provvedimenti provvisori

(Art. 473 bis.24 c.p.c.)

Massima: “La richiesta di trasferimento di un genitore con i figli rientra nella categoria dei provvedimenti che incidono sulla responsabilità genitoriale e sulla frequentazione con i figli. Anche il provvedimento emesso in corso di causa che nega l’autorizzazione al trasferimento può essere impugnato immediatamente di fronte alla Corte d’appello ed è ricorribile in Cassazione”.

CASO

Nel corso di una causa di divorzio la donna ha chiesto l’autorizzazione a trasferirsi nel suo paese di origine, la Danimarca, insieme ai figli minorenni. La coppia si era spostata più volte, essendo il padre un diplomatico. Nei provvedimenti provvisori ed urgenti il tribunale disponeva l’affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre nella ex casa coniugale a Roma, respingendo la richiesta di trasferimento. Avendo i minori vissuto prevalentemente in Italia, lo spostamento li avrebbe sradicati da un contesto noto e avrebbero perso la continuità del rapporto con entrambi i genitori.

La madre aveva allora richiesto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 473 bis.23, la modifica del provvedimento chiedendo che i figli fossero ascoltati in merito. In sede di audizione il figlio maggiore aveva espresso la volontà di trasferirsi in Danimarca.

Dopo aver proposto reclamo sui provvedimenti provvisori, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione poiché consentita dal legislatore solo se il provvedimento incide sulla responsabilità genitoriale e comporta sostanziali modifiche dell’affidamento o del collocamento, “non anche contro provvedimenti quali quelli in oggetto che non modifichino l’assetto costituito”.

La donna ricorre in Cassazione assumendo che la lettura costituzionalmente corretta dell’art. 473 bis.24 c.p.c. dovrebbe ammettere il reclamo in tutti i casi in cui il provvedimento emesso in corso di causa abbia comunque un carattere particolarmente invasivo.

Inoltre, non sarebbe stato preso in considerazione l’interesse superiore dei due figli minori e non valutato quanto espresso dal figlio maggiore, in violazione di norme internazionali.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO DELLA CASSAZIONE

La Cassazione ha accolto il ricorso. Secondo la Corte, anche se la norma letteralmente parla di provvedimenti in positivo, quindi, emessi ed aventi ad oggetto la regolamentazione dei rapporti che modificano lo status quo dell’affidamento, può essere estesa anche ai provvedimenti di rigetto di questa modificazione. Ne consegue che anche i provvedimenti in negativo in cui il giudice non accoglie la richiesta, sono reclamabili e soggetti a revisione della Corte d’appello e, contro la decisione di secondo grado, sarà possibile ricorrere in Cassazione. Ciò che rileva è infatti non la tipologia dei provvedimenti temporanei ma il contenuto delle decisioni che incide sui diritti fondamentali di una persona, che non possono essere compromessi per tutto il tempo delle verifiche delle risultanze processuali (Cass. Civ. n. 4110/2026).

Mantenere lo status quo e l’assetto costituito non significa non incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale. Inoltre, i rapporti giuridici in ambito familiare sono strettamente legati alle circostanze sopravvenute e in continuo mutamento, per cui non si può ritenere immutabile un assetto prima predisposto. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d’appello.

La questione della libera scelta del genitore di fissare la propria residenza.

L’ordinanza in esame tocca solo in parte la problematica relativa allo spostamento della residenza di uno dei due genitori, in particolare del genitore collocatario dei minori.

Il giudice, nell’autorizzare lo spostamento dovrà tener conto dell’interesse dei minori ma anche effettuare un bilanciamento con il diritto della persona costituzionalmente garantito a stabilire autonomamente la propria residenza. Secondo la giurisprudenza corrente, fermo il rispetto del principio di bigenitorialità, il giudice deve valutare se corrisponde all’interesse del figlio il collocamento presso l’uno o l’altro genitore, anche se inciderà sulla quotidianità dei rapporti col genitore non collocatario, e stabilire diversi tempi e modalità di frequentazione volti comunque alla conservazione del rapporto genitore-figlio (Cass. Civ. n. 21054/2022).

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