I limiti alla nomina di un amministratore di sostegno nei casi di prodigalità

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 13/03/2026 n. 5763

Amministrazione di sostegno – causa prodigalità

(art. 404 e ss c.c.)

Massima: “In tema di amministrazione di sostegno per prodigalitàoccorre analizzare adeguatamente le condotte che possano portare il soggetto ad un danno e quindi alla sua indigenza. È necessario evitare che le libere scelte di una persona siano sacrificate senza motivo, e che uno strumento di solidarietà sia trasformato in una imposizione sullo stile di vita diretto alla conservazione del patrimonio a garanzia degli interessi del gruppo familiare”.

CASO

Una donna sottoposta alla misura dell’amministrazione di sostegno da circa dieci in seguito alla richiesta di alcuni familiari a causa della gestione “sconsiderata” del suo patrimonio, si rivolge al giudice tutelare chiedendo la revoca della misura.

La ricorrente dichiara di aver seguito un percorso riabilitativo con una psicologa e psicoterapeuta che ha escluso patologie, di aver ripreso a lavorare presso uno studio di commercialisti e di percepire uno stipendio adeguato di circa 3.300 euro al mese, occupandosi anche della mamma novantenne.

Tuttavia, il giudice tutelare respinge la domanda e conferma la misura rilevando che la donna tendeva a richiedere al suo amministratore di sostegno molto spesso somme di denaro per spese giudicate superflue e che questo atteggiamento avrebbe portato a consumare rapidamente il suo patrimonio.

Il provvedimento viene impugnato, ma anche il tribunale vicentino non concede la revoca della nomina della misura.

La donna ricorre in Cassazione con cinque motivi di ricorso, tutti accolti dalla Corte.

Soluzione del caso: quadro normativo e giurisprudenza corrente. L’amministrazione di sostegno ha lo scopo di offrire a chi si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di protezione che sacrifichi al minimo la sua capacità di agire.

È stata introdotta nel nostro ordinamento (legge n. 6/2004) come strumento alternativo all’interdizione e all’inabilitazione in ragione della maggiore flessibilità e minor compromissione dell’autodeterminazione della persona beneficiaria del sostegno.

Il giudice deve verificare le competenze e le carenze della persona, per individuare e circoscrivere i compiti e i poteri dell’amministratore, che ha il solo scopo di sopperire a quel particolare deficit di capacità del beneficiario.

Il tribunale, nel confermare la misura nei confronti della donna, non avrebbe appurato se la stessa fosse ancora incapace d provvedere ai suoi interessi. La Cassazione smentisce anche la tesi dei giudici di merito di ritenere la prodigalità come causa che legittima di per sé l’amministrazione di sostegno, essendo prevista come causa di inabilitazione dal codice (art. 415 c.c.).

La Corte specifica che questo particolare comportamento di “larghezza nello spendere” non è necessariamente sintomo di una patologia e non può essere dedotto tramite una attestazione medica di alterazioni delle facoltà mentali, ma è necessaria una analisi delle condotte che possono portare danno al soggetto fino alla povertà (Cfr. Cass. Civ. n. 36176/2023).

Il principio cha ha inteso ribadire la Cassazione è quello di evitare che le libere scelte di una persona siano sacrificate senza motivo, così trasformando uno strumento di solidarietà in una imposizione sullo stile di vita finalizzato alla conservazione del patrimonio a garanzia degli interessi dei familiari.

La sentenza resa dal tribunale, infine, non ha motivato sulla mancata audizione della persona sottoposta al sostegno, adempimento necessario nel procedimento, proprio per adottare una decisione proporzionata e concreta in relazione ai bisogni del beneficiario.

I principi della materia.

In linea con le indicazioni contenute nell’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità e nell’art. 8 CEDU, la giurisprudenza italiana, soprattutto quella di legittimità, si è espressa chiaramente sulla prevalenza del principio di autodeterminazione del soggetto sottoposto alla misura di sostegno. La volontà contraria della persona amministrata, se lucida, deve essere tenuta in considerazione dal giudice, che deve verificare la possibilità, in concreto, che le esigenze da tutelare possano essere assicurate anche con strumenti diversi, come ad esempio la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (Cass. Civ. n. 29981/2020 e n. 25890/2025).

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