Dichiarata la maternità post mortem del genitore non biologico di due bambine nate con fecondazione assistita

Tribunale Trieste, sentenza del 5/12/2025 n. 1025

Dichiarazione giudiziale di maternità – Procreazione medicalmente assistita

(art. 269 c.c. e legge n. 40/2004)

Massima: “La donna che ha dato il consenso alle tecniche di PMA in seguito ad un percorso condiviso e di vita comune con la compagna, genitore biologico dei figli, può essere dichiarata genitore “intenzionale” anche dopo la sua morte che ha reso impossibile effettuare il riconoscimento volontario”.

CASO

Due donne in una coppia omoaffettiva, dopo diversi anni di relazione e convivenza, decidono di diventare genitori ricorrendo alle tecniche di fecondazione assistita in Spagna, non essendo consentito in Italia. Nasce la prima figlia, ma nell’atto di nascita formato dall’ufficiale dello Stato civile di Trieste, viene menzionato con unico genitore la madre biologica che ha partorito la bambina.

Tuttavia, l’altra donna svolge e assume pienamente le funzioni di genitore, accudendo e mantenendo la bambina che riconosce da subito entrambe le donne come sue madri.

La coppia si unisce civilmente e in seguito decide di avere un altro figlio con la stessa tecnica in Spagna. Nasce un’altra bambina anch’essa riconosciuta figlia della sola donna che l’ha partorita e l’altra donna si prende cura della bambina personalmente e continuando a contribuire in modo sostanziale al mantenimento economico e morale della famiglia, acquistando anche una abitazione più grande.

Purtroppo la donna muore dopo la diagnosi di tumore senza aver iniziato un iter per essere dichiarata genitore d’intenzione o di adozione del figlio del partner. Il suo ultimo gesto è dichiarare erede universale la compagna di una vita.

Dopo aver fatto nominare un curatore speciale alle minori nel loro prevalente e legittimo interesse, viene portata innanzi al tribunale di Trieste la richiesta di accertamento dello stato di figlie di entrambe le donne al fine di assicurare alle minori tutti i diritti derivanti da tale status compresi quelli successori, previdenziali e quant’altro, oltre alla tutela della loro identità personale e familiare.

Il tribunale triestino, con una sentenza senza alcun precedente, dichiara la genitorialità della donna post mortem, ripercorrendo lo stato della giurisprudenza in materia di fecondazione medicalmente assistita della coppia omosessuale, soprattutto alla luce della recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del maggio 2025.

Percorso argomentativo del tribunale triestino

Prima dell’intervento della Corte costituzionale, se i bambini nati da due donne in seguito a tecniche di PMA all’estero venivano inseriti con tale dicitura nell’atto di nascita formato in quel paese di nascita, grazie all’interpretazione fornita dalla Cassazione, l’atto doveva essere trascritto in Italia in base alle norme di diritto internazionale privato, salva la contrarietà all’ordine pubblico. Quindi le coppie omoaffettive femminili – poiché è esclusa la possibilità della maternità surrogata per le coppie omoaffettive maschili – avrebbero ottenuto poi il riconoscimento in Italia dell’atto straniero che le certificava entrambe come madri in virtù del diritto alla continuità dello status di figli ottenuto all’estero.

Diverso il caso in cui il parto avvenga nello Stato italiano che non consente l’indicazione di due madri nell’atto di nascita. In questi casi, non si trattava di riconoscere un atto di nascita straniero ma di valutare la legittimità del ricorso alla fecondazione assistita in base alla legge italiana, e quindi con i limiti stabiliti dalla L. 40/2004.

La Corte Costituzionale ha recentemente interpretato l’art. 8 della legge 40/2004 dichiarandolo illegittimo per contrasto con l’art. 2,3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il figlio nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero a tecniche di procreazione medicalmente assistita, abbia lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

Si evidenzia quindi la centralità del consenso come fattore che determina la genitorialità del genitore non biologico e soprattutto la tutela dell’identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto fin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile, oltre ai diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli.

Nel caso specifico le due bambine hanno diritto al riconoscimento anche della madre intenzionale che avrebbe potuto svolgere il riconoscimento volontario innanzi all’ufficiale di stato civile se non fosse intervenuta la sua morte.

I giudici hanno quindi ordinato all’ufficiale di stato civile l’annotazione della sentenza di riconoscimento e dichiarazione giudiziale di genitorialità, disponendo che al cognome della mamma biologica venga aggiunto, per entrambe le minori, il cognome della madre intenzionale.

QUESTIONI

La sentenza fa applicazione della recentissima sentenza della Corte Costituzionale del 2025 che amplia le tutele dei figli nati da PMA. In mancanza di una legge che disciplini compiutamente la materia, è stata la giurisprudenza a creare sempre più spazi per il riconoscimento della filiazione della coppia omosessuale. La legge n. 76/2016, nel dettare la disciplina delle unioni civili e le convivenze tra persone dello stesso sesso, in tema di filiazione si limita a far salvo “quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti” senza richiamare la disciplina della procreazione medicalmente assistita.

Fino a pochi anni fa la possibilità di adottare il figlio partorito dalla compagna, con un iter complesso e tempi processuali, era l’unica possibilità di legalizzare il legame tra genitore di intenzione e i bambini nati da PMA con tutti i limiti di legge per questa tipologia di adozione non piena, come l’instaurarsi del legale solo con il genitore adottivo.

La Corte Costituzionale ha affermato che la norma (art. 44 legge n. 184/1983) “lede il minore nell’identità che nasce dell’inserimento nell’ambiente familiare del genitore adottivo e dall’appartenere a quella nuova rete di relazioni” (Corte Cost. n.  79/2022).

La novità assoluta della decisione del tribunale di Trieste riguarda invece la dichiarazione giudiziale di maternità dopo il decesso del genitore non biologico ma che ha partecipato al progetto di procreazione dando il consenso.

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