Rifiuto di ottemperare agli ordini di servizio e legittimità del licenziamento disciplinare

Cass., sez. lav., 23 febbraio 2026, n. 4021 – link al provvedimento

Parole chiave
Lavoro subordinato – Personale ATA – Trasferimento – Ordini di servizio – Insubordinazione – Licenziamento disciplinare – Ricorso per cassazione (Trasferimento del lavoratore; Licenziamento disciplinare)

CASO

La controversia trae origine dal licenziamento senza preavviso intimato ad un dipendente ATA in servizio presso l’Istituto comprensivo “N. Berther”.

Il lavoratore prestava attività presso la sede distaccata dell’istituto e ricopriva anche la carica di rappresentante sindacale unitario (RSU). Con provvedimento disciplinare del 17 gennaio 2023 veniva licenziato per due distinti addebiti: il rifiuto reiterato di ottemperare all’ordine di trasferimento presso la sede centrale dell’istituto e lo svolgimento di un secondo lavoro part-time senza autorizzazione.

Il dipendente impugnava il licenziamento sostenendo, tra l’altro, che lo spostamento fosse illegittimo perché disposto senza il nulla osta dell’organizzazione sindacale, nonché per assenza di ragioni comprovate e per la sproporzione della sanzione disciplinare.

Il Tribunale e, successivamente, la Corte d’appello di Brescia rigettavano l’impugnazione. I giudici territoriali ritenevano che lo spostamento dalla sede distaccata a quella centrale non integrasse un trasferimento ai sensi dell’art. 22 dello Statuto dei lavoratori, in quanto entrambe le sedi facevano parte dello stesso istituto comprensivo, privo di distinte unità produttive, trattandosi dunque di una riorganizzazione interna.

La Corte territoriale evidenziava inoltre che il rifiuto reiterato di eseguire gli ordini di servizio, giustificati da esigenze organizzative e documentati da atti interni dell’istituto, risultava contrario a buona fede. La condotta di insubordinazione, unitamente allo svolgimento di attività lavorativa non autorizzata, veniva ritenuta idonea a integrare giusta causa di licenziamento, anche alla luce dei precedenti disciplinari.

Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione articolando sette motivi.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

I giudici di legittimità hanno rilevato che diversi motivi di impugnazione, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, erano diretti in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie in ordine alla sussistenza delle ragioni organizzative poste a fondamento dello spostamento di sede e alla valutazione della condotta del lavoratore.

La Corte ha quindi ribadito che tali questioni attengono all’accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non possono essere riesaminate nel giudizio di cassazione.

Inoltre, la sentenza impugnata è stata ritenuta fondata su una duplice ratio decidendi: da un lato la legittimità degli ordini di servizio relativi allo spostamento di sede; dall’altro la valutazione secondo cui il rifiuto opposto dal lavoratore non era conforme a buona fede. Tale ulteriore motivazione, secondo la Corte, era di per sé sufficiente a sostenere la decisione di merito.

QUESTIONI

La pronuncia affronta principalmente due profili.

In primo luogo, viene in rilievo la valutazione della condotta del lavoratore che rifiuta di eseguire ordini di servizio impartiti nell’ambito dell’organizzazione interna dell’istituto scolastico. Nel caso esaminato, i giudici di merito hanno ritenuto che lo spostamento tra sedi appartenenti al medesimo istituto non costituisse un trasferimento tra unità produttive distinte, ma una misura organizzativa interna, con la conseguenza che il rifiuto reiterato di eseguire l’ordine di servizio è stato qualificato come comportamento contrario a buona fede.

In secondo luogo, la decisione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità. Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione del materiale probatorio, essendo tali attività riservate al giudice di merito. In presenza di censure che si risolvono in tale richiesta, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

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