Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2026, n. 5357
Massima (non ufficiale): “In tema di responsabilità dell’ente ex art. 5 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il requisito dell’“interesse” o del “vantaggio” sussiste anche quando la violazione delle norme antinfortunistiche sia frutto di una prassi organizzativa volta ad assicurare la continuità produttiva e a ridurre tempi di fermo impianto, ancorché non sia dimostrabile un immediato profitto economico. Interesse e vantaggio sono criteri alternativi di imputazione oggettiva e la loro verifica può riferirsi anche a uno solo dei soggetti agenti qualificati”.
CASO
La Corte d’appello di Brescia aveva confermato – con riduzione della sanzione – la responsabilità amministrativa di una società per l’illecito di cui agli artt. 5 e 6 D.Lgs. 231/2001, in relazione al reato di lesioni colpose aggravate ex art. 590, comma 3, cod. pen., commesso in danno di un operaio addetto a un impianto di filtrazione.
L’infortunio si era verificato dopo la rimozione delle protezioni antinfortunistiche dell’impianto, disposta per agevolare interventi manuali su un malfunzionamento ricorrente, così da evitare arresti della produzione in attesa dei manutentori. La difesa dell’ente sosteneva che tale scelta fosse frutto di un’iniziativa contingente dei preposti, non orientata a perseguire un interesse aziendale, né idonea a generare un vantaggio per la società.
QUESTIONI
La pronuncia affronta principalmente tre profili:
- La configurabilità dell’interesse o del vantaggio dell’ente in presenza di violazioni della normativa antinfortunistica connesse a esigenze di continuità produttiva.
- L’alternatività tra interesse e vantaggio quali criteri di imputazione oggettiva dell’illecito dell’ente.
- I limiti del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione delle risultanze probatorie operate dai giudici di merito.
In particolare, si discuteva se la rimozione delle protezioni potesse essere qualificata come scelta esclusivamente personale dei preposti o se, al contrario, fosse espressiva di una strategia funzionale all’organizzazione produttiva dell’ente.
SOLUZIONE
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ritenendo le censure generiche e dirette a sollecitare una rivalutazione del merito.
Nel ribadire i principi in materia di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, la Suprema Corte sottolinea che:
- l’illecito dell’ente richiede la commissione di un reato-presupposto da parte di un soggetto qualificato e la sua realizzazione nell’interesse o a vantaggio dell’ente, oltre alla c.d. colpa di organizzazione (artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 231/2001);
- interesse e vantaggio sono criteri alternativi, non cumulativi;
- è sufficiente che la relazione funzionale con l’ente sia accertata con riguardo anche a uno solo degli autori del reato.
Nel caso concreto, i giudici di merito avevano valorizzato il dato fattuale della rimozione stabile delle protezioni per evitare blocchi dell’impianto e tempi morti, ritenendo che tale scelta fosse funzionale alla continuità produttiva e alla razionalizzazione delle risorse, integrando così un potenziale vantaggio per l’ente.
La decisione si colloca nel consolidato orientamento che, in materia di sicurezza sul lavoro, riconosce rilievo, ai fini dell’art. 5 D.Lgs. 231/2001, anche a vantaggi non immediatamente patrimoniali ma consistenti nell’ottimizzazione dei processi produttivi.
Ne emerge una concezione sostanziale dell’interesse dell’ente, strettamente connessa alla concreta organizzazione dell’attività d’impresa e alla gestione del rischio prevenzionistico.
