Decorrenza della prescrizione nei rapporti di lavoro dei soci di cooperativa

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 32123 del 10 dicembre 2025

Massima: Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei soci lavoratori di cooperativa, come modulato per effetto della legge 92/2012, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli articoli 2948, n. 4, e 2935 Cc, dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

CASO

Un socio lavoratore di una cooperativa ha impugnato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto prescritti i crediti retributivi e contributivi maturati prima di un determinato periodo, computando la prescrizione in modo retroattivo rispetto al primo atto interruttivo. In particolare, il socio aveva contestato l’interpretazione secondo cui la prescrizione quinquennale dei crediti si sarebbe dovuta calcolare non dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma in relazione a criteri diversi decisi dal giudice di merito.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione ha accolto il principio che nei rapporti di lavoro dei soci lavoratori di cooperativa la prescrizione dei crediti retributivi e contributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La pronuncia conferma l’applicabilità del termine quinquennale di prescrizione a favore del lavoratore–socio, tutelando così più pienamente i diritti economici connessi alla cessazione del rapporto di lavoro.

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