Responsabilità dell’istituto scolastico e infortuni sportivi

Cass. civ. sez. III, 5 marzo 2026, n. 4945 – Pres. Rossetti – Rel. Condello

[1] Responsabilità civile – Responsabilità dell’istituto scolastico – Attività sportiva – Prova liberatoria

(Cod. civ. 1218, 2048, 2050)

[1] “Non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore dei quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l’età e la struttura fisica dalle persone partecipanti al gioco”.

CASO

[1] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dai genitori di una minore, nei confronti del MIUR, al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità dell’amministrazione per le lesioni riportate dalla figlia all’occhio destro nel corso di una partita di pallavolo giocata a scuola durante l’ora di educazione fisica.

Secondo la prospettazione attorea, l’evento lesivo sarebbe stato causalmente riconducibile alla condotta negligente dell’insegnante, il quale avrebbe omesso la dovuta vigilanza sugli alunni e, in particolare, su un compagno di classe che, nel tentativo di respingere la palla senza riuscire a riceverla con le mani, la colpiva con il piede, facendola rimbalzare sul volto della minore.

Sia il Tribunale che la Corte d’appello rigettavano la domanda attorea, escludendo la configurabilità di una responsabilità del Ministero ai sensi degli artt. 1218, 2048 e 2050 c.c. sul rilievo che il fatto si era verificato nel corso di una partita alla quale partecipava la stessa minore e che il colpo inferto dal compagno di squadra era avvenuto in modo istintivo, nel contesto dell’ordinaria dinamica di gioco.

SOLUZIONE

[1] Per quanto qui rileva, con il primo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1218 e 2048, comma 2, c.c., e censurata la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la risarcibilità dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonostante il sinistro si fosse verificato in ambito scolastico e a causa della negligenza del precettore.

Con il secondo motivo, invece, veniva denunciata la violazione dell’art. 2050 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere i giudici escluso la risarcibilità dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sulla base dell’illegittima inversione dell’onere probatorio e della premessa che la pallavolo non sia attività intrinsecamente pericolosa.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione impugnata escludendo, alla luce dei consolidati principi in tema di responsabilità ex art. 2048 c.c., la sussistenza di una responsabilità scolastica.

QUESTIONI

[1] Con pronuncia in commento la Corte di Cassazione ribadisce, in continuità con un orientamento ormai consolidato, i presupposti applicativi della responsabilità di cui all’art. 2048 c.c. in relazione ai danni verificatisi nel corso di attività sportiva svolta in ambito scolastico. Tale disposizione, come più volte affermato, non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, né a carico dell’allievo né del precettore, ma presuppone che il danno sia conseguenza del fatto illecito di altro studente sottoposto alla vigilanza dell’insegnante e che l’istituzione scolastica non abbia predisposto le misure idonee a prevenire l’evento dannoso.

Nel solco dell’interpretazione affermatasi a partire dall’arresto delle Sezioni Unite n. 9346 del 2002, la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, co. 2, c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo nel tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza; essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso. Lo schema di responsabilità extracontrattuale delineato dalla norma, secondo detta interpretazione, individua dunque quale fatto costitutivo il fatto illecito produttivo di danno commesso dall’allievo (o apprendista) nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza, con la conseguenza che, secondo il generale criterio di riparto dell’onere probatorio dettato dall’art. 2697 cod. civ., incombe sul danneggiato, che intenda quella responsabilità far valere, l’onere di darne dimostrazione, non certo al convenuto quello di dimostrare che quel fatto costitutivo non si sia verificato (Cass., sez. 6 – 3, 15/09/2020, n. 19110).

Ciò posto, nell’ambito dell’attività sportiva, la condotta di gioco produttiva del danno non può qualificarsi come illecita quando si collochi nello sviluppo normale dell’azione, si traduca in un gesto tipico della disciplina praticata e non presenti connotati di violenza, irruenza o finalità lesiva incompatibili con il contesto concreto, con l’età dei partecipanti e con le caratteristiche dell’attività svolta (Cass., sez. 3, 14/10/2003, n. 15321; Cass., sez. 3, 08/04/2016, n. 6844; Cass., sez. 3, 26/01/2016, n. 1322; Cass., sez. 6 – 3, 05/06/2018, n. 14355; Cass., sez. 3, 20/04/2020, n. 7951).

È stato inoltre precisato che il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso allorquando l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta.

La responsabilità, invece, non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, nonché nell’ipotesi in cui, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso (v. Cass., sez. 3, 8/8/2002, n. 12012), rientrando cioè nell’alea normale della medesima (v. Cass., sez. 3, 27/10/2005, n. 20908; Cass., sez. 3, 10/04/2019, n. 9983).

Muovendo da tali coordinate ermeneutiche, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale la quale aveva riscontrato come l’evento lesivo – ossia il pallone calciato da altro allievo a breve distanza dal volto della compagna di squadra – si fosse determinato nel corso di una normale azione di gioco, rientrante nella normalità della pratica, non violenta in sé, né connotata da finalità lesiva e irruenza tale da essere incompatibili con il contesto ambientale, con l’età e con la struttura fisica dei partecipanti. Tale ricostruzione del fatto ha consentito di escludere sia la sussistenza di un fatto illecito dell’allievo, sia la configurabilità di un difetto di vigilanza causalmente rilevante, essendo l’evento riconducibile a una dinamica improvvisa e fisiologicamente connessa alla pratica del gioco.

Sotto il distinto profilo della responsabilità contrattuale, la decisione si pone in linea con il principio secondo cui la scuola, per assolvere alla prova liberatoria, deve dimostrare: a) di avere adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare l’evento lesivo (Cass., sez. 3, 03/02/1999, n. 916); b) di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta; c) di avere adottato le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo; d) la prova dell’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa (Cass., sez. 3, 18/04/2001, n. 5668).

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto raggiunta tale prova liberatoria valorizzando il carattere non intenzionale e repentino dell’accaduto, maturato durante una ordinaria lezione di educazione fisica.

La Corte di Cassazione ha infine escluso anche l’applicabilità dell’art. 2050 c.c. e ritenuto corretta la decisione dei giudici d’appello anche sotto questo profilo.

Invero, secondo giurisprudenza consolidata, “ai fini dell’accertamento della sussistenza della responsabilità ex art. 2050 cod. civ., il giudizio sulla pericolosità dell’attività svolta – ossia l’apprezzamento della stessa come attività che, per sua natura, o per i mezzi impiegati, rende probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi dell’evento dannoso da essa causato, distinguendosi, così, dall’attività normalmente innocua, che diventa pericolosa per la condotta di chi la eserciti od organizzi, comportando la responsabilità secondo la regola generale di cui all’art. 2043 cod. civ. – quando non è espresso dal legislatore, è rimesso alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivata” (cfr. Cass., sez. 3, 15/02/2019, n. 4545; Cass., sez. 3, 19/01/2007, n. 1195; Cass., sez. 3, 20/05/2015, n. 10268).

In forza di questo principio l’attività sportiva non è – in linea generale – una attività pericolosa, potendo essere considerata tale solo là dove abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità ovvero presenti passaggi di particolare difficoltà (così, nel caso del rafting, Cass., sez. 3, 19/09/2023, n. 26860; Cass., sez. 6 – 3, 28/07/2017, n. 18903).

Nel caso di specie, si verte in tema di attività sportiva esercitata durante l’ora di educazione fisica a scuola, sicché l’attività sportiva va riguardata in un più ampio contesto ludico -educativo, finalizzato alla valorizzazione del gioco di squadra ed alla fiducia nei compagni, all’attenzione alle regole ed al rispetto dell’avversario, alla formazione dei giovani per una maggiore sicurezza di sé nel raggiungimento degli obiettivi, conformemente alla ratio del nuovo ultimo comma dell’art. 33 Cost. (inserito dall’art. 1, comma 1, della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1) (Cass., sez. 3, 25/07/2024, n. 20790), il che esclude la ricorrenza dei presupposti dell’art. 2050 c.c.

Potrebbe interessarti anche...

Corsi in evidenza

Aggiornamento per assistere efficacemente imprese, debitori e creditori nella gestione della crisi

Strumenti per affrontare le principali sfide del giurista d’impresa

Mondo professione

Torna in alto