Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2026, n. 3012 – Pres. Scrima – Rel. Crivelli
[1] “La disposizione di cui all’ultimo periodo del comma 363 dell’art. 2, l. n. 24/2007, dettata in tema di indennizzo riconosciuto in relazione all’immissione in commercio del talidomide in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, secondo cui “Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito”, va interpretata nel senso che il diritto al risarcimento ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. deve essere riconosciuto nella misura in cui non tutti i profili di danno siano integralmente ristorati dall’importo dovuto, in quanto percepito o percipiendo, a titolo di indennizzo. Ciò in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno e con la finalità di evitare un’ingiusta duplicazione delle voci di danno, come già affermato in tema di indennizzo percepito ai sensi dell’art.1 comma 3 della l. n. 210/1992, disposizione avente fondamento analogo.”
CASO
[1] Il caso origina dalla sentenza del 20 aprile 2022 con cui la Corte d’Appello di Torino, aveva parzialmente respinto l’appello proposto da una donna contro il Ministero della salute allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ. per non avere quest’ultimo impedito il commercio in Italia dei farmaci contenenti talidomide, e in particolare di quello denominato “Imidene”, assunto da sua madre durante la gravidanza, che le aveva causato focomelia degli arti superiori.
Avverso la suindicata pronuncia della Corte di merito veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
SOLUZIONE
[1] Per quanto di interesse, con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ. in rapporto agli articoli 3 Cost. e 2, primo comma, l. 210/1992 in relazione all’art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 163/2009, per avere applicato il principio di compensatio lucri cum damno tra l’indennizzo ex l. 244/2007 e il risarcimento ex art. 2043 cod. civ.
La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, dopo un’analisi della compensatio lucri cum damno in ipotesi analoghe a quelle del caso in esame, ha ritenuto infondato il motivo e rigettato il ricorso.
QUESTIONI
[1] La questione affrontata dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento riguarda la possibilità di compensare l’indennizzo previsto dalla l. n. 244/2007 con le somme riconosciute al danneggiato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
L’istituto della compensatio lucri cum damno, nato nell’elaborazione giurisprudenziale, trova il proprio fondamento nella funzione compensativa del risarcimento del danno (art. 1223 c.c.) e nel divieto di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.). In forza di tale principio, il risarcimento deve tenere conto non soltanto delle conseguenze pregiudizievoli dell’illecito, ma anche degli eventuali vantaggi causalmente derivati dal medesimo fatto, imponendosi una compensazione tra perdite e benefici.
L’istituto muove dall’assunto che il risarcimento non possa costituire fonte di lucro per il danneggiato né consentirgli di conseguire un’utilità maggiore di quella che avrebbe ottenuto in assenza dell’illecito. Il patrimonio del danneggiato deve, dunque, essere reintegrato nella misura in cui si trovava prima del fatto dannoso, detraendo dalla quantificazione complessiva del danno le conseguenze positive che ne siano derivate.
La giurisprudenza ha più volte affermato che ai fini dell’operatività della compensatio lucri cum damno è richiesta l’unità causale dell’evento dannoso ossia che le ripercussioni patrimoniali favorevoli derivino casualmente dallo stesso fatto dannoso che ha prodotto quelle negative.
Sul tema sono poi intervenute le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. civ. 22 maggio 2018, n. 12564, 12565, 12566, 12567) precisando che la compensatio può operare anzitutto se il risarcimento e l’indennizzo sono dovuti dallo stesso soggetto, oppure se l’illecito è stato causa (e non semplice occasione) del vantaggio, purché il vantaggio sia attribuito al fine di rimuovere il medesimo tipo di pregiudizio e sia previsto un meccanismo recuperatorio o di surrogazione a favore del soggetto che abbia attribuito il vantaggio. Non opera la compensatio, invece, se il vantaggio deriva da scelte autonome e sacrificanti del danneggiato, ovvero se il vantaggio sia acquisito iure hereditario.
Ciò posto, nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione viene in rilievo l’art. 2, comma 363, della l. n. 244/07, in virtù della quale «[…]. 363. L’indennizzo di cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia».
L’indennizzo corrisponde a quello previsto per soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e «consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell’art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l’indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito. […]».
Secondo la Suprema Corte nel caso dell’indennizzo derivante dall’assunzione di talidomide “ricorre sia il requisito dell’unicità dell’obbligato (tanto all’indennizzo quanto al risarcimento) quanto quello della rimozione del medesimo tipo di pregiudizio (per il segnalato rilievo che ha nell’indennizzo l’entità del danno e la sua tipologia), mentre non ricorre il requisito “negativo” costituito dal dipendere l’indennizzo da una scelta autonoma del danneggiato, né ricorre l’ipotesi dell’acquisizione iure hereditario. Il fondamento e la ratio del riconoscimento dell’operare della compensatio lucri cum damno, pur in presenza della differente natura dei due diritti (quello all’indennizzo sulla base del principio solidaristico; quello del risarcimento sul presupposto della natura illecita del comportamento) si giustifica con il fatto che la pur affermata (dalla legge) compatibilità dei due diritti non può risolversi in un’ingiusta locupletazione a favore dell’interessato che appunto si verificherebbe allorché venisse corrisposta in rapporto allo stesso evento ed in favore dello stesso soggetto una somma superiore a quella necessaria per reintegrare la sfera del danneggiato”.
In proposito, la Corte ricorda che proprio con riferimento al caso omologo rispetto a quello che ne occupa, ossia quello dei soggetti danneggiati a seguito di emotrasfusione di sangue infetto, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 12567 del 2018, hanno ricordato che in ipotesi in cui, “pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria, (…) vale la regola del diffalco, dall’ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente una cospirante finalità compensativa”.
La Cassazione ha poi sottolineato che l’equiparabilità delle due situazioni, quella del danno derivato da emotrasfusione e quello da assunzione da parte della gestante del talidomide, è stata rilevata anche dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 293 del 2011, secondo cui “la ratio del beneficio concesso a tali persone è da ravvisare nell’immissione in commercio del detto farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, sicché esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello del beneficio introdotto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992. Nella sindrome da talidomide, come nell’epatite posttrasfusionale, i danni irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall’autorità nell’ambito di una politica sanitaria pubblica. Entrambe le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost.”. Proprio sul presupposto di tale identità di fondamento il Giudice delle Leggi ha ritenuto il differente regime di rivalutazione annuale dell’indennizzo stabilito per le due situazioni fonte di irragionevole disparità di trattamento.
Alla luce di quanto detto, la Corte di Cassazione ha stabilito che la disposizione di cui all’ultimo periodo del comma 363 dell’art. 2, l. n. 24/2007, dettata in tema di indennizzo riconosciuto in relazione all’immissione in commercio del talidomide in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, secondo cui “Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno
patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito”, va interpretata nel senso che “il diritto al risarcimento ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. deve essere riconosciuto nella misura in cui non tutti i profili di danno siano integralmente ristorati dall’importo dovuto, in quanto percepito o percipiendo, a titolo di indennizzo. Ciò in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno e con la finalità di evitare un’ingiusta duplicazione delle voci di danno, come già affermato in tema di indennizzo percepito ai sensi dell’art.1 comma 3 della l. n. 210/1992, disposizione avente fondamento analogo.”
