Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/10/2025, n. 27036, Rel. Dott. G. Grasso
Mediazione – Procacciamento d’affari – Contratto atipico – Pluralità di contratti – Obbligo di iscrizione all’albo (art. 1754 c.c.; L. 39/1989)
Massima: “Il contratto con il quale la parte mandataria si obbliga, dietro corresponsione di compenso ad affare concluso, a promuovere la stipulazione di una pluralità indefinita di contratti, senza vincolo di subordinazione o di para-subordinazione, in assenza delle attribuzioni gestorie e di rappresentanza attribuite dalla legge all’agente, ha natura atipica non assimilabile a quello di mediazione unilaterale e di agenzia”.
CASO
La vicenda trae origine da un accordo contrattuale, qualificato dalle parti come “contratto di procacciamento d’affari”, stipulato tra Tizio e Caio, da un lato, e il Consorzio Alfa, dall’altro. L’oggetto dell’intesa era l’attività che i primi si impegnavano a svolgere in favore del Consorzio, consistente nel promuovere “le migliori iniziative, volte all’acquisizione, da parte di soggetti pubblici e privati, di incarichi e contratti per l’esecuzione di opere edili“. Il contesto era quello, particolarmente delicato e complesso, della ricostruzione post-sisma in Abruzzo. In esecuzione di tale accordo, Tizio e Caio asserivano di aver favorito la conclusione di un importante contratto d’appalto per il Consorzio e, di conseguenza, agivano in giudizio per ottenere il pagamento della relativa provvigione, quantificata in oltre 45.000 euro.
Il Consorzio Alfa, costituitosi in giudizio, si opponeva fermamente alla domanda.
In via pregiudiziale, eccepiva la nullità del contratto per violazione di norme imperative. Sosteneva, infatti, che l’attività svolta da Tizio e Caio fosse in realtà riconducibile alla mediazione e che, pertanto, essi avrebbero dovuto essere iscritti nell’apposito albo professionale previsto dalla L. n. 39 del 1989. Poiché tale iscrizione mancava, a dire del Consorzio nessun diritto alla provvigione poteva essere riconosciuto.
Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda degli attori. Il giudice di prime cure qualificava il rapporto come un contratto di procacciamento d’affari, figura che, per le sue caratteristiche, riteneva assimilabile al contratto di agenzia piuttosto che alla mediazione. Da tale qualificazione discendeva l’inapplicabilità della L. n. 39 del 1989 e, quindi, l’irrilevanza della mancata iscrizione all’albo.
Di diverso avviso si mostrava la Corte d’Appello che, adita dal Consorzio Alfa, riformava integralmente la sentenza di primo grado. La Corte territoriale, infatti, procedeva a una diversa qualificazione giuridica del rapporto. Richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19161 del 2017, i giudici d’appello ritenevano che il contratto in esame dovesse essere inquadrato nella fattispecie della “mediazione unilaterale” o “atipica“. Poiché l’incarico aveva ad oggetto la conclusione di contratti d’appalto per la ricostruzione di edifici, e dunque di beni immobili, la Corte riteneva pienamente applicabile la disciplina sulla mediazione immobiliare, con il conseguente obbligo di iscrizione all’albo. La mancata iscrizione di Tizio e Caio, pertanto, determinava la nullità del contratto e l’inesigibilità di qualsiasi compenso.
Avverso tale decisione, Tizio proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’errata interpretazione e qualificazione del contratto da parte della Corte d’Appello.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, accoglie il ricorso, ritenendo fondata la censura mossa dal ricorrente. La Suprema Corte offre un’importante precisazione sui criteri distintivi tra la mediazione atipica e il contratto, anch’esso atipico, di procacciamento d’affari, soprattutto quando l’incarico prevede la promozione di una pluralità di affari. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello viene cassata con rinvio, e viene enunciato un nuovo principio di diritto che il giudice del rinvio dovrà applicare per decidere la controversia.
QUESTIONI
Il cuore della controversia risiede nella corretta qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti. La questione non è meramente nominalistica, ma ha conseguenze pratiche decisive: se il contratto è mediazione, la mancata iscrizione all’albo dei mediatori comporta la nullità e la perdita del diritto alla provvigione; se, invece, si tratta di un diverso contratto atipico, come il procacciamento d’affari, tale sanzione non si applica.
Il ricorrente, nel suo motivo di ricorso, ha lamentato la violazione delle norme sull’interpretazione del contratto (artt. 1362 e 1363 c.c.), sostenendo che la Corte d’Appello avesse operato una qualificazione errata, basata su un’applicazione non corretta dei principi espressi dalle Sezioni Unite nel 2017. A suo dire, i giudici di secondo grado avevano trascurato il dato letterale e la logica complessiva dell’accordo, che non era finalizzato alla conclusione di un singolo e specifico affare, ma a un’attività promozionale continuativa.
La Suprema Corte accoglie questa prospettazione e sviluppa un ragionamento articolato per chiarire i confini tra le diverse figure di intermediazione. Il punto di partenza è proprio la pronuncia delle Sezioni Unite n. 19161/2017. Con essa, la giurisprudenza ha superato il tradizionale orientamento che escludeva dal campo della mediazione i rapporti basati su un incarico unilaterale. Le Sezioni Unite hanno stabilito che anche la c.d. “mediazione atipica“, che si ha quando una parte conferisce a un’altra l’incarico di individuare e mettere in contatto un potenziale contraente per la conclusione di un singolo e specifico affare, rientra a tutti gli effetti nell’ambito di applicazione della L. n. 39 del 1989. La Corte d’Appello aveva fatto leva su questo principio per attrarre il caso di specie nella disciplina della mediazione.
Tuttavia, la Cassazione evidenzia l’errore commesso dai giudici di merito. Essi, pur richiamando correttamente la sentenza delle Sezioni Unite, ne hanno travisato la portata, non cogliendo un elemento fondamentale che caratterizza la mediazione, sia essa tipica o atipica: la sua natura intrinsecamente legata a un singolo affare.
Nel caso in esame, invece, l’oggetto del contratto era ben diverso. Le clausole contrattuali non facevano riferimento a un unico e predeterminato contratto da concludere, ma affidavano a Tizio e Caio un compito ben più ampio e indeterminato: “la promozione delle migliori iniziative, volte all’acquisizione… di incarichi e contratti per l’esecuzione di opere edili“. È proprio questa pluralità indefinita di affari a costituire, secondo la Suprema Corte, il tratto distintivo che allontana la fattispecie dalla mediazione. L’attività richiesta non era quella di mettere in relazione due parti per un affare specifico, ma quella di svolgere un’attività promozionale stabile, finalizzata a creare una serie di opportunità commerciali per il Consorzio.
Esclusa la riconducibilità alla mediazione, la Corte si interroga sulla possibile assimilazione al contratto di agenzia. Anche questa ipotesi viene però scartata. Sebbene l’attività di promozione di una serie di contratti sia tipica dell’agente, nel caso di specie mancavano altri elementi essenziali di tale figura, come la stabilità dell’incarico, l’assenza di un vincolo di subordinazione e, soprattutto, le attribuzioni gestorie e di rappresentanza che la legge conferisce all’agente.
Il rapporto, dunque, non può che essere qualificato come un contratto atipico di procacciamento d’affari, caratterizzato proprio da un’attività promozionale episodica e non stabile, volta a favorire la conclusione di uno o più affari, senza vincoli di esclusiva né poteri di rappresentanza.
La Cassazione, pertanto, censura la Corte d’Appello per aver violato le regole di ermeneutica contrattuale, avendo ignorato il tenore letterale e la causa concreta del negozio. In conclusione, enuncia il principio di diritto secondo cui un contratto che prevede la promozione di una pluralità indefinita di affari, senza vincoli di stabilità e rappresentanza, costituisce un contratto atipico non assimilabile né alla mediazione unilaterale né all’agenzia.
Il rinvio alla Corte d’Appello impone a quest’ultima di riesaminare il merito della causa partendo da questa nuova qualificazione. Essendo il rapporto un contratto atipico di procacciamento d’affari, non soggetto alla L. n. 39/1989, l’eccezione di nullità sollevata dal Consorzio Alfa dovrà essere rigettata, aprendo la strada al riconoscimento del diritto alla provvigione in favore di Tizio e Caio.
