Il nuovo Registro nazionale degli agenti sportivi: assetto regolamentare e profili giuridici della riforma

Con l’entrata in vigore, dal 3 febbraio 2026, del DPCM 2 dicembre 2025, n. 218, si completa il quadro attuativo della riforma della professione di agente sportivo delineata dal d.lgs. n. 37/2021. Il nuovo regolamento segna un passaggio rilevante verso la piena istituzionalizzazione e regolazione pubblicistica dell’attività di intermediazione sportiva, rafforzando il ruolo del Registro nazionale degli agenti sportivi quale presupposto imprescindibile per l’esercizio legittimo della professione in Italia.

La riforma si inserisce in un contesto normativo multilivello, nel quale la disciplina interna si coordina tanto con l’ordinamento sportivo quanto con il diritto dell’Unione europea, in particolare con la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il fondamento normativo e il ruolo del CONI

Il Registro nazionale degli agenti sportivi trova il proprio fondamento nell’art. 12 del d.lgs. n. 37/2021, che ha profondamente innovato la disciplina della professione, superando la frammentazione previgente e attribuendo al CONI la titolarità della tenuta del Registro. Il DPCM n. 218/2025 individua nel CONI il soggetto responsabile della gestione del Registro mediante un sistema informatico centrale, accessibile alle Federazioni sportive nazionali, chiamate a svolgere funzioni istruttorie e di vigilanza.

I requisiti abilitativi e soggettivi

L’iscrizione al Registro presuppone il possesso di un titolo abilitativo valido, normalmente costituito dal superamento della prova generale organizzata dal CONI e della prova speciale presso la Federazione sportiva di riferimento. Il regolamento, tuttavia, tutela l’affidamento di coloro che hanno conseguito titoli in base alla normativa previgente.

Iscrizione annuale e digitalizzazione delle procedure

Uno degli elementi di maggiore discontinuità rispetto al passato è rappresentato dalla natura annuale dell’iscrizione al Registro, valida esclusivamente per l’anno solare di riferimento e soggetta a rinnovo espresso. Tale impostazione rafforza la funzione di controllo continuo sull’esercizio della professione, trasformando l’iscrizione da requisito meramente formale a condizione dinamica e costantemente verificata.

Il regolamento introduce, inoltre, la digitalizzazione integrale delle procedure: iscrizioni, rinnovi, comunicazioni di variazione e deposito dei contratti di mandato devono avvenire esclusivamente tramite il sistema informatico centrale del CONI.

Iscrizione annuale e digitalizzazione delle procedure

Particolarmente significativo è il rafforzamento degli obblighi professionali, che assumono un rilievo diretto sul piano disciplinare. Il regolamento standardizza l’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, imponendo una polizza senza franchigia opponibile al terzo e con durata almeno annuale, nonché l’obbligo di aggiornamento professionale, quantificato in un minimo di venti ore annue da completare entro il 1° novembre.

Il mancato rispetto di tali obblighi non si esaurisce in una mera irregolarità formale, ma integra una violazione suscettibile di sanzione, confermando l’impostazione della riforma volta a elevare il livello di professionalità e affidabilità dell’agente sportivo.

Il regime sanzionatorio e le responsabilità degli operatori sportivi

Il DPCM n. 218/2025 introduce un regime sanzionatorio organico e graduato, applicabile non solo agli agenti iscritti, ma anche a chi eserciti abusivamente la professione e ai soggetti dell’ordinamento sportivo che agevolino tali condotte. In tale prospettiva, il regolamento attribuisce alle società sportive, alle associazioni dilettantistiche un ruolo attivo di verifica preventiva, imponendo l’accertamento dell’effettiva iscrizione dell’agente al Registro prima del conferimento di incarichi o del pagamento di compensi.

Considerazioni conclusive

Il nuovo regolamento sul Registro nazionale degli agenti sportivi, nel dare attuazione alle previsioni del d.lgs. n. 37/2021, segna un punto di svolta nella disciplina della professione di agente sportivo, consolidando un modello regolatorio improntato a principi di legalità, trasparenza e responsabilizzazione degli operatori. Il rafforzamento del Registro nazionale degli agenti sportivi quale presupposto esclusivo per l’esercizio dell’attività rappresenta, sotto il profilo sistematico, il passaggio da una logica autorizzatoria episodica a un regime di vigilanza continuativa, tipico delle professioni regolamentate di maggiore impatto economico e reputazionale.

La scelta dell’iscrizione annuale, unita all’obbligo di rinnovo espresso e alla digitalizzazione integrale delle procedure, risponde all’esigenza di assicurare un costante allineamento tra situazione formale e operatività sostanziale dell’agente. In tale prospettiva, il Registro non si configura più come un mero elenco, ma come uno strumento dinamico di controllo, idoneo a consentire verifiche tempestive sui requisiti soggettivi, sugli obblighi assicurativi e sull’aggiornamento professionale, nonché sulla corretta gestione dei mandati sportivi.

Nel complesso, la riforma rafforza la dimensione giuridica della professione di agente sportivo, accentuandone il carattere di attività regolamentata ad alto impatto economico e relazionale. Ciò comporta, per gli operatori, la necessità di un approccio strutturato alla gestione degli adempimenti e dei rischi, e, per i professionisti legali, l’ampliamento degli spazi di intervento in ambito consulenziale, regolamentare e contenzioso.

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