Cass. civ., sez. II, 16 settembre 2025, n. 25436 – Pres. Falaschi – Rel. Pirari
Parole chiave: Contratto di rimessaggio – Restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata – Obbligo di conservazione e manutenzione – Contenuto – Mancato pagamento del corrispettivo al depositario – Diritto di ritenzione della cosa – Sussistenza
[1] Massima: Nel contratto di rimessaggio, l’obbligo del depositario di restituire la cosa nello stato in cui si trovava al momento della consegna è da intendersi circoscritto alle prestazioni funzionali alla semplice conservazione del bene, ovvero alla sua protezione dagli eventi dannosi esterni o connessi alla sua natura, mentre non si estende a situazioni inevitabili, quali il naturale deterioramento dovuto al trascorrere del tempo, né, fatta salva una diversa volontà delle parti, all’esecuzione di riparazioni. Il depositario che non riceva il pagamento del corrispettivo è legittimato a rifiutare la restituzione della cosa, in virtù del principio generale di autotutela stabilito dall’art. 1460 c.c., per effetto del quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascun contraente può rifiutare la sua obbligazione, se l’altro non adempie contemporaneamente la propria.
Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1460, 1766, 2756, 2761
CASO
Il proprietario di un’imbarcazione agiva in giudizio al fine di ottenerne la consegna dalla società proprietaria del cantiere navale presso cui il comodatario l’aveva depositata e che si era rifiutata di restituirla, avvalendosi del diritto di ritenzione per essere creditrice di un’ingente somma a titolo di corrispettivo per la custodia e il rimessaggio.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda di restituzione del natante e, disattendendo quella di condanna al pagamento delle spese di custodia e rimessaggio formulata dalla società convenuta, condannava quest’ultima a risarcire i danni provocati all’imbarcazione, rinvenuta in pessime condizioni di manutenzione e seriamente danneggiata.
All’esito del giudizio d’appello, la pronuncia di primo grado era parzialmente riformata: veniva, infatti, accolta la domanda di pagamento dei corrispettivi maturati dalla società proprietaria del cantiere navale, mentre restava confermata la condanna della stessa alla restituzione del natante e al risarcimento dei danni.
La sentenza della Corte d’appello di Napoli era gravata con ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando, da un lato, che, con il contratto di rimessaggio, il depositario assume l’obbligo di riconsegnare il bene nello stato in cui si trovava nel momento in cui l’ha assunto in custodia, dovendo porre in essere gli interventi necessari per evitare il degrado della cosa in conseguenza di eventi che possano comprometterne l’integrità, ma non quello derivante dal mero decorso del tempo e, dall’altro lato, che il mancato pagamento del corrispettivo spettantegli legittima il depositario a trattenere il bene, alla stregua della regola generale dettata dall’art. 1460 c.c.
QUESTIONI
[1] Con l’ordinanza che si annota, la Corte di cassazione esamina alcuni aspetti peculiari relativi al contratto di rimessaggio, che, in termini generali, integra una figura negoziale atipica, solitamente a forma libera, di natura reale e a effetti obbligatori.
Con il contratto di rimessaggio, un soggetto affida a un altro un bene mobile perché lo custodisca e lo restituisca intatto, solitamente a fronte del pagamento di un corrispettivo.
Come rilevato dai giudici di legittimità, a seguito della conclusione del contratto di rimessaggio, che partecipa delle caratteristiche del deposito (dal quale mutua la disciplina, compresa la prescrizione che impone al depositario l’obbligo di custodire il bene e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato ai sensi dell’art. 1766 c.c., a pena di risarcimento del danno), colui che riceve in consegna il bene mobile si obbliga a predisporre un’area di sosta nel quale ricoverarlo.
La consegna della cosa, che integra elemento perfezionativo del contratto reale di deposito, può realizzarsi anche mediante una ficta traditio.
Per la conclusione del contratto di rimessaggio, invece, non è necessario un espresso accordo in virtù del quale il depositario si impegna formalmente a custodire la cosa, ma sono sufficienti la volontaria consegna di essa da parte del depositante e la sua volontaria accettazione da parte del depositario, nella cui sfera di influenza e controllo essa viene a includersi: tant’è vero che l’accettazione di una cosa mobile in un’area recintata accessibile soltanto a soggetti autorizzati configura ex se assunzione dell’obbligo di custodia, la quale rappresenta la causa del deposito, visto che il depositario non custodisce per restituire, ma deve restituire perché ha assunto l’obbligo di custodire (Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2023, n. 18277; Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2024, n. 16589).
Se l’avente diritto non ritira la cosa, costringendo il depositario è ritenerla, il primo ha l’obbligo di pagare le spese di custodia fino al ritiro del bene, mentre il secondo conserva quello di custodirlo fino al momento del ritiro (Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2007, n. 7493).
Nello schema del contratto di rimessaggio, di per sé, non rientra l’obbligo di riparare il bene.
In questi casi, secondo la giurisprudenza, si è in presenza di un contratto, oltre che atipico, misto, che partecipa della natura del contratto di prestazione d’opera e del contratto di deposito, dal quale ultimo trae la disciplina applicabile ai casi di affidamento della res al depositario, giacché colui che viene incaricato della riparazione della cosa assume anche l’obbligo di custodirla a pagamento fino alla riconsegna (in questi termini, Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22803).
In entrambe le ipotesi, peraltro, opera la presunzione secondo cui la cosa è stata consegnata in buone condizioni, mentre è onere del custode dimostrare che deterioramenti o avarie devono essere attribuite a circostanze esterne o alla natura stessa del bene, ovvero che la consegna si iscrive in un rapporto al quale è estranea la responsabilità per custodia, per esempio, perché si tratta della mera locazione di spazi (Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2008, n. 15490).
Pertanto, il depositario, per liberarsi dall’obbligazione di risarcire il danno derivante dal deterioramento della merce depositata, deve dimostrare l’estraneità di tale deterioramento rispetto al comportamento da lui tenuto nell’esecuzione del contratto, ovvero l’imprevedibilità o l’inevitabilità dell’evento medesimo, tenendo conto del fatto che, a norma dell’art. 1774 c.c., in mancanza di diversa pattuizione, al ritiro della cosa depositata deve provvedere, a proprie cura e spese, il depositante, sicché, se egli lo procrastini ingiustificatamente, il depositario non risponde dei danni derivati da tale ritardo a lui non imputabile.
Gli elementi costitutivi del diritto del depositante al risarcimento dei danni subiti dalla cosa depositata durante la custodia consistono nel contratto di deposito, nella presa in consegna del bene da parte del depositario e nei danni che la cosa presenta all’atto della restituzione, dei quali il danneggiato deve fornire la prova, atteso che la mera consegna non accompagnata da manifestazioni di volontà volte a limitare o escludere la responsabilità del depositario determina la sottoposizione della cosa alla sua sfera di influenza e di controllo, anche in assenza di un espresso accordo sulla custodia; fermo restando che il buono stato della cosa consegnata si presume, l’obbligo di restituzione del bene nello stato in cui si trovava resta, in ogni caso, circoscritto alle prestazioni funzionali alla semplice conservazione, ovvero alla protezione della cosa da eventi dannosi esterni o connessi alla sua natura, senza estendersi al suo naturale deterioramento dovuto al trascorrere del tempo, che si pone al di fuori della sfera di influenza del depositario e resta causalmente esterno alla diligenza cui è tenuto.
In altri termini, in assenza di espliciti accordi di segno contrario, il depositario deve evitare che l’integrità della cosa consegnatagli sia compromessa al di là di quello che è il suo normale degrado causato dal mero trascorrere del tempo, visto che il dovere di manutenzione e di prevenzione deve intendersi correlato agli eventi che trascendono e vanno oltre quella che è la fisiologica usura connessa al decorso del tempo.
Detto ciò, la Corte di cassazione ha affermato che, in applicazione del principio generale sancito dall’art. 1460 c.c., il depositario che non abbia ricevuto il pagamento del corrispettivo spettantegli può legittimamente rifiutarsi di restituire la cosa consegnatagli, anche quando il rifiuto trovi giustificazione nell’inadempimento di un altro contratto, purché sussista un nesso di interdipendenza fatto palese dalla comune volontà delle parti che attesti l’esistenza di un collegamento negoziale.
A tale diritto di ritenzione si accompagna il privilegio di cui all’art. 2761, comma 3, c.c., in virtù del quale, per effetto di quanto disposto dal richiamato comma 3 dell’art. 2756 c.c., il creditore, oltre a ritenere la cosa soggetta al privilegio, finché il suo credito non è stato soddisfatto, può venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.
Il privilegio in questione assiste qualsiasi credito nascente dal rapporto di deposito e, in particolare, quello per il compenso dovuto in caso di custodia onerosa – compreso quello maturato nel periodo durante il quale è legittimamente esercitato il diritto di ritenzione sulle cose depositate – e per le spese di conservazione, riparazione e miglioramento della cosa o per i danni da questa prodotti senza colpa del depositario, trovando la sua ratio nell’aspettativa di chi ha contribuito all’incremento economico della cosa mobile a ottenere una parte del valore economico della stessa, che si traduce nel diritto di ritenerla fino a quando il suo credito non sia stato soddisfatto.
Ai fini dell’operatività del privilegio e dell’associatovi diritto di ritenzione, non rileva che il credito del depositario sia certo, liquido ed esigibile (requisiti che debbono sussistere, invece, nel diverso caso in cui il bene mobile sia trattenuto a compensazione di un proprio credito), atteso che la nozione di credito che dà diritto alla ritenzione comprende anche le legittime ragioni o aspettative.
I giudici di legittimità, inoltre, hanno precisato che, nel contratto di rimessaggio, la prestazione consistente nella custodia del bene ha carattere unitario e continuativo e matura di giorno in giorno, con la conseguenza che il termine di prescrizione del credito avente per oggetto il relativo compenso è quello ordinario decennale e non quello quinquennale che l’art. 2948 c.c. ricollega a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, in quanto si tratti di prestazioni che costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i medesimi periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono: tale situazione, infatti, non è ravvisabile quando il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, mentre in realtà consiste in una prestazione unitaria, che la parte è tenuta a eseguire per intero, anche se l’esecuzione può essere frazionata nel tempo.
