Sui tempi di conservazione del contratto di finanziamento

In giurisprudenza si discute sui tempi di conservazione del contratto di finanziamento da parte della banca.

Secondo alcuni (Trib. Ravenna 6.6.2012; Trib. Taranto 17.9.2015; in arg. anche Trib. Sassari 21.12.2015 e Trib. Roma 10.4.2015), la banca è obbligata alla conservazione del contratto soltanto per dieci anni (ex art. 119 TUB) e successivamente non è consentito al giudice pronunciare l’inesistenza del contratto di finanziamento.

Maggiormente persuasivo appare un altro orientamento (App. Milano 22.5.2012; Trib. Lecce 30.6.2014), in ragione del quale la banca è obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto dall’art. 119 TUB per la mera documentazione contabile bancaria: “il contratto di c/c bancario … costituisce prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità … costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti” (App. Milano 22.5.2012).

Pare aderire a quest’ultima impostazione la giurisprudenza di legittimità, che di recente ha ribadito – seppure in riferimento all’obbligo di conservazione degli estratti conto oltre il decennio – che il comportamento della banca che “si disfa della documentazione afferente a un credito, di cui non ha ancora ottenuto soddisfacimento e rientro, si manifesta, in sé stesso, di negligenza grave, pure venendo apertamente a violare il dovere di “sana e prudente gestione” di cui all’art. 5 del vigente Testo unico bancario” (Cass. 20.2.2018, n. 4102).

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