L’art. 644, comma 3, c.p. prevede che «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari».
Tale limite, denominato anche “tasso-soglia” usura (c.d. TSU), è individuato con decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) il quale « sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferiti ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari … nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura» (art. 2, comma 1, L. n. 108/1996).
I Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze rendono dunque noti sulla Gazzetta Ufficiale i TEGM rilevati dalla Banca d’Italia per conto del MEF, che concorrono alla definizione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate.
Non vi è uniformità di vedute riguardo alla produzione in giudizio dei predetti decreti ministeriali del MEF.
La Cassazione, con le decisioni n. 8883/2020 e n. 29240/2021, ha affermato che il giudice del merito non deve dare rilievo, ai fini della prova dell’illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, alla mancata produzione dei decreti ministeriali nel corso del giudizio di merito, potendo acquisirne conoscenza, «o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione o l’acquisizione di una CTU tecnico-contabile».
L’indirizzo giurisprudenziale di legittimità da ultimo detto è stato recentemente confermato da Cass. n. 35102/2022, che ha enunciato il seguente principio di diritto: « In materia di usura bancaria, i decreti ministeriali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili, stante il rinvio disposto dall’art. 2 della L. n. 108 del 1996, per la concreta individuazione dei tassi – soglia di riferimento, essendo atti amministrativi di carattere generale ed astratto, normativo (svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal giudice in base al principio iura novit curia espresso nell’art.113 c.p.c.».
