Un principio di primaria importanza nel campo dell’intermediazione finanziaria riguarda la distinzione tra la propensione al rischio dell’investitore e l’adempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario (Cass. n. 27962/2025). È essenziale comprendere che questi obblighi conservano piena rilevanza anche nei confronti di investitori con elevata propensione al rischio (Cass. n. 12990/2023; Cass. n. 7288/2023; Cass. n. 19891/2022).
In tale prospettiva, anche l’investitore orientato speculativamente e disposto ad assumersi rischi deve poter valutare le proprie scelte nell’ambito di tutte le opzioni di investimento disponibili sul mercato, alla luce dei fattori di rischio comunicati dall’intermediario. L’inottemperanza a tali obblighi genera la presunzione di nesso causale tra l’inadempimento e il pregiudizio lamentato dall’investitore. Tale presunzione non può essere superata dimostrando la semplice propensione al rischio dell’investitore, neppure se desunta da precedenti scelte rischiose.
Come afferma la Cassazione, «l’inottemperanza dell’intermediario agli obblighi informativi cui è tenuto fa insorgere anche la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall’investitore, la cui prova contraria, a carico dell’intermediario medesimo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio da parte dell’investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse» (Cass. n. 27962/2025).
Da ciò deriva che anche l’investitore con elevata propensione al rischio deve ricevere tutte le informazioni necessarie per valutare singolarmente ciascun investimento e, in particolare, i caratteri di rischiosità del medesimo. La propensione al rischio non può essere intesa come accettazione acritica di qualsiasi livello di incertezza, indipendentemente dalle informazioni fornite dall’intermediario. Quando questi viene meno ai propri doveri informativi, si genera una condizione di disorientamento che impedisce all’investitore di compiere una valutazione razionale, distinguendo la propensione al rischio – consapevole e lucida accettazione dell’incertezza – dal mero azzardo irrazionale e non ponderato (Cass. n. 27962/2025).
Sul piano della restituzione del capitale investito, la Cassazione ha chiarito che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’intermediario, la prova della mala fede non può essere automaticamente desunta (in re ipsa) dalla semplice imputabilità dell’inadempimento. Il credito del cliente, avente ad oggetto il rimborso del capitale investito, matura interessi secondo i principi della ripetizione dell’indebito soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale. Chi pretende decorrenze anteriori ha l’onere di dimostrare la mala fede dell’intermediario (Cass. n. 3912/2018; Cass. n. 27962/2025).
In conclusione, la giurisprudenza consolidata evidenzia un punto chiave: l’informazione completa e adeguata è imprescindibile anche per investitori speculativi, e l’omissione dell’intermediario non può essere compensata dalla generica predisposizione dell’investitore ad assumersi rischi. Tale orientamento riafferma la centralità della tutela informativa come strumento imprescindibile per garantire scelte di investimento consapevoli e razionali.
