La Banca d’Italia, in data 25.8.2015, ha messo in pubblica consultazione (fino al 23.10.2015) la proposta che intende formulare al CICR per dare attuazione all’art. 120, 2° co., testo unico bancario.
Di seguito un sintetico panorama della nuova disciplina.
- – Gli interessi maturati non possono produrre interessi;
- – Le nuove disposizioni si applicano “a tutte le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito”;
- – Non si applicano, invece, agli interessi di mora;
- – E’ stabilito che l’imputazione dei pagamenti sia regolata in conformità dell’art. 1194 c.c.
Relativamente, in particolare, all’apertura di credito in conto corrente (art. 4 proposta di delibera):
- – Gli interessi attivi e passivi devono essere conteggiati con la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno;
- – Il conteggio degli interessi si effettua il 31 dicembre di ciascun anno (o, se anteriore, il giorno in cui termina il rapporto da cui gli interessi si originano);
- – Gli interessi maturati devono essere contabilizzati (su base almeno annuale) separatamente rispetto al capitale, in modo che non ne sia condizionato il calcolo degli interessi dovuti sul capitale;
- – Gli interessi, sia attivi che passivi, divengono esigibili con il decorso di 60 giorni dal ricevimento da parte del cliente dell’estratto conto/comunicazioni periodiche previste dal tub (il contratto può prevedere termini diversi favorevoli al cliente);
- – Decorso il termine di 60 giorni (o quello superiore eventualmente concordato), il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi (impagati) sul conto (o sulla carta di credito); la somma addebitata è considerata sorte capitale (sulla quale si calcolano gli interessi);
- – Anche in caso di chiusura del conto deve essere mantenuta la distinzione tra quanto dovuto a titolo di capitale (debito fruttifero) e di interessi (debito infruttifero).
L’adeguamento dei contratti in corso deve avvenire entro il 31.12.2015, anche facendo ricorso alla procedura ex art. 118 tub (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali); ai sensi del predetto articolo, l’adeguamento alla nuova disciplina costituisce ‘giustificato motivo’.
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