Il 12 marzo 2026, l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha presentato le proprie conclusioni nella causa C‑60/25, relativa a un rinvio pregiudiziale della Corte d’appello di Cagliari. La questione centrale concerne la nullità di una clausola di un contratto di mutuo ipotecario indicizzato all’Euribor, alla luce delle decisioni della Commissione Europea che hanno accertato la manipolazione dell’indice.
Come noto, la controversia trae origine dalle decisioni della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, con le quali è stato accertato che alcune banche del panel responsabile della determinazione dell’Euribor hanno partecipato, tra settembre 2005 e maggio 2008, a un’intesa volta a falsare il normale andamento dei prezzi dei derivati sui tassi di interesse in euro (Euro Interest Rate Derivative, EIRD), violando l’art. 101, par. 1, TFUE e l’art. 53 dell’accordo SEE e realizzando un’infrazione unica e continuata.
La Corte d’appello di Cagliari ha chiesto chiarimenti sulla nullità della clausola di mutuo indicizzata all’Euribor, stipulata con una banca estranea all’infrazione, e sul valore probatorio delle decisioni della Commissione ai sensi dell’art. 16, par. 1, del Regolamento n. 1/2003.
L’Avvocato Generale propone di interpretare l’art. 101, par. 2, TFUE e l’art. 16, par. 1, del Regolamento n. 1/2003 nel senso che la constatazione della Commissione di una violazione ex art. 101, par. 1, TFUE, relativa a manipolazioni di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, non comporta automaticamente la nullità di una clausola di mutuo che rinvia a tale indice, qualora la clausola non faccia parte dell’accordo restrittivo e non risulti violare, in quanto tale, l’art. 101, par. 1, TFUE.
Tuttavia, sebbene l’art. 16, par. 1, del Regolamento n. 1/2003 non sia formalmente applicabile, la manipolazione accertata non può essere trascurata dal giudice nazionale nell’ambito di un procedimento sulla validità della clausola secondo la normativa nazionale, fermo restando il contenuto concreto della decisione stessa.
L’art. 101, par. 2, TFUE sancisce che gli accordi vietati ai sensi del paragrafo 1 sono nulli di pieno diritto. La giurisprudenza della Corte chiarisce che la nullità è assoluta, ma riguarda esclusivamente gli accordi il cui oggetto o effetti siano incompatibili con il divieto, senza estendersi a terzi estranei all’accordo vietato.
L’Avvocato Generale sottolinea che la ratio di tali decisioni risiede nella prevenzione di effetti a cascata e che non può essere estesa la nullità agli accordi contrattuali conclusi da soggetti non coinvolti nella violazione, come nel caso della clausola di mutuo in esame, riferita a un mercato distinto da quello degli EIRD. Inoltre, il principio di responsabilità personale impone che solo l’impresa che viola le regole di concorrenza risponda dell’infrazione, e quindi la nullità ex par. 2 non può estendersi a contratti conclusi da terzi estranei.
Richiamando il precedente Allianz Hungária, l’Avvocato precisa che, sebbene in quel caso gli accordi verticali necessari per attuare un accordo orizzontale potessero essere considerati nulli ai sensi dell’art. 101, par. 1, TFUE, la ratio non si applica al mutuo oggetto della presente causa.
Il contratto di mutuo non costituisce parte di alcuna violazione accertata dalla Commissione e non è stato stipulato per dare attuazione o efficacia all’accordo restrittivo; si limita a rinviare all’indice Euribor per determinare il tasso di interesse di un prestito individuale concesso da una banca estranea alla condotta illecita.
Ne consegue che il mutuo non può essere soggetto agli effetti dell’art. 101, par. 2, TFUE, che si applica esclusivamente agli accordi che violano il par. 1, e che la manipolazione dell’indice Euribor non comporta automaticamente la nullità della clausola di mutuo, laddove essa non faccia parte dell’accordo vietato e non risulti di per sé lesiva della concorrenza. Tuttavia, la disponibilità di rimedi giuridici resta ferma: l’eventuale nullità di tale clausola deve essere valutata dal giudice nazionale secondo il diritto interno.
La seconda questione riguarda il valore probatorio delle decisioni della Commissione in un procedimento nazionale sulla validità della clausola. L’art. 16 del Regolamento n. 1/2003 stabilisce che le giurisdizioni nazionali non possono adottare decisioni contrarie a quelle della Commissione in relazione ad accordi, decisioni e pratiche ai sensi degli articoli 101 o 102 TFUE.
Nel caso in esame, le decisioni EIRD hanno accertato la partecipazione di alcune banche del panel Euribor a un’intesa sul mercato EIRD tra settembre 2005 e maggio 2008, volta a distorcere il normale andamento dei prezzi dei derivati, tramite scambi di informazioni sui tassi Euribor e sulle rispettive posizioni commerciali.
L’Euribor, quale tasso di riferimento ampiamente utilizzato sui mercati internazionali, riflette il costo dei prestiti interbancari in euro, e le quotazioni giornaliere delle banche del panel orientano il prezzo degli EIRD, strumenti finanziari globalmente negoziati.
Le decisioni della Commissione, tuttavia, non contengono specifici accertamenti sugli effetti concreti sul livello dell’Euribor: non è determinata né la direzione della manipolazione né la misura della sua incidenza sul tasso. Benché si possa ragionevolmente presumere che il normale andamento dell’indice sia stato alterato, non vi sono conclusioni definitive.
Pertanto, ai sensi dell’art. 16, il giudice nazionale deve riconoscere come fatto accertato la manipolazione dell’Euribor durante il periodo indicato, ma non può trarre automaticamente alcuna conclusione sul livello effettivo del tasso. La manipolazione costituisce un dato di fatto rilevante, ma non prova specifica dell’impatto economico sul mutuo.
